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Giurisprudenza
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TAR ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 30 dicembre 2000 n. 853 - Pres. Catoni, Est. Eliantonio - C.E. c. l’Azienda USL di Chieti e la Gestione Liquidatoria della ULSS di Chieti, Regione Abruzzo.

Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Disciplina transitoria prevista dall’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – Ricorso proposto dopo il 15 settembre 2000 – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche se si tratta di questione anteriore al 1° luglio 1998.

Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Disciplina transitoria prevista dall’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – Riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata – Necessità – Conseguenze.

Ai sensi dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta norme transitorie in materia di controversie "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" e specifica che "le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000", va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sia per le controversie relative al periodo dopo il 30 giugno 1998 e sia per quelle relative al periodo antecedente per le quali sia stato notificato il ricorso giurisdizionale dopo la scadenza del termine del 15 settembre 2000.

Il comma 17, dell’art. 45, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; con la logica conseguenza che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione (1), mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza (2).

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(1) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 19 luglio 2000, n. 505.

(2) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 24 febbraio 2000, n. 41.

 

 

Omissis

D I R I T T O

Con il ricorso in esame – come sopra esposto – l’attuale ricorrente, dipendente prima della ULSS di Ortona e poi dell’Azienda USL di Chieti, con il ricorso in esame ha adito questo Tribunale al fine di ottenere differenze retributive per lo svolgimento di alcune ore di lavoro straordinario negli anni 1996-1999.

La questione dedotta, ad avviso del Collegio, esula dalla giurisdizione di questo Tribunale.

Premesso che, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice ordinario oppure quella del giudice amministrativo occorre dare rilievo decisivo non già alle richieste e alle deduzioni avanzate formalmente dalle parti, ma alla vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia, deve ricordarsi che l’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 – così come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 – ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

L’art. 45 di detto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel dettare norme transitorie, ha in particolare testualmente disposto al n. 17 che sono attribuite al giudice ordinario tutte le controversie "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"; il successivo n. 18 ha poi disposto che "le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998" e che "resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998".

Ora, interpretando tale normativa, il Giudice della giurisdizione ha già autorevolmente avuto modo di chiarire che detto comma 17, dell’art. 45, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; con la logica conseguenza che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione (così Cass. Civ., SS.UU., 19 luglio 2000, n. 505), mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza (così Cass. Civ., SS.UU., 24 febbraio 2000, n. 41).

Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie l’istante – come sopra ricordato – ha nella sostanza rivendicato differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario negli anni 1996-1999.

Ora, quanto alle somme relative alle prestazioni rese in data successiva al 30 giugno 1998, sembra evidente che – con riferimento a quanto sopra esposto – la controversia in esame, poiché relativa ad una questione attinente al periodo del rapporto di lavoro successivo alla predetta data, sia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.

Quanto, invece, alle somme relative alle prestazioni rese in data anteriore al 30 giugno 1998 deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato il 26 settembre 2000 ed è stato depositato il 18 ottobre successivo, cioè in definitiva tale ricorso è stato certamente proposto in data successiva al 15 settembre 2000. Mentre – come sopra si è ricordato – controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro antecedente alla data del 30 giugno 1998, in base al disposto del predetto n. 17 dell’art. 45, dovevano essere proposte "a pena di decadenza" entro il 15 settembre 2000.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia così come dedotta.

La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata dispensa, infine, il Collegio dal provvedere in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso specificato in epigrafe.

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