TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 25 maggio 2001 n. 533 - Pres. Catoni, Est. Nazzaro – T. c. Comune Di Serramonacesca.
Concorso - Prove - Punteggio finale - E’ costituito dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche, cui va aggiunta la votazione ottenuta nel colloquio - Somma aritmetica delle votazioni della varie prove - Illegittimità.
Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno - Per lesione di interessi legittimi - Possibilità di condannare la P.A. al risarcimento - Sussiste in via generale per l’intera giurisdizione del G.A.
Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno - Per lesione di interessi legittimi - Risarcimento in forma specifica - Nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità - Deriva normalmente dall’annullamento dell’atto impugnato - Possibilità di risarcire il danno da ritardo - Sussiste - Fattispecie relativa a mancata assunzione a seguito di concorso.
In base al principio generale codificato per tutti i concorsi per esami e per titoli ed esami ed ai sensi dell’art. 7, lett. b del DPR n. 487/94, il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche, cui va aggiunta la votazione ottenuta nel colloquio (comma 3); è pertanto illegittimo e va annullato l’atto di approvazione di una graduatoria concorsuale formata sulla base della somma aritmetica dei voti riportati nelle prove e per i titoli.
La potestà risarcitoria del giudice amministrativo, consentita in via generale sull’intera giurisdizione (art. 7, comma 3°, L. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dalla L. 21.7.2000 n. 205), può avvenire in via autoesecutiva, allorquando la sentenza statuisca la fondatezza del gravame ed annullai l’atto lesivo, qualora la stessa sia in grado di attuare, in via immediata, la c.d. reintegrazione in forma specifica.
Peraltro, se medio tempore si siano realizzati dei danni economici palesi, in quanto l’atto amministrativo illegittimo ha prodotto degli effetti irreversibili, gli stessi vanno comunque risarciti qualora gli effetti ripristinatori non possano dar luogo anche alla reintegrazione integrale del ricorrente (fattispecie relativa a prestazioni che non sono state rese per la tardiva assunzione in servizio) (1).
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(1) Alla stregua del principio nella specie il TAR Abruzzo, constatato che la mancata assunzione della ricorrente derivata dall’adozione degli atti annullati avrebbe comportato la nomina "ora per allora" della ricorrente stessa solo sotto il profilo dell’anzianità giuridica - mentre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non avrebbe comportato anche la retrodatazione della nomina sotto il profilo economico (atteso che la retribuzione è notoriamente collegata all’effettiva prestazione dell’attività di servizio), ha ritenuto che il recupero economico non poteva avvenire che sotto forma di risarcimento del danno prodotto dalla tardiva assunzione in servizio.
Secondo la sentenza in rassegna, infatti, «
i presupposti risarcitori per la lesione dell’interesse legittimo del soggetto (illegittimamente) non assunto dall’amministrazione comunale possono così sintetizzarsi: a) sussistenza di un evento dannoso monetizzabile (la non assunzione va riconosciuta come tale, in conseguenza del mancato percepimento degli emolumenti andati ad altro soggetto); b) ingiustizia del danno, ovvero che il comportamento illegittimo abbia leso un interesse giuridicamente protetto, qual'è, indiscutibilmente, quello della ricorrente; c) riferibilità dell’evento dannoso alla condotta commissiva e/o omissiva dell’amministrazione, che, nel caso concreto, è rappresentata dalla mancata assunzione, conseguente ad un atto illegittimo direttamente emesso dall’ente (delibera n. 29/2001); d) imputabilità dell’evento dannoso al dolo e/o colpa dell’apparato amministrativo».In particolare, nella specie, «per quanto attiene la "colpa", essa, più che presunta, in base alla illegittimità della deliberazione (annullata con la sentenza in rassegna: n.d.r.), è rilevabile concretamente nella inosservanza di una norma di legge, chiara, precisa e testuale (artt. 7/8 DPR n. 487/1994), che non può trovare alcuna giustificazione nella soggettivismo interpretatovo, e relativamente alla quale non viene data, negli atti, alcuna motivazione plausibile circa la sua non applicazione nella fattispecie».
Il danno è stato quantificato in misura pari agli emolumenti non percepiti dalla ricorrente dalla data di assunzione in servizio del controinteressato fino alla data di effettiva assegnazione del posto de quo alla ricorrente, maggiorato dell'importo degli interessi legali e della svalutazione monetaria.
OMISSIS
ha pronunciato, ai sensi dell’art. 26 L. 6.12.1971 n. 1034, u. c., quale sostituito dall’art. 9 L. 21.7.2000 n. 205, comma 1°, la seguente
sentenza
PER L'ANNULLAMENTO
della delibera n. 22.2.2001 n. 29 (approvazione delle operazioni concorsuali per la copertura del posto di istruttore amministrativo cat. C1 –ex VI q.f.-, la graduatoria che ha dichiarato vincitore Mancini Federico, che ha assunto servizio in data 1.3.2001); del bando di cui alla delibera G.M. n. 40/23.3.2000; della delibera G.M. n. 17/10.2.2000 (sostituzione di una prova scritta con la prova pratica); della delibera G.M. n. 248/2.10.1997 (reg.to concorsi); dei verbali della commissione; con declaratoria del DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI;
omissis
ritenuta la causa per la decisione e considerato quanto negli atti di causa, si espone in
FATTO E DIRITTO
le seguenti considerazioni:
-il gravame prospetta varie censure, contestate ex adverso, di cui la principale e preminente è rappresentata dalla violazione degli artt. 7/8 del DPR. 487/1994, con eccesso di potere, sotto vari profili.
lL punteggio finale attribuito, invero, è stato ottenuto sommando aritmeticamente i voti delle prove scritte e/o pratiche, in luogo della loro "media", cui poi andava aggiunto il voto orale e la valutazione dei titoli.
L’art. 7 lett. b (DPR n. 487/94) stabilisce che, per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria, la prova concorsuale si compone di due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico – pratico, ed una prova orale; il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico – pratiche, cui va aggiunta la votazione ottenuta nel colloquio (comma n. 3); esso è un principio generale codificato per tutti i concorsi per esami e per titoli ed esami.
In tale ipotesi, infine, va computato, ai fini del dato complessivo, anche la valutazione dei titoli (art. 8, comma n. 4).
Lo stesso regolamento concorsuale (del. G.M. n. 248/2.10.1997), all’art. 29, prevede che una prova scritta possa essere teorica, teorico-pratica e pratica, conservando pur sempre il valore di esame "scritto"; l’allegato 2 del Reg.to, inoltre, stabilisce per l’istruttore amministrativo (liv. VI – VI q.f.), l’espletamento di due prove scritte e, alla luce del disposto normativo, non rileva che una delle due sia stata una prova pratica (nella specie la stesura di un testo con PC in ambiente Window – art. 10 del bando lett. b.), che non va affatto confusa con la prova pratica attitudinale, di cui all’art. 30 del reg.to, di tipo aggiuntivo, alternativo e/o sostitutivo, del tutto estranea alla fattispecie.
Con il diverso metodo della media dei voti scritti, al M. compete, per le prove scritte, punti 24 (22.50+25.50=48) ed alla T. punti 22.575 (23.25+21.90=45.15); il punteggio complessivo sarà, quindi, 53.250 (1.250+24+28=53.250) per il M. e 54.595 (3.020+22.575+29=54.595) per la T..
In definitiva il primo posto della graduatoria spetta alla T.
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento della delibera di giunta comunale n. 29/22.2.2001.
In relazione alla richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Cass. S.U. n. 500/26.3-22.7.1999), con condanna dell’amministrazione, si prospetta il danno subito dall’interessata per l’indebito protrarsi del suo periodo di disoccupazione, che coinciderebbe con il mancato guadagno dal 1.3.2001, data della illegittima assunzione in servizio di M.F..
La potestà risarcitoria del giudice amministrativo, consentita in via generale sull’intera giurisdizione (art. 7, comma 3°, L. 6.12.1971 n. 1034, quale modificato dalla novella processuale di cui alla L. 21.7.2000 n. 205), può avvenire, invero, in via autoesecutiva, allorquando la sentenza statuisce la fondatezza del gravame ed annulla l’atto lesivo, sempre che la stessa sia in grado di attuare, in via immediata, la cd. reintegrazione in forma specifica; se, però, "medio tempore" si sono realizzati dei danni economici palesi, in quanto l’atto amministrativo illegittimo ha prodotto degli effetti irriversibili, gli stessi vanno risarciti.
Nella fattispecie, la mancata assunzione, a far data dal 1.3.2001, della Turacchio, potrebbe essere reintegrata solamente dalla nomina, "ora per allora", dell’interessata, con recupero non solo dell’anzianità giuridica, ma anche degli emolumenti dovuti; in realtà, mentre la retrodatazione giuridica è possibile (e dovuta), evitandosi all’interessata la perdita dell’anzianità, la retribuzione, invece, è notoriamente collegata all’effettiva prestazione dell’attività di servizio.
Nella fattispecie, considerata la mancata instaurazione del rapporto, il recupero economico non può che avvenire sotto forma di risarcimento del danno prodotto dalla tardiva assunzione in servizio.
I presupposti risarcitori per la lesione dell’interesse legittimo del soggetto (illegittimamente) non assunto dall’amministrazione comunale, possono così sintetizzarsi: a) sussistenza di un evento dannoso monetizzabile (la non assunzione va riconosciuta come tale, in conseguenza del mancato percepimento degli emolumenti andati ad altro soggetto); b) che il danno sia ingiusto, ovvero che il comportamento illegittimo abbia leso un interesse giuridicamente protetto, qual è, indiscutibilmente, quello della ricorrente; c) riferibilità dell’evento dannoso alla condotta commissiva e/o omissiva dell’amministrazione, che, nel caso concreto, è rappresentata dalla mancata assunzione, conseguente ad un atto illegittimo direttamente emesso dall’ente (delibera n. 29/2001); d) imputabilità dell’evento dannoso al dolo e/o colpa dell’apparato amministrativo.
Per tale ultimo punto, invero, è fuori discussione la capacità d’intendere e di volere (aspetto psicologico) da parte dell’organismo deliberante, che ha posto in essere, secondo proprie valutazioni interpretative, un provvedimento collegiale, perfetto nella sua ritualità formale e procedurale, con la piena consapevolezza dell’atto adottato.
Per quanto attiene la "colpa", essa, più che presunta, in base alla illegittimità della deliberazione, è rilevabile concretamente nella inosservanza di una norma di legge, chiara, precisa e testuale (artt. 7/8 DPR n. 487/1994), che non può trovare alcuna giustificazione nella soggettivismo interpretatovo, e relativamente alla quale non viene data, negli atti, alcuna motivazione plausibile circa la sua non applicazione nella fattispecie.
La quantificazione del danno coincide con il mancato percepimento degli emolumenti dal 1.3.2001, data di assunzione in servizio del M. (in luogo della T.), fino alla data di effettiva assegnazione del posto "de quo" alla ricorrente medesima, il tutto maggiorato di interessi legali e svalutazione monetaria, come per legge.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,
-accoglie il ricorso in epigrafe, riconoscendo, per quanto sopra esposto, a T. Emanuela la posizione prioritaria in graduatoria, e per l’effetto annulla la delibera n. 29/22.2.2001;
-all’annullamento, consegue la condanna (risarcitoria) dell’Amministrazione, in favore della ricorrente, nei termini precisati in motivazione;
-il Comune di Serramonacesca, quale rappresentato per legge, è, altresì, condannato al pagamento delle spese di causa, in favore della medesima ricorrente, che si liquidano complessivamente (onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese vive) in lire 2.000.000.
Depositata il 25 maggio 2001.