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Giurisprudenza
n. 12-2001 - © copyright.

TAR ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 7 dicembre 2001 n. 1173 - Pres. Catoni, Est. Nazzaro - C.E. c. Comune di Moscufo e nei confronti di T.S.

Giurisdizione e competenza - Professioni - Revoca incarico professionale di progettazione - Controversie - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata da un professionista avverso l’atto di revoca di un incarico di progettazione ed il suo contestuale affidamento ad altro professionista, esulando la fattispecie dalla previsione di cui all’art. 33 D.lgs 31.3.1998, n. 80, quale sostituito dall’art. 7, Legge 21.7.2000, n. 205, trattandosi d’incarico professionale, in base ad un ordinario rapporto di locatio operis ed attiene ad una situazione di diritto soggettivo.

Invero, nel caso in cui si contesti la facoltà di recesso (art. 2237) esercitata dall’Amministrazione, il petitum sostanziale è rappresentato dall’interesse al mantenimento ed all’esecuzione del rapporto convenzionale, dal quale sorgono tra le parti pari diritti e doveri, che il Comune esercita per mezzo di atti amministrativi i quali vanno valutati per gli effetti che essi producono sul "contratto" e, in quanto tali, disapplicabili da parte del G.O. (1)

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2001, n. 3483; Cass. Sez. Un. 19 ottobre 1998, n. 10370.

 

 

FATTO E DIRITTO

La questione attiene alla legittimità dell’atto comunale (delib. G.M. n. 92/4.8.2000) di revoca dell’incarico professionale-progettuale (lavori di ristrutturazione del Municipio) affidata al ricorrente, nonché della nomina di Santroni Tullio, in sua sostituzione.

I provvedimenti sono stati adottati ai sensi dell’art. 1453 c.c., invocandosi il venir meno del rapporto fiduciario.

Il gravame è tutto incentrato sulla contestazione degli addebiti imputati al ricorrente (note spese poco chiare, lavori a rilento, progetti non sempre conformi alle attese) censurandosi gli atti per: 1) omesso avviso dell’avvio del procedimento (art. 7 L. 241/90); 2) eccesso di potere in relazione ai motivi di risoluzione del rapporto, anche con riferimento agli aspetti tecnici; 3) incompatibilità della nomina del Santroni, per cumulo d’incarichi.

Si richiede anche la nomina di un C.T.U., in relazione al secondo motivo.

La difesa del Comune eccepisce: 1) il difetto di giurisdizione; 2) il sopravvenuto difetto d’interesse, essendo i lavori terminati; 3) l’infondatezza dei motivi di gravame.

Parte ricorrente, nella memoria dell’11.11.2001, pur ammettendo che il merito della questione (risoluzione del rapporto) è di competenza del G.O., insiste sui profili d’illegittimità degli atti, in base ai principi di imparzialità e buon andamento dell’attività della P.A., volendo così utilizzare una duplice tutela.

La fattispecie fuoriesce dalla previsione di cui all’art. 33 D.lgs n. 80/31.3.1998, quale sostituito dall’art. 7, Legge n. 205/21.7.2000, trattandosi d’incarico professionale, in base ad un ordinario rapporto di "locatio operis", ed attiene ad una situazione di diritto soggettivo.

Il "petitum sostanziale" è, infatti, rappresentato dall’interesse del ricorrente al mantenimento ed all’esecuzione della convenzione, contestandosi la facoltà di recesso (art. 2237) esercitata dall’Amministrazione; dal rapporto convenzionale, infatti, nascono per le parti pari diritti e doveri, che il Comune esercita per mezzo di atti amministrativi, i quali vanno valutati per gli effetti che essi producono sul "contratto" e, in quanto tali, disapplicabili da parte del G.O. (Cons. Stato, IV, n.3483/27.6.2001; Cass. S.U n. 10370/19.10.1998).

La revoca della delibera, che è a base del rapporto di diritto privato, impedendo la regolare prosecuzione dello stesso, pone, infatti, una questione di validità e/o efficacia del contratto (Cons. Stato, IV, n. 6315/27.11.2000).

Dal dichiarato difetto di giurisdizione discende l’inammissibilità del gravame anche avverso la nomina dell’ing. S. T., che rappresenta anch’essa il conferimento di un incarico professionale valutabile, sul piano dell’interesse, solo in senso strumentale per la stretta connessione con l’avvenuta risoluzione contrattuale; l’intervenuto completamento dei lavori pone, infine, la questione unicamente in termini di risarcimento patrimoniale.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sussistono i presupposti per la compensazione della spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, dichiara INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe per quanto in motivazione.

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