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TAR ABRUZZO-PESCARA – Sentenza 13 febbraio 2002 n. 255 - Pres. ed Est. Eliantonio - Cantieri Industriali s.r.l. (Avv.ti G. Tobia e E. Pellecchia) c. Comune di Vasto (Avv. F. Del Prete) e Impresa Di Marzo Rocco e Domenico s.a.s. (Avv.ti L. Valerio Moscarini e G. Cerceo) - (dichiara inammissibile il ricorso).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Procura ad litem - Rilasciata dal legale rappresentante di una società - Indicazione del nome e della qualità della persona fisica che ha rilasciato la procura - Necessità - Mancanza - Effetti - Invalidità della procura ed inammissibilità del ricorso.

La procura ad litem rilasciata dal legale rappresentante di una società è valida solo quando dal mandato speciale integrato dall’intestazione del ricorso risultino indicati il nome e la posizione nell’organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore l’incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica; pertanto, quando il nome della persona fisica che ha conferito la procura non risulti nè nell'intestazione del ricorso proposto da una società o da un ente collettivo, nè nella relativa procura (perchè essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l’incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull’esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso (1).

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(1) Cfr. Cass. civ., III, 23 aprile 2001, n. 5963, e sez. lav., 1 luglio 2000, n. 8838, secondo cui, nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell’art. 83 del codice di procedura civile la certificazione, da parte dei difensori, dell’autografia della sottoscrizione del conferente, postula che ne sia accertata l’identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome;

Alla stregua del principio nella specie, rilevato che nella procura speciale a margine del ricorso introduttivo non risultava indicato il nome della persona fisica che agiva in giudizio per la società in questione, nè tale nome era stato rinvenuto tra gli atti di causa od era desumibile dalla stessa firma (che era illeggibile), la procura è stata ritenuta nulla e, pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame la società Cantieri Industriali s.r.l. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento degli atti con i quali il Comune di Vasto ha aggiudicato all’Impresa Di Marzo Rocco e Domenico s.a.s. la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di "disinquinamento della costa vastese I lotto".

Tale ricorso è inammissibile.

Deve, invero, pregiudizialmente rilevarsi che nella procura alla lite, posta a margine di detto ricorso, non risulta indicato il nome della persona fisica che agisce per la società in parola, la cui firma (peraltro illeggibile) è stata attestata come "vera" da parte del difensore.

Ciò posto, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha costantemente precisato in merito che nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell’art. 83 del codice di procedura civile la certificazione, da parte dei difensori, dell’autografia della sottoscrizione del conferente, postula che ne sia accertata l’identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome; pertanto, quando il nome della persona fisica che ha conferito la procura non risulti nè nell'intestazione del ricorso proposto da una società o da un ente collettivo, nè nella relativa procura (perchè essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l’incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull’esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso (così da ultimo Cass. civ., III, 23 aprile 2001, n. 5963, e sez. lav., 1 luglio 2000, n. 8838).

Cioè, in definitiva, la procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una società è valida solo quando dal mandato speciale integrato dall’intestazione del ricorso risultino indicate la qualifica e la posizione nell’organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore l’incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica.

Nel caso di specie – come sopra precisato – non risulta indicato il nome della persona fisica che agisce in giudizio per la società in questione, nè tale nome si rinviene dagli atti di causa o dalla stessa firma, che – come già detto – è illeggibile.

Ciò posto la procura deve ritenersi nulla e, conseguentemente, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, dichiara inammissibile il ricorso specificato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 7 febbraio 2002.

Il Presidente f.f., estensore

Pubblicata mediante deposito il 13.02.2002

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