TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 8 marzo 2002 n. 304 - Pres. Catoni, Est. Eliantonio - Soc. Analitica De Mori s.r.l. c. Università degli Studi "G. D’Annunzio" di Chieti, P. s.p.a. e S.V.P.T. s.r.l. - (accoglie).
Contratti della P.A. - Appalti di forniture - Verifica anomalia delle offerte – Richiesta di giustificazioni - Necessità.
Contratti della P.A. - Appalti di forniture - Verifica anomalia delle offerte –Incompletezze documentali riscontrate - Obbligo di chiedere chiarimenti - Sussiste - Fattispecie.
Negli appalti di forniture, la disciplina della anomalia delle offerte dettata dall’art. 19 del d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall’art. 16 del d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 402, impone, al secondo ed al terzo comma, ladddove talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, che l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chieda per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifichi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute; in particolare, l’amministrazione aggiudicatrice deve tenere conto delle giustificazioni riguardanti l’economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l’originalità del prodotto stesso.
Ancorché il giudizio sull’anomalia dell’offerta costituisca una tipica valutazione tecnico-discrezionale riservata all’Amministrazione e sindacabile dal giudice solo in caso di palesi errori di fatto o di evidenti contraddizioni logiche (1), l’eventuale incompletezza documentale è in via generale sempre perfezionabile, su invito della Amministrazione, la quale nell’ottica del principio di collaborazione, è tenuta ad indicare le eventuali incompletezze documentali riscontrate (nelle specie è stata ritenuta illegittima l’esclusione della offerta considerata anomala solo perché le giustificazioni non erano "supportate da documenti atti a dimostrare quanto affermato").
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(1) Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2000, n. 345, e Sez. VI, 19 maggio 2000, n. 2908.
omissis
per l’annullamento
di tutti gli atti con i quali la società Proger, concessionaria della Università degli Studi "G. D’Annunzio" di Chieti, ha ritenuto anomala l’offerta presentata dalla ricorrente ed ha aggiudicato alla società S.V.P.T. l’appalto per la fornitura ed l’installazione di attrezzature ed arredi presso la nuova sede del CE.S.I. in Chieti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi "G. D’Annunzio" di Chieti e della Proger;
Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla camera di consiglio del 21 febbraio 2002 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Mario Torino Rodriguez per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato Fabio Tortora per l’Amministrazione resistente e l’avv. Giulio Cerceo per la Proger;
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205;
Sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto quanto esposto nel ricorso;
Premesso che con gli atti impugnati la Commissione giudicatrice della gara in questione, pur ritenendo valide "in linea generale" le giustificazioni inviate dalla ricorrente in ordine all’anomalia dell’offerta da questa presentata, non ha ritenuto sufficienti le specificazioni formulate per non essere "supportate da documenti atti a dimostrare quanto affermato";
Premesso, altresì, che con il gravame la parte ricorrente si è lamentata nella sostanza del fatto che la stazione appaltante non le aveva chiesto alcun documento e non aveva considerato che le affermazioni contenute nelle giustificazioni inviate, essendo firmate dal legale rappresentate della ricorrente, erano da considerarsi delle "autocertificazioni";
Premesso, in definitiva, che secondo la ricorrente, prima di disporsi l’impugnata esclusione dalla gara, avrebbe dovuto chiedersi un’integrazione documentale;
Rilevato che l’art. 19 del d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358, così come sostituito dall’art. 16 del d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 402, nel disciplinare l’anomalia delle offerte, ha testualmente disposto al secondo ed al terzo comma che "qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute" e che "l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l’economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l’originalità del prodotto stesso";
Ricordato che, interpretando tale normativa, la giurisprudenza se da un lato ha chiarito che il giudizio sull’anomalia dell’offerta costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale riservata all’Ammi-nistrazione e sindacabile dal giudice solo in caso di palesi errori di fatto o di evidenti contraddizioni logiche (Cons. St., V, 26 gennaio 2000, n. 345, e VI, 19 maggio 2000, n. 2908), dall’altro ha anche precisato che l’eventuale incompletezza documentale è in via generale sempre perfezionabile, su invito della Amministrazione, la quale nell’ottica del principio di collaborazione, è tenuta ad indicare le eventuali incompletezze documentali riscontrate.
Ritenuto che al predetto principio di collaborazione avrebbe dovuto uniformarsi l’attività della Commissione di gara anche nel procedimento in esame;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, in quanto la Commissione di gara, non avrebbe potuto dichiarare l’anomalia dell’offerta della ricorrente solo perché le giustificazioni non erano "supportate da documenti atti a dimostrare quanto affermato", ma avrebbe dovuto chiedere un’integrazione documentale;
Ritenuto, infine, che sussistano giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con i quali è stata ritenuta anomala l’offerta presentata dalla ricorrente ed è stato aggiudicato alla società S.V.P.T. l’appalto per la fornitura ed l’installazione di attrezzature ed arredi presso la nuova sede del CE.S.I. in Chieti, restando ovviamente salve le ulteriori e meglio motivate determinazioni della Amministrazione da adottarsi previo lo svolgimento di una più adeguata e completa istruttoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Depositata l’8 marzo 2002.