TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA – Sentenza 14 giugno 2002 n. 549 - Pres. Catoni, Est. Nazzaro – G.G. c. Comune di Francavilla al Mare.
Autorizzazione e concessione – Licenza di P.S. – Sospensione – Presupposti – Sussistenza di un "abuso" – Sufficienza – Fattispecie.
In base all’art. 10 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, che è norma generale e prioritaria rispetto al successivo art. 17 ter (specifico per l’assenza di autorizzazione e/o di violazione di prescrizioni amministrativamente sanabili), dello stesso r.d. n. 773/1931, la sospensione dell’autorizzazione - con la chiusura temporanea del locale - può essere sempre adottata "nel caso di abuso" (in qualsiasi forma) da parte "della persona autorizzata", come tipico e doveroso potere generale d’autorità (1) (nel caso di specie, l'abuso rilevato riguardava la presenza nel locale, accertata da agenti di polizia giudiziaria, di persone di sesso femminile che espletavano attività di intrattenimento prive di un legittimo rapporto di lavoro e di regolare permesso di soggiorno, per cui è stato ritenuto che il potere sanzionatorio era stato esercitato nella specie in maniera legittima e proporzionata, tenuto conto peraltro del fatto che la situazione riscontrata poteva comportare la revoca della licenza, con la chiusura definitiva del locale).
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(1) Cons. Stato, sez. I, 29 marzo 2000, n. 222.
SENTENZA
nel giudizio proposto con ric. n. 272 del 2002 da GIAMPAOLO Gaetano, quale amministratore unico delle "Gestioni Imprese Turistico – Alberghiere e dello Spettacolo srl Unipersonale", costituito con l’avv. Sabatino CIPRIETTI, come in ricorso;
CONTRO
IL SINDACO P.T. DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE, in giudizio con l’avv. (…), come in atti;
PER L’ANNULLAMENTO
- dell’ordinanza sindacale del 2.5.2002 (chiusura locale "Le Chat Noir", per giorni 45);
visto il ricorso, la memoria di costituzione del Comune ed i documenti depositati;
uditi alla camera di consiglio del 23 maggio 2002, il cons. Dino NAZZARO, l’avv. Laura TETI, per l’avv. Ciprietti, e l’avv. (…).
la causa è stata ritenuta per la decisione, considerato che la stessa si prospetta infondata per le seguenti ragioni in
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna l’atto in epigrafe per violazione del procedimento, difetto di motivazione ed eccesso di potere, errata applicazione del r.d. n. 773/18.6.1931; le censure sono infondate.
L’ordinanza, invero, premessa la regolarità della licenza e, quindi, l’irrilevanza di ogni questione in merito, si basa esclusivamente sulla presenza, quali lavoranti di sala, di tre straniere non regolarmente assunte, violazione di cui la società ricorrente si era già resa responsabile in passato.
In punto di procedura, lo stesso provvedimento richiama la comunicazione dell’avvio del procedimento (prot. 10426/18.4.2002, nota relativa alla sospensione temporanea della licenza, che si concretizza nella chiusura a termine del locale), che va considerato unitariamente; l’atto finale, inoltre, risulta essere la determinazione di un’adeguata istruttoria e di una ponderata motivazione, che ha portato ad escludere (ragionevolmente) la dichiarata mera occasionalità della presenza delle tre cittadine straniere, che verosimilmente prestavano attività, senza regolare assunzione (e prive di specifico permesso di soggiorno), così come ampiamente illustrato negli stessi atti istruttori e nel provvedimento finale, in base a valide deduzioni logico-fattuali, considerato anche che l’interessate non hanno mai dichiarato il contrario in sede di accertamento.
In base all’art. 10, che è norma generale e prioritaria rispetto al successivo art. 17 ter (specifico per l’assenza di autorizzazione e/o di violazione di prescrizioni amministrativamente sanabili), del r.d. 18.6.1931 n. 773, espressamente richiamato nel provvedimento, è stato fatto legittimo (e proporzionato) uso del potere sanzionatorio, che, invero, poteva comportare la revoca della licenza, con la chiusura definitiva del locale.
In base al citato art. 10, la sospensione (con la chiusura temporanea del locale) può essere sempre adottata "nel caso di abuso" (in qualsiasi forma) da parte "della persona autorizzata", come tipico (e doveroso) potere generale d’autorità (C.S., I, n. 222/29.3.2000); un abuso vi è stato nella fattispecie e legittimo è l’intervento del sindaco.
Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione di Pescara,
-respinge il ricorso in epigrafe;
-condanna il ricorrente, nella sua dichiarata qualità, al pagamento, in favore del Comune convenuto, delle spese di causa, che si liquidano, per onorario di avvocato, diritti di procuratore e spese vive, in complessivi €=1500= (millecinquecentoeuro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata il 14 giugno 2002.