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TAR BASILICATA - Sentenza 14 febbraio 2000 n. 83 - Pres. Pericone, Est. Ferrari - L. (Avv. Savino) c. Ministero Grazia e Giustizia (Avv.ra Stato) - (accoglie).

La Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che ha natura di collegio perfetto con funzione decisoria e quindi con un proprio quorum essenziale ai fini del funzionamento (1), è illegittimamente composta non solo nel caso in cui alle sedute non vi sia il plenum dei componenti, ma anche se, pur essendo presenti tutti e cinque i suoi membri, manchi in blocco, a tutte o quasi tutte le sedute, il rappresentante di una delle tre categorie individuate dall’art. 22 R.D. 27 novembre 1933 n. 1578 (2).

E’ pertanto illegittimo l’operato di una Commissione esaminatrice d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ove risulti che essa si sia riunita senza che fosse mai presente la componente rappresentata dai docenti universitari.

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(1) T.A.R. Puglia-Bari, I Sez., 29 marzo 1990 n. 247.

(2) Cfr. T.A.R. Veneto 26 gennaio 1999 n. 22 e 17 ottobre 1998 n. 1698.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA BASILICATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.612/99, proposto dal dott. G. L., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Savino e con questi elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale adito

contro

il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e la Commissione di esami per l’iscrizione all’albo dei procuratori Legali – Corte d’Appello di Potenza – nella sessione 1998/1999, in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui Uffici in Potenza, Corso 18 agosto, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento, previa sospensiva

del giudizio di non ammissione alle prove orali formulato dalla Commissione di esami per l’iscrizione all’albo dei procuratori Legali insediata presso la Corte d’Appello di Potenza, sessione 1998/1999, nonché del verbale di detta Commissione del 25 gennaio 1999, relativo alla formulazione dei criteri di valutazione, e del 19 settembre 1999, nella parte in cui è espresso giudizio negativo in ordine alle prove scritte da lui sostenute.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia e della Commissione di esami per l’iscrizione all’albo dei procuratori Legali – Corte d’Appello di Potenza – nella sessione 1998/1999;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi gli avvocati alla pubblica udienza del 26 gennaio 2000, come da relativo verbale; relatore il magistrato dott.ssa G. Ferrari;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 18 settembre 1999 il dott. G. L. impugna il giudizio di non ammissione alle prove orali formulato dalla Commissione di esami per l’iscrizione all’albo dei procuratori legali insediata presso la Corte d’Appello di Potenza, sessione 1998/1999, nonché il verbale di detta Commissione del 25 gennaio 1999, relativo alla formulazione dei criteri di valutazione, e del 19 settembre 1999, nella parte in cui è espresso giudizio negativo in ordine alle sue prove scritte.

Espone, in fatto, di aver sostenuto le prove scritte dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, indetto con D.M. 30 luglio 1998, e di aver riportato i voti di 26/50 alla prova di civile, 26/50 alla prova di penale e 30/50 all’atto di civile, con conseguente valutazione complessivamente negativa che gli ha impedito di essere ammesso a sostenere gli orali.

2. Avverso i predetti atti il ricorrente è insorto deducendo:

a) ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. La Commissione esaminatrice deve essere costituita da tre categorie di commissari (avvocati, magistrati e professori universitari), con la conseguenza che la sistematica assenza in blocco di una delle tre componenti determina una palese illegittimità nell’effettiva composizione dell’organo. Nella specie non risulta che i docenti nominati abbiano preso parte alla seduta nella quale sono stati determinati i criteri di valutazione delle prove scritte e alle altri riunioni tenute dalla Commissione.

b) VIOLAZIONE ART.6 D.M. 30 LUGLIO 1998 E L. N.241 DEL 1990.

In sede di correzione delle prove scritte non sono state verbalizzate le dichiarazioni di voto di ciascun commissario, essendo stato registrato solo il risultato complessivo attribuito al candidato.

c) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA – PER OMESSA E/O CARENTE MOTIVAZIONE – PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PER ILLOGICITA’ INTERNA – PER CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA – PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO NELL’ATTIVITA’ DELLA P.A.

Gli elaborati sono stati corretti in un tempo troppo breve, appena otto minuti per ogni prova, per garantire un esame approfondito da parte dei membri della Commissione, con conseguente erroneità nella valutazione delle prove del ricorrente, sia con riferimento alla forma, in relazione alla quale sono stati evidenziati errori di ortografia inesistenti, che al contenuto.

3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Con ordinanza n.367 del 7 ottobre 1999 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.

5. All’udienza del 26 gennaio 2000 le parti hanno ribadito le rispettive linee difensive.

DIRITTO

1. La prima questione che il Collegio deve esaminare, in considerazione del suo carattere assorbente, è quella relativa alla composizione della Commissione esaminatrice che – come risulta dalla documentazione versata in atti – si è riunita senza che fosse mai presente la componente rappresentata dai docenti universitari.

L’art.22 R.D.27 novembre 1933 n.1578 prevede al terzo comma che le commissioni esaminatrici, nominate dal Ministro di grazia e giustizia, devono essere composte di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di Corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'Università degli studi della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore. Il quinto comma dello stesso art.22 espressamente consente ai supplenti di sostituire qualsiasi membro effettivo.

Se dal tenore letterale dell’art.22 appare evidente che i membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo, per cui non occorre che vi sia corrispondenza, quanto alla categoria di appartenenza (magistrati, avvocati e docenti universitari), fra componente supplente ed effettivo (Cons.Stato, IV Sez., 27 aprile 1984 n.300; T.A.R. Lazio, I Sez., 18 ottobre 1996 n.2019; T.A.R. Parma 29 ottobre 1996 n.370; T.A.R. Ancona 29 febbraio 1988 n.106), nel silenzio della norma è invece dubbia la legittimità dell’operato della stessa Commissione ove essa si riunisca con la mancanza – non occasionale e contingente, ma sistematica – dei rappresentanti di una delle tre categorie (nella specie, quella dei docenti universitari), di modo che la sostituzione del supplente appartenente ad altra componente (dei magistrati o degli avvocati) diventi una costante.

Il Collegio ritiene che una siffatta evenienza contrasti con la norma.

E’ in primo luogo proprio il dettato letterale della legge ad avallare la prospettata tesi restrittiva. Ed infatti, una diversa lettura dell’art.22 non spiegherebbe il motivo per cui il Legislatore si sarebbe dapprima preoccupato di individuare con dovizia di particolari, nel terzo comma, la provenienza dei cinque componenti effettivi e dei cinque supplenti, e di precisare, nel quinto comma, la possibilità che il supplente sostituisca qualsiasi membro effettivo, e avrebbe poi omesso di precisare, con riferimento allo stesso terzo comma, che l’individuazione dei tre gruppi tra i quali scegliere i componenti della Commissione non è tassativo, con la conseguenza che unico elemento rilevante rimarrebbe il rispetto del numero complessivo (cinque) dei componenti stessi. Si vuole cioè dire che, se è sembrato importante chiarire il ruolo fungibile assunto dai supplenti, a maggior ragione sarebbe stato indispensabile precisare, a fronte del tenore letterale della norma che faceva invece deporre per la necessaria presenza di almeno un rappresentante delle tre componenti, che analogo carattere fungibile riveste anche il ruolo dei membri effettivi.

Neppure potrebbe ritenersi che l’esegesi del terzo comma dell’art.22 offerta dal Collegio contrasta con la lettera – certamente chiara ed inequivocabile – del successivo quinto comma. Ed infatti, come già precisato, la suddetta interpretazione assume come presupposto della conclusione cui perviene l’assenza sistematica di una delle tre componenti (nella specie, professori universitari) – alla quale non sembra sia possibile ovviare facendo ricorso al supplente esponente di altra categoria professionale (magistrati e avvocati) – e non certo una sporadica astensione dalla partecipazione a qualche riunione, fronteggiabile ex art.22, quinto comma, R.D. n.1578 del 1933 (T.A.R. Veneto 13 luglio 1999 n.1190).

Una diversa interpretazione dell’art.22 cit. urta anche contro la ratio stessa della norma. Infatti, la scelta del Legislatore di costituire la Commissione in questione con rappresentanti delle categorie dei magistrati, degli avvocati e dei professori risponde al fine precipuo di assicurare la valutazione del candidato da parte degli appartenenti alle categorie che maggiormente sono in grado di verificare la sua effettiva preparazione pratica e teorica; in particolare poi la presenza dei docenti universitari, nella specie assenti pur se regolarmente nominati, mira a garantire nel procedimento di valutazione l’apporto dell’esperienza di coloro che nell’attività professionale sono istituzionalmente chiamati ad accertare la preparazione dei discenti nelle materie oggetto di esame, con la conseguenza che una loro assenza "strutturale" non può non porsi in insanabile contrasto con la norma, giacché finisce per modificare di fatto la composizione della predetta Commissione.

Da tutto quanto sopra esposto consegue che la Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che ha natura di collegio perfetto con funzione decisoria e quindi con un proprio quorum essenziale ai fini del funzionamento (T.A.R. Bari, I Sez., 29 marzo 1990 n.247), è illegittimamente composta non solo nel caso in cui alle sedute non vi sia il plenum dei componenti, ma anche se, pur essendo presenti tutti e cinque i suoi membri, manchi in blocco, a tutte o quasi tutte le sedute, il rappresentante di una delle tre categorie individuate ex lege (T.A.R. Veneto 26 gennaio 1999 n.22 e 17 ottobre 1998 n.1698).

2. La fondatezza della prima censura di illegittima composizione della Commissione di esame porta all’accoglimento del ricorso e preclude al Collegio l’esame delle ulteriori questioni dedotte giacché la stessa, una volta regolarmente formatasi, dovrà pronunciare in sede di rinnovazione senza che alcuna delle valutazioni ad essa spettanti debba essere pregiudicata da una pronuncia del giudice nel merito della causa (Cons.Stato, V Sez., 1 settembre 1986 n.419; IV Sez., 28 settembre 1982 n.628).

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dal dott. Giulio Larotonda, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 26 gennaio 2000, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Bartolomeo Perricone Presidente

Vincenzo Fortunato Componente

Giulia Ferrari Componente - Estensore

IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

SEGRETARIO - Vito Ferri

Pubblicata in data 14 febbraio 2000.

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