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n. 2-1999 - © copyright.

Si riporta qui di seguito il testo dell'ordinanza del T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria 24 febbraio 1999 con la quale è stato sospeso un provvedimento di revoca della patente di guida. Il testo è preceduto dall'articolo apparso su La Gazzetta del Sud con il quale si dà notizia dell'ordinanza. Nel testo dell'ordinanza si fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 21 ottobre 1998 n. 354, già pubblicata nel sito.

 

 

Dalla "Gazzetta del Sud" di Sabato 27 Marzo 1999

"Palmi / Sospesa dal Tar la revoca della patente di guida di Oppedisano"

PALMI – Accoglimento della domanda di sospensione. Questa la decisione dei giudici del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in merito alla valutazione del ricorso presentato da Raffaele Oppedisano, attraverso il suo difensore, avv. Filippa Orlando, in tema di revoca della patente di guida per coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza personale.

Il ricorso in questione era stato avanzato contro un provvedimento, con il quale il Prefetto di Reggio aveva decretato la revoca della patente di guida. I giudici del Tar reggino, nella loro ordinanza, hanno fatto riferimento alla recente sentenza della Corte costituzionale con la quale, lo scorso ottobre, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, del nuovo codice della strada (nella parte che prevede la revoca della patente di guida per coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personale), nonché alla contestuale pronuncia di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 120. Ragion per cui, i giudici amministrativi hanno ritenuto che sulle decisioni di revoca, a causa della sottoposizione alla misura di sicurezza, non possa incidere la dichiarazione di incostituzionalità della norma originaria, data che l’art. 5 del Dpr 575 del ’94 ha operato unicamente solo delle innovazioni procedimentali.

Quindi, secondo i giudici reggini, i provvedimenti di revoca emessi dopo l’indicato Dpr devono ritenersi disciplinati dall’art. 120 Dl 285 del ’92, apparendo in ogni caso illegittima la revoca disposta solo considerando una pregressa sottoposizione a misura di sicurezza. In ragione di questo ragionamento, il Tar reggino ha accolto la domanda incidentale di sospensione, così come proposto dallo stesso Oppedisano.

Paolo Montalto

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

composto dai Magistrati:

- ALDO RAVALLI Presidente

- GIUSEPPE CARUSO Giudice

- CATERINA CRISCENTI Giudice, Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 1999;

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso n. 129/99 R. G. proposto dal Signor OPPEDISANO Raffaele, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippa ORLANDO ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via V. Veneto, n. 51,

CONTRO

PREFETTO DI REGGIO CALABRIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale sito in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15 è ope legis domiciliato;

per l’annullamento, previa sospensione:

del provvedimento Prot. n. 1313 sett. II C/T emesso dal Prefetto di Reggio Calabria in data 04.12.1998, notificato in data 30.12.1998, con il quale è stata decretata la revoca della patente di guida cat. C, n. RC 2145705S rilasciata al ricorrente dalla stessa Prefettura in data 19.05.1987; confermata il 17.04.1997;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Udito il relatore Caterina CRISCENTI e udite altresì per la parte ricorrente l’Avv. Girolamo LAZOPPINA per delega dell’Avv. Filippa ORLANDO, e per la parte resistente l’Avv. Adele QUATTRONE, Procuratore dello Stato;

Premesso che la Corte Costituzionale con sentenza 14-21.10.1998 n. 354 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, co. 1, e 130, co. 1, lett. b) del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella versione anteriore al D.P.R. 19.04.1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente di coloro che "sono stati" sottoposti a misura di sicurezza personale;

che la contestuale pronuncia di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, co. 1, cit., come sostituito dall’art. 5, co. 1, D.P.R. 19.04.1994 e n. 575 è dovuta al difetto di rilevanza della norma in questione nel giudizio a quo, in quanto "l’unica disposizione di cui il giudice rimettente deve fare applicazione all’intervento di "delegificazione";

che, tuttavia, ad avviso del Collegio anche sui provvedimenti di revoca della patente di guida, per essere stato il titolare sottoposto a misura di sicurezza, emessi nella vigenza dell’art. 5 D.P.R. n. 575/94 non può incidere la declaratoria di incostituzionalità della norma originaria;

che, difatti l’art. 5 cit., norma di grado secondario, che nulla ha innovato nella parte che rileva ai fini della questione di legittimità costituzionale, continuando a ritenere privo dei requisiti morali per il possesso della patente di guida anche chi "sia stato" sottoposto a misura di sicurezza, è disposizione che solo formalmente ha per intero sostituito l’originario art. 120 c. d. s., ma che invece in base alla delega regolamentare ex art. 2, co. 7, legge 25.12.1993, n. 575 ha introdotto solo delle innovazioni procedimentali, operando unicamente in questo limitato ambito un effetto abrogativo delle precedenti disposizioni di legge (vd., sul punto, il relativo parere del C. d. S.);

che, conseguentemente, anche i provvedimenti di revoca emessi dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 574/94, e cioè dopo l’1.10.1995, devono ritenersi disciplinati, per quanto attiene agli aspetti sostanziali, dall’art. 120 D.L.vo 30.04.1992, n.285, da intendersi non sostituito ma semplicemente riscritto nel testo dell’art. 5 cit., sicché appare in ogni caso illegittima la revoca disposta solo in ragione di una pregressa sottoposizione a misura di sicurezza, atteso che la norma di legge, eliminata dall’ordinamento per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale, è per ciò stesso eliminata anche nel testo del D.P.R. che meramente la riproduce;

che tale ragionamento trova conforto nei numerosi obiter dicta contenuti nella menzionata sentenza della Corte Costituzionale, laddove in particolare decide di dichiarare inammissibile la questione "indipendentemente del valore normativo da attribuirsi alla disposizione contenuta nel regolamento, nella parte in cui indica le condizioni sostanziali della revoca della patente (materia non soggetta a "delegificazione" a norma dell’art. 2 comma 7 della legge n. 537 del 1993); indipendentemente dalla operatività, in relazione a tale parte "sostanziale" della disposizione "delegificata", della clausola abrogativa dell’originario art. 120 del codice della strada contenuta nell’art. 2, comma 8, della legge n. 537 del 1993;

ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

REGGIO CALABRIA, lì 24 febbraio 1999.

Aldo Ravalli Presidente

Caterina Criscenti Giudice Rel. Est.

Antonio Battaglia Segretario

Depositata in Segreteria, oggi 24 febbraio 1999.

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