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n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. I – Sentenza 24 giugno 2002 n. 1735 Pres. Finati, Est. Iannini - Cimmino (Avv.ti R. Parise e D. Mazzuca) c. Regione Calabria e Morabito (n.c.) – (accoglie).

Farmacie – Assegnazioni sedi farmaceutiche – Graduatoria del concorso bandito per l’assegnazione di farmacie – Ex L. 348 del 1999 – E’ utilizzabile anche per per la copertura delle farmacie resesi disponibili dopo l’indizione del concorso stesso.

Deve ritenersi che la graduatoria del concorso bandito per l’assegnazione di farmacie ai sensi della legge 28 ottobre 1999 n. 389,  sia utilizzabile - alla stregua di quanto disposto dall’art. 2, 2° comma, della stessa legge - anche per la copertura delle sedi farmaceutiche resesi disponibili dopo l’indizione del concorso (1).

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(1) Dispone il secondo comma dell’art. 2 della legge 348 del 1999 che le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

Ha osservato il T.A.R. Calabria che, ai fini dell’interpretazione di tale norma, occorre tenere presente che essa è inserita nel tessuto di una legge tesa sostanzialmente a conferire carattere di definitività alla posizione di quei farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge, gestivano da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, stabilendo che essi hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della stessa legge non fosse stata pubblicata la graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede farmaceutica (art. 1, comma 1, della legge 389/99).

Scopo precipuo dell’intervento normativo appare, pertanto, quello di favorire il superamento di situazioni conseguenti all’assegnazione in via provvisoria di sedi farmaceutiche. In questo quadro ben si inserisce una norma tesa, in sostanza, ad evitare in radice la possibilità di assegnazioni provvisorie, in quanto consente di utilizzare le graduatorie di concorsi per l’assegnazione di farmacie per la coperture di sedi diverse da quelle messe a concorso, resesi disponibili dopo l’indizione degli stessi.

Tra le due opzioni ermeneutiche, quella che restringe la possibilità di scorrimento della graduatoria ai soli posti messi a concorso resisi disponibili e quella che, invece, ammette tale possibilità anche per la copertura di altre sedi resesi successivamente disponibili, appare, pertanto, preferibile quest’ultima, atteso che essa è l’unica che risulta conforme alla ratio complessiva dell’intervento normativo (TAR Umbria, 8 giugno 2000 n. 463).

Tale interpretazione, d’altra parte, ad avviso del T.A.R. Calabria, trova un solido aggancio di carattere testuale, laddove la norma, nel fare riferimento ai candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, pone in rilievo il solo fatto della qualità di candidato e quindi dell’inserimento in graduatoria dei farmacisti, senza alcun riferimento al fatto che la farmacia da assegnare sia compresa o meno tra quelle messe a concorso.

 

 

per l’annullamento

dell’atto di diniego della Regione Calabria alla richiesta del ricorrente di assegnazione definitiva della sede farmaceutica del Comune di S. Fili;

del provvedimento di cui alla nota del 23 aprile 2002, concernente comunicazione di decadenza dal diritto alla gestione provvisoria;

(omissis)

FATTO E DIRITTO

Il dr. Marco Cimmino ha partecipato a concorso per l’assegnazione di alcune sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella Provincia di Cosenza, classificandosi al 42° posto.

Con telegramma del 22 aprile 2002 la Regione Calabria ha comunicato al ricorrente, interpellato quale idoneo nel concorso richiamato, ai fini della gestione provvisoria della sede farmaceutica del Comune di S. Fili, resasi nel frattempo disponibile.

La Regione Calabria ha, quindi, respinto l’istanza del ricorrente volta all’assegnazione in via definitiva di tale sede.

Il ricorrente ha impugnato tale atto.

La Regione ha, poi, disposto la decadenza dall’assegnazione provvisoria della Sede Farmaceutica del Comune di S. Fili, non avendo egli provveduto nei termini al pagamento dell’indennità di avviamento al precedente titolare.

Il ricorrente ha, quindi, notificato un atto con il quale ha sottoposto ad impugnazione tale nuovo atto, considerato come meramente consequenziale.

Si è costituita la Regione Calabria, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Regione, innanzi tutto, ha dedotto la mancata impugnazione del precedente atto relativo all’assegnazione in via provvisoria della sede di S. Fili.

L’eccezione è infondata, non potendosi ravvisare alcun interesse del ricorrente ad impugnare un atto ampliativo della propria sfera giuridica.

La stessa Amministrazione ha rilevato, poi, la mancata proposizione di motivi aggiunti in ordine al successivo provvedimento di decadenza. Anche tale eccezione è infondata, atteso che l’atto proposto dal ricorrente, susseguente al provvedimento di decadenza, nonostante il fatto che nell’intestazione faccia menzione solo dell’istanza cautelare, presenta i requisiti di sostanza e di forma dei motivi aggiunti, essendo stato notificato all’Amministrazione e, quindi, depositato in Segreteria. Per quanto concerne, in particolare, la sostanza dell’atto, va evidenziato che in esso si precisa che anche il nuovo atto viene sottoposto ad impugnazione in quanto atto conseguenziale, volendosi con ciò chiaramente intendere che esso risulta viziato in via derivata.

È, infine, infondata anche l’eccezione di mancata notifica del ricorso originario a controinteressati, in quanto rispetto all’atto impugnato (atto di diniego dell’assegnazione definitiva) non è configurabile l’esistenza di alcun soggetto controinteressato.

Quanto al merito, rileva il ricorrente che, alla luce del disposto del secondo comma dell’art. 2 della legge 28 ottobre 1999 n. 389, la graduatoria del concorso bandito per l’assegnazione di farmacie è da utilizzare anche per la copertura di farmacie ulteriori, resisi disponibili dopo l’indizione del concorso stesso. Da qui l’illegittimità di un’assegnazione in via provvisoria anziché definitiva.

La doglianza è fondata.

Il menzionato secondo comma dell’art. 2 della legge 348 del 1999 dispone che le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

Ai fini dell’interpretazione di detta norma occorre tenere presente che essa è inserita nel tessuto di una legge tesa sostanzialmente a conferire carattere di definitività alla posizione di quei farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge, gestivano da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, stabilendo che essi hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della stessa legge non fosse stata pubblicata la graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede farmaceutica (art. 1, comma 1, della legge 389/99).

Scopo precipuo dell’intervento normativo appare, pertanto, quello di favorire il superamento di situazioni conseguenti all’assegnazione in via provvisoria di sedi farmaceutiche.

In questo quadro ben si inserisce una norma tesa, in sostanza, ad evitare in radice la possibilità di assegnazioni provvisorie, in quanto consente di utilizzare le graduatorie di concorsi per l’assegnazione di farmacie per la coperture di sedi diverse da quelle messe a concorso, resesi disponibili dopo l’indizione degli stessi.

Tra le due opzioni ermeneutiche, quella che restringe la possibilità di scorrimento della graduatoria ai soli posti messi a concorso resisi disponibili e quella che, invece, ammette tale possibilità anche per la copertura di altre sedi resesi successivamente disponibili, appare, pertanto, preferibile quest’ultima, atteso che essa è l’unica che risulta conforme alla ratio complessiva dell’intervento normativo (TAR Umbria, 8 giugno 2000 n. 463).

Tale interpretazione, d’altra parte, trova un solido aggancio di carattere testuale, laddove la norma, nel fare riferimento ai candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, pone in rilievo il solo fatto della qualità di candidato e quindi dell’inserimento in graduatoria dei farmacisti, senza alcun riferimento al fatto che la farmacia da assegnare sia compresa o meno tra quelle messe a concorso.

Ne consegue l’illegittimità dell’impugnato diniego, che non tiene conto del dettato della norma sopra richiamato, nonché del successivo provvedimento di decadenza sopra menzionato.

In accoglimento del ricorso, pertanto, gli atti impugnati devono essere annullati.

Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2002.

L’Estensore Il Presidente

F.to Giovanni Iannini F.to Aldo Finati

Depositata in segreteria il 24 giugno 2002.

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