TAR CAMPANIA, SEZ. I - Sentenza 5 marzo 2001, n. 1011 - Pres. ed Est. D'Alessandro - S.a.s. V. Capriello (Avv. Salvi) c. Amm. Lavori Pubblici (Avv.ra Stato).
Contratti della P.A. - Gara - Verifica a campione - Termine di 10 giorni per fornire le giustificazioni richieste - Ex art. 10 L. 109/1994 - Nel caso in cui sia attivato un sub-procedimento di verifica - Inapplicabilità.
L’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, che assegna ai sorteggiati il termine di dieci giorni per fornire le giustificazioni richieste, prevede un termine da considerare perentorio, nel senso che l'obbiettivo decorso del termine, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire la necessaria documentazione, implica l’automatico effetto della esclusione dalla gara, dell’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza.
Il suddetto termine è inapplicabile nel caso in cui l'Amministrazione, dopo aver ricevuto la documentazione, attivi un sub-procedimento di verifica; se infatti la documentazione è pervenuta nei dieci giorni e l’Amministrazione ritiene di chiedere ulteriori chiarimenti, il termine può e deve essere superato, - ed il procedimento di gara eventualmente rimandato -, in relazione alla necessità di assegnare agli interessati il tempo sufficiente per adempiere alle ulteriori incombenze (1).
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(1) Sulla natura del termine di 10 giorni previsto dall’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, v. TAR Lombardia-Milano, Sez. III, ord. 23 novembre 2000 n. 3841, con nota di M. ALESIO, Verifiche a campione nei pubblici appalti: il problema della natura dei termini, in Giustizia amministrativa n. 2-2001, pag. 130 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.
F A T T O
Con ricorso notificato il 12 maggio 2000, depositato il giorno 25 successivo, l’impresa Vincenzo Capriello ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, in relazione alla gara per i lavori di completamento della costruzione della chiesa di S. Maria Assunta in Conza della Campania, ha proceduto all’incameramento della cauzione provvisoria dalla medesima prestata, perché non avrebbe provato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n.109 del 1994.
La ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo di violazione dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, del bando di gara e della legge n. 241 del 1990, nonché di eccesso di potere sotto vari profili.
Con ordinanza n. 2788 del 7 giugno 2000 questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e nella memoria del 25 novembre 2000 ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.
Con memoria in pari data la ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso concludendo per l’accoglimento.
All'udienza del 6 dicembre 2000 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato.
La commissione della gara indicata in narrativa, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994 n.109, introdotto dall’art. 3, comma 1, della legge 18 novembre 1998 n. 415, ha effettuato il sorteggio del 10 per cento delle offerte presentate, al fine di individuare gli offerenti a quali richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel bando di gara.
Tra le sorteggiate è risultata la ricorrente impresa Vincenzo Capriello, alla quale, con raccomandata del 9 marzo 2000, ricevuta il giorno 11 successivo, è stato richiesto di comprovare i requisiti sopra indicati.
La Capriello con lettera del 16 marzo 2000 ha trasmesso la documentazione richiesta ed il presidente di gara, il giorno 17 marzo 2000, indicato nel bando di gara per l’apertura dell’asta pubblica, non essendo decorso il termine di dieci giorni per la presentazione dei documenti da parte delle imprese sorteggiate, ha rinviato la prosecuzione della gara al 21 marzo successivo.
Alla data di riapertura dell’asta pubblica la commissione ha accertato che la documentazione della Capriello era insufficiente, perché "non consente la determinazione del costo sostenuto per il personale, non essendo stati allegati i modelli riepilogativi annuali dei versamenti effettuati a favore dell’I.N.P.S."; inoltre i modelli mensili dei versamenti effettuati all’I.N.P.S. riportano intestazioni e numeri di codice fiscale diversi da quelli riferiti alla ditta concorrente".
La commissione stessa ha quindi dichiarato l’esclusione della Capriello dalla gara ed ha provveduto alla aggiudicazione.
Lo stesso giorno, tuttavia, il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania ha, con fax delle ore 11,15, invitato la società ricorrente a produrre, entro le ore 12 successive, documentazione integrativa di quella già inviata relativa al costo del personale, nonché chiarimenti in ordine alla mancata corrispondenza delle predette intestazioni e dei predetti codici fiscali.
La Capriello, sempre via fax, ha rappresentato l’impossibilità di trasmettere immediatamente l’ulteriore documentazione richiesta, "per la mancata presenza in sede dell’amministratore responsabile ed ha dichiarato la propria "disponibilità a trasmettere le ulteriori integrazioni, da Voi chieste, entro le ore 9:30 del 22/03/2000.
Il giorno dopo ha trasmesso, poi, la richiesta dichiarazione del costo del personale, ripartito negli ultimi cinque anni, nonché quella relativa alle posizioni INPS, oltre ai modelli 7770 della società, il tutto accompagnato da una lettera di chiarimenti, nella quale è stata fornita la spiegazione della diversità delle intestazioni e dei codici fiscali, in parte dovuta ad una diversa partita IVA, aperta per un cantiere nuovo installato in Veneto, in parte ad un errore dell’ente di previdenza.
Tuttavia, il Provveditorato, con l’atto impugnato ha disposto l’incameramento della cauzione, motivandolo con le stesse considerazione espresse dalla commissione di gara, senza prendere in considerazione gli ulteriori chiarimenti forniti dalla Capriello il 22 marzo 2000.
La mancata verifica non può, tuttavia, farsi discendere dalla natura perentoria del termine indicato dall’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, che assegna ai sorteggiati il termine di dieci giorni per fornire le giustificazioni richieste.
Il termine di dieci giorni è da considerare perentorio, infatti, nel senso che il suo obbiettivo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire la necessaria documentazione, implica l’automatico effetto della esclusione dalla gara, dell’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza.
Ciò non comporta, tuttavia, che il sub procedimento di verifica debba necessariamente concludersi in dieci giorni.
Se la documentazione è pervenuta nei dieci giorni e l’Amministrazione ritiene di chiedere ulteriori chiarimenti, il termine può e deve essere superato, - ed il procedimento di gara eventualmente rimandato -, in relazione alla necessità di assegnare agli interessati il tempo sufficiente per adempiere alle ulteriori incombenze.
Nel caso di specie l’impresa ricorrente, alla quale la richiesta di giustificazioni era pervenuta il giorno 11 marzo, ha trasmesso la documentazione il giorno 16 successivo.
Anche se per il 21 marzo 2000 era fissata la ripresa del procedimento di gara, non era necessario per questo obbligarla, alle ore 11,15 di quel giorno, a fornire i chiarimenti entro le ore 15 dello stesso giorno.
Non avendo l’Amministrazione confermato l’immediata esclusione della ricorrente, ma avendo ritenuto opportuno richiedere l’integrazione della documentazione dalla medesima fornita, doveva poi coerentemente assegnare alla Capriello un termine adeguato, ritenere quindi tempestivo l’inoltro avvenuto il giorno 22 marzo 2000, esaminare la documentazione ricevuta ed indicare le ragioni per le quali non la considerava esaustiva.
In considerazione di quanto sopra il ricorso, assorbito ogni altro motivo, deve essere accolto con l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, accoglie il ricorso in epigrafe proposto dall’impresa Capriello Vincenzo e per l’effetto annulla il provvedimento del Provveditorato alla Opere Pubbliche della Campania del 24 marzo 2000.
Condanna l’Amministrazione al pagamento di lire 1.000.000 (un milione), quali spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2000.
Il presidente est.
Il consigliere
Depositata in data 5 marzo 2001.