Giust.it

Giurisprudenza
n. 5-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 10 maggio 2002 n. 2647 - Pres. Coraggio, Est. Monaciliuni - Istituto di vigilanza privata "La Vigilante s.r.l." (Avv. Giasi) c. Azienda Universitaria Policlinico – Università degli studi di Napoli "Federico II" (Avv. Napolitano) e Istituto di vigilanza privata "La Leonessa s.p.a" (Avv. Soprano) - (accoglie).

Contratti della P.A. - Offerte - Offerte espresse in Euro - Arrotondamento - Nel caso di frazione non inferiore a 0,005 - Va effettuato al centesimo in eccesso - Fattispecie.

Nel caso di offerte espresse in Euro, giusta la previsione della circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998, i loro importi devono essere arrotondati al centesimo per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare (1).

-------------------------

(1) Alla stregua del principio è stato annullato il verbale di aggiudicazione di una gara (si trattava dell’affidamento della vigilanza armata presso i varchi ed alcuni edifici del Policlinico dell'Università di Napoli "Federico II" per il periodo di un mese), atteso che l’aggiudicataria aveva offerto, quale prezzo ora/agente, Euro 16,65573, mentre l’offerta della ricorrente era stata pari ad Euro 16,656; pertanto, in base ai criteri indicati nella menzionata circolare, entrambe le offerte dovevano essere ricondotte al valore di Euro 16,66 ed erano da ritenere di eguale importo.

Documenti correlati:

Circolare Dip. Entrate 23 dicembre 1998 n. 291, "Decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213. Adempimenti fiscali derivanti dall'introduzione dell'euro", G.U. n. 4 del 7.1.1999, suppl. ord. n. 2 (link)

 

 

per l’annullamento (previa sospensiva)

del verbale di aggiudicazione, in data 26.2.2002, con cui si è proceduto ad aggiudicare il servizio di vigilanza armata dell’Azienda Policlinico alla società La leonessa;

di tutti gli atti della Commissione di gara che hanno condotto alla stessa aggiudicazione;

di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale e comunque lesivo degli interessi della ricorrente

Visto il ricorso e l’atto contenente i motivi aggiunti, entrambi ritualmente notificati e depositati, con le annesse produzioni;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione e della controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive ragioni;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il 1^ Referendario, dr. Arcangelo Monaciliuni;

Uditi i procuratori delle parti costituite, come da verbale di udienza, nel corso dell’adunanza camerale dell’8.5.2002, nel cui ruolo è ricompresa, fra le altre, la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti qui impugnati;

Ritenuto, dopo aver sentito sul punto i procuratori delle parti costituite che non hanno sollevato obiezioni, che sussistano i presupposti di cui all’art. 21 e 26 della l. 1034/71 per trattenere la causa per il merito e pronunciare definitivamente in questa sede;

Considerato che parte ricorrente si duole delle conclusioni della stazione appaltante che ha ritenuto di aggiudicare il servizio oggetto della procedura in discorso (vigilanza armata presso i varchi ed alcuni edifici dell’Azienda per il periodo di un mese) all’Istituto di vigilanza controinteressato che ha offerto, quale prezzo ora/agente, Euro 16,65573; e ciò a fronte di un’offerta della stessa ricorrente pari ad Euro 16,656 (nonchè di altre pari ad Euro 16,66);

Che, sul punto, la tesi attorea, quale prospettata nei motivi aggiunti (parte finale), si sostanzia nell’assunto che, effettuati gli arrotondamenti dovuti, le offerte sono pari, dovendo entrambe essere ricondotte al valore di Euro 16,66; ciò perchè gli importi in Euro devono essere arrotondati al centesimo per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare, giusta previsione della circolare del Dipartimento delle Entrate n. 291/1998;

Che tale tesi convince il Collegio, spiegando pieno effetto (anche) a regime avuto presente che l’unità monetaria vigente è l’Euro e che lo stesso è diviso in cento cent (art. 2 Regolamento Ce n. 974/1998);

Che, in ogni caso -ed è notazione dirimente-, è pacifico dalla documentazione in atti e dalla stessa prospettazione delle parti che entrambe le offerte qui in esame hanno inteso fare riferimento all’importo ora/agente quale (ancora) fissato in lire dalla tariffa prefettizia (in lire 32.250) operandone solo una conversione in Euro, le cui infinitesimali differenze, dovute alla diversa modalità utilizzata, non possono infirmare l’univoca manifestazione di volontà di offrire il ripetuto importo nel suo attuale valore in Euro senza collocarsi al di sotto del minimo fissato dal Prefetto;

Che, quindi, il rispetto della previsione di gara, secondo cui il servizio andava aggiudicato a favore della società che avesse offerto il prezzo più basso ora/agente rispetto alle tariffe prefettizie, comunque non al di sotto della "tariffa di legalità", imponeva di considerare pari le offerte e procedere in conseguenza;

Che la cennata conclusione fa venire meno l’interesse attoreo alla ulteriore doglianza relativa alla utilizzazione della procedura ristretta, cui peraltro, nelle condizioni date, si è fatto ricorso legittimamente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato e, siccome tale, va accolto, con le conseguenziali statuizioni di cui in dispositivo e con compensazione di spese per giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, in Camera di consiglio, addì 8.5.2002.

dott. Giancarlo Coraggio, Presidente

dott. Arcangelo Monaciliuni, 1^ referendario, est.

Depositata il 10 maggio 2002.

Copertina Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico