TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Ordinanza 21 marzo 2001 n. 1431 - Pres. Coraggio, Est. Pagano - Comune di Somma Vesuviana (avv. G. Marone) c. Ente Parco Nazionale del Vesuvio (Avv. G. Corporente).
Ambiente - Rifiuti solidi urbani - Ordinanza di un Ente parco che ingiunge ad un Comune di rimuovere i rifiuti temporaneamente collocati in un’area del parco - Allorché la detta collocazione sia avvenuta in forza di una ordinanza contingibile ed urgente comunale per fronteggiare l’emergenza rifiuti - Appare illegittima - Domanda di sospensione - Va accolta.
Appare illegittimo e va sospeso un provvedimento con il quale il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha ordinato ad una Amministrazione comunale il ripristino dello stato dei luoghi con conseguente rimozione dei rifiuti e del tappetino di asfalto, tenuto conto che detti rifiuti sono stati collocati nell’area a seguito di provvedimenti del commissario straordinario del Comune stesso adottati per arginare l'emergenza dei rifiuti giacenti sul territorio comunale ed hanno carattere temporaneo. Va considerato inoltre che il predetto ente parco avrebbe dovuto opporsi alle determinazioni commissariali, impugnando le stesse.
E’ comunque contraria all'ordinata estrinsecazione dei poteri pubblici che, fra amministrazioni pariordinate, la contestazione di un provvedimento, che un ente ritiene lesivo della sua sfera, si concreti in una sorta di contro-provvedimento, tanto da lasciar ipotizzare un epilogo totalmente paralizzante dell'azione pubblica.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente
ANGELO SCAFURI Cons.
ALESSANDRO PAGANO Cons. relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 21 Marzo 2001
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 10134;
Visto il ricorso 2910/2001 proposto da:
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
rappresentato e difeso da:
MARONE GHERARDO
Con domicilio eletto in NAPOLI
VIA CESARIO CONSOLE N. 3
presso
MARONE GHERARDO
contro
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
rappresentato e difeso da:
CORPORENTE GIOVANNI
Con domicilio in Napoli
RIVIERA DI CHIAIA N.276
presso la sua sede
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento in data 5.3.2001 n.12 con il quale il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha
ordinato all'Amministrazione Comunale il ripristino dello Stato dei luoghi dell'area denominata "Fungaia Monte Somma", con conseguente rimozione dei rifiuti e del tappetino di asfalto;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
ViSto l'atto di costituzione in giudizio di:
ENTE l'ARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
udito il relatore Cons. ALESSANDRO PAGANO
Uditi altresì per le parti
CONSIDERATO che i provvedimenti del commissario straordinario del Comune di Somma Vesuviana, adottati per arginare l'emergenza dei rifiuti giacenti sul territorio comunale e relativi ad una area inserita nell'ente parco Vesuvio, hanno carattere temporaneo;
RILEVATO che il predetto ente parco avrebbe dovuto opporsi alle determinazioni commissariali, impugnando le stesse; è contrario, infatti, all'ordinata estrinsecazione dei poteri pubblici che, fra amministrazioni pariordinate, la contestazione di un provvedimento, che un ente ritiene lesivo della sua sfera, si concreti in una sorta di contro-provvedimento tanto da lasciar ipotizzare un epilogo totalmente paralizzante dell'azione pubblica;
CHE il ricorso è quindi da considerare assistito dal fumus boni juris;
CHE, il danno lamentato appare grave ed irreparabile in quanto impinge a valori costituzionali fondamentali ex art. 32 Cost.,
CHE nella ponderazione fra danni quello lamentato dall'ente parco appare decisamente subvalente, attesa anche la collocabilità di discariche per rifiuti solidi urbani nel suo territorio, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 5 giugno 1995 istitutivo del parco;
CHE pertanto la domanda cautelare va accolta;
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Napoli, 21 marzo 2001.