TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Ordinanza 31 gennaio 2001 n. 548 – Pres. Coraggio, Est. Pagano - Impresa Marrone (Avv.ti Ferola e Delfino) c. Comune di Maddaloni (n.c.).
Contratti della P.A. – Gara – Requisito dell’organico medio annuo – Ex art. 18, comma 10° del d.P.R. 34/2000 – Nel caso di partecipazione di impresa artigiana – Retribuzione del titolare dell’impresa – Va tenuta presente.
In sede di gara per il conferimento di appalti di oo.pp. ed ai fini della dimostrazione del requisito dell’adeguato organico medio annuo, nei confronti delle imprese artigiane si applica il disposto del comma 10° dell'art 18 del d.P.R. 34/2000, secondo cui "per le imprese artigiane, la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria"; tale disposizione costituisce una ulteriore estensione del beneficio ai casi in cui l’impresa artigiana assuma forme societarie diverse da quelle di cui all'ultima parte del comma 10 dell'art 18 d.P.R. 34/2000 cit. (1).
-------------------
(1) Cfr. art. 2, L. 443/1985; Cass. Sez. UU. 5 giugno 2000 n. 401.
Dispone l’art. 18, comma 10° del d.P.R. 34/2000 che: "L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL".
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 548/20001
RegistroGenerale: 358/2001
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente
ANGELO SCAFURI Cons.
ALESSANDRO PAGANO Cons., relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 31 Gennaio 2001
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 358/2001 proposto da:
IMPRESA MARRONE SALVATORE
rappresentato e difeso da: FEROLA RAFFAELE e DELFINO FRANCESCO
con domicilio eletto in NAPOLI
Via PARTENOPE N. I
presso
FEROLA RAFFAELE
contro
COMUNE DI MADDALONI
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della determina n. 794 del 5.12.2000 con la quale si è deciso di non "...procedere ad instaurare un rapporto contrattuale" con l'impresa ricorrente per l'affidamento dei lavori di sistemazione a verde attrezzato e parcheggio dell'area sita in Via Appia, incrocio S. Eustachio, del Comune di Maddaloni;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Udito il relatore Cons. ALESSANDRO PAGANO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
CONSIDERATO che l'impresa ricorrente è classificata quale impresa individuale (cfr. certificazione camerale) onde si applica il disposto del c. 10 dell'art 18 del d.P.R. 34/2000;
CHE il carattere artigianale dell'impresa, dedotto dalle parti in causa, comunque non contrasta con la predetta affermazione, atteso che il disposto dello stesso comma - in base al quale "per le imprese artigiane, la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria" - sembra doversi interpretare come una ulteriore estensione del beneficio ai casi in cui un tal genere di impresa assume forme societarie diverse da quelle di cui all'ultima parte del comma 10 dell'art 18 predetto (cfr. art. 2, L. 443/1985; Cass. Sez. UU. 5 giugno 2000 n. 401);
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI, 31 gennaio 2001
Depositata in segretaria il 31.01.2001.