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n. 2-2001 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Ordinanza 7 febbraio 2001 n. 650Pres. Coraggio, Est. Pagano – Centro Fisiovesuviano S.A.S. (Avv. G. Cavallaro) c. A.S.L. Napoli 4 (n.c.).

Giustizia amministrativa – Procedimento monitorio – Ex art. 186 c.p.c., richiamato dalla L. n. 205/2000 – Nel caso di mancata costituzione dell’Amministrazione – Applicabilità degli artt. 186 bis e ter c.p.c. – Impossibilità – Applicabilità dell’art. 116, 2° comma, c.p.c. – Nel caso di camera di consiglio fissata a distanza di poco tempo – Impossibilità – Approfondimento istruttorio – Necessità.

Nel caso in cui sia stata chiesta l’emanazione di ingiunzione per il pagamento di prestazioni sanitarie eseguite in favore del SSN e comprovate da fatture, ma l’Amministrazione non si sia costituita in giudizio, non può trovare applicazione l’art. 186 bis c.p.c., per l’insussistenza del presupposto delle "somme non contestate dalle parti costituite" e parimenti non ricorrono i presupposti di cui all’art. 186 ter c.p.c., atteso che agli elementi documentali acquisiti agli atti, provenienti esclusivamente dalla parte, non può attribuirsi idonea efficacia probatoria.

Né infine alla mancata presenza all’udienza della A.S.L. può attribuirsi rilievo ai fini dell’art. 116, 2° comma c.p.c., nel caso in cui la camera di consiglio sia stata fissata dopo un breve lasso di tempo dalla presentazione della istanza stessa.

In tale ipotesi quindi, il G.A. non può immediatamente ingiungere il pagamento, ma deve chiedere in via istruttoria all’Amministrazione interessata chiarimenti sulla debenza del credito, entità e ragioni del mancato pagamento, con l’avvertenza che dalle risposte fornite o, eventualmente, dal suo silenzio potranno trarsi argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. (alla stregua del principio nella specie il TAR Campania, prima di emettere l’ingiunzione richiesta, in considerazione del fatto che la Azienda USL non si era costituita e che la camera di consiglio era stata fissata a distanza di poco tempo dalla data di deposito del ricorso, ha ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio circa la spettanza del credito e la determinazione del suo ammontare, fissando all’uopo un termine di 30 giorni).

 

 

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate in favore di disabili dell’A.S.L. Napoli 4, in regime di accreditamento provvisorio, in conformità dell’art. 26 della legge 833/1978, per la somma di £ 667.439.198;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Udito il relatore Cons. ALESSANDRO PAGANO

Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

CONSIDERATO che parte ricorrente ha esperito azione di accertamento e di condanna in relazione alle prestazioni sanitarie di cui alle fatture allegate;

CHE ha altresì richiesto in via immediata l’emanazione di ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c. ovvero ex art. 186 ter c.p.c. ovvero ancora, in via gradata, ogni altro provvedimento cautelare ai sensi della legge 1034/1971;

CHE l’amministrazione non ha provveduto a costituirsi per la presente trattazione cautelare, né ha inviato note di chiarimenti o documenti;

CHE in siffatta situazione non trova applicazione l’art. 186 bis c.p.c. per l’insussistenza del presupposto delle "somme non contestate dalle parti costituite" e parimenti non ricorrono i presupposti di cui all’art. 186 ter c.p.c. atteso che agli elementi documentali acquisiti agli atti, provenienti esclusivamente dalla parte, non può attribuirsi idonea efficacia probatoria;

RILEVATO altresì, per quanto attiene alla domanda cautelare ex art. 21 legge T.A.R.., che alla mancata presenza all’udienza della A.S.L. non può attribuirsi rilievo ai fini dell’art. 116, 2° comma c.p.c., stante il carattere solo camerale della presente trattazione, disposta dopo un breve lasso di tempo dalla presentazione della istanza stessa;

RILEVATO pertanto che la spettanza del credito e la determinazione del suo ammontare necessita di un approfondimento istruttorio;

CHE occorrono pertanto chiarimenti da parte della A.S.L. intimata sulla debenza del credito, entità e ragioni del mancato pagamento, con l’avvertenza che dalle risposte fornite o, eventualmente, dal silenzio dell’amministrazione potranno trarsi argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.;

CHE vanno concessi giorni trenta alla A.S.L. Napoli 4 per il richiesto adempimento, rinviando per il prosieguo della trattazione camerale alla udienza del 14 marzo 2001;

P.Q.M.

DISPONE l’incombente istruttorio di cui sopra.

RINVIA alla camera di consiglio del 14 marzo 2001.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , 07 Febbraio 2001

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

IL SEGRETARIO

Depositata in segreteria il 7 febbraio 2001.

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