TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV - Sentenza 26 febbraio 2001 n. 900 - Pres. Corsaro, Est. Gaudieri - Maresca (Avv. V. Pagnano) c. Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (Avv.ra Stato) e Comune di Anacapri (n.c.).
Ambiente - Nulla osta paesaggistico - Annullamento in sede statale - Per motivi di merito - Illegittimità.
Ambiente - Nulla osta paesaggistico - Annullamento in sede statale - Omessa valutazione della quota dell'edificio e del pregiudizio che quest'ultimo avrebbe arrecato alla visuale - Illegittimità.
Il potere ministeriale di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato in sede regionale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’organo regionale o subregionale, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una valutazione di merito del Ministero a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità sull’operato delle Amministrazioni delegate (alla stregua del principio è stato ritenuto illegittimo l'annullamento ministeriale motivato con la considerazione secondo cui l’autorizzazione "qualora attuata, comporterebbe l’alterazione di tratti paesaggistici della località protetta", che, ad avviso del TAR Campania, equivale a configurare, nell’intervento statale, un sindacato di merito sull’operato dell’organo sub regionale delegato) (1).
E' illegittimo il provvedimento ministeriale di un nulla osta paesaggistico rilasciato in sede regionale che non esplicita le ragioni per le quali una diversa riconfigurazione del terreno, con modifiche delle quote per renderlo adatto all’uso agricolo, in zona periferica e tale da non intercettare particolari visuali panoramiche, non poteva essere assentita (v. in tal senso Cons. Stato, Sez. VI – 22 febbraio 1995 n. 207).
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(1) ALESSANDRO BIAMONTE
(Avvocato del Foro di Napoli)
La decisione in rassegna conferma un orientamento che appare ormai consolidato. Il potere di annullamento esercitato dal Ministero per i beni culturali e ambientali in ordine alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 7 L. 431/1985 non può affatto investire il merito degli atti autorizzatori, essendo limitato ad un controllo di legittimità sull’attività posta in essere dall’organo delegato.
La questione acquista rilievo in quanto fondata sull’individuazione dei limiti della delega operata dal D.P.R. 616/77 a favore delle regioni (che, conseguentemente, si riflette sui poteri dell’ente sub-delegato).
Come noto, l’art. 82 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 devolve (rectius: delega) alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di protezione delle bellezze naturali per ciò che attiene alla loro individuazione, tutela e irrogazione delle sanzioni. Delega, che, tra l’altro, riguarda le funzioni concernenti l’individuazione delle bellezze (salvo il potere del Ministro competente, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi predisposti dalle regioni), nonché la concessione delle autorizzazioni o nulla osta relativi alle loro modificazioni (art. 7 L. 1497/1939). L’autorizzazione ex art. 7 L. 1497 deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di 60 giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate, che può annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi.
Il controllo esercitato dal Ministro è di mera legittimità. L’opinione sul punto è ribadita da copiosissima giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., VI, 2.11.1999 n. 1654; Cons. St., VI, 3.11.1999 n. 1693; Cons. St., VI, 20.11.1998 n. 1581; Cons. St, VI, 9.4.1998 n. 460). Del resto, una differente conclusione risulterebbe incompatibile con il senso della delega operato dal D.P.R. 616, finendo con il dare luogo ad una duplicazione dell’attività che si è inteso delegare.
Nel caso di specie il Ministero ha operato una autonoma valutazione discrezionale "in ordine all’incidenza dell’opera sui valori paesaggistici tutelati" e, pertanto, tale comportamento va censurato.
per l’annullamento
del decreto ministeriale del 26.5.95 recante annullamento dell’autorizzazione sindacale prot. N. 4475 del 24.3.1995 rilasciato per la sistemazione di un fondo uso agricolo.
(omissis)
F A T T O
Con atto notificato l’11/14 novembre 1995, depositato il 12.12.95 la sig.ra Maresca ha impugnato il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Centrale BB.AA.AA. del 26.5.1995 recante annullamento dell’autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 rilasciata in data 24.3.1995 per la sistemazione del fondo all’uso agricolo in Anacapri – Via Nuova del Foro – località Materita – Fol. 5 part. 273/B, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio per resistere il Ministero intimato.
Non risulta costituito il Comune di Anacapri.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato.
1) Gioverà premettere che con determinazione N. 4475 del 24.3.1995 rilasciata ex art., 7 L. n. 1497/1939 l’Amministrazione comunale autorizzava, l’esecuzione dei lavori per "la sistemazione del fondo per rendere lo stesso adatto all’uso agricolo".
L’Amministrazione ministeriale, con provvedimento dirigenziale del 26.5.1995, annullava detta autorizzazione, ritenendola viziata da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché data in contrasto con l’art. 82 III comma – DPR 616/1977 e con l’art. 1 quinquies L. 431/1985.
2) Contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione ministeriale, l’autorizzazione comunale risulta essere stata adottata con una diffusa motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la civica Amministrazione a ritenere le opere de quo compatibili con il vincolo posto a tutela dei valori della zona. E’ dato leggere, infatti, nel parere della c.e.c.i., tra l’altro, che:
- "………..l’intervento richiesto consiste nella sistemazione del fondo ad uso agricolo, ubicato in zona periferica……..l’intervento comporterà la modifica altimetrica degli attuali terrazzamenti in modo da ottenerne due più ampi sfalsati, tra di loro, di mt. 2,50…….che sono necessarie opere di riempimento con riporto di terreno vegetale opportunamente contenuto e delimitato da murature di pietrame calcareo a faccia vista;……. le dette opere non intercetteranno particolari visuali panoramiche né comporteranno alcuna turbativa ambientale, anche in considerazione della futura destinazione agricola del fondo…..".
- le opere in questione non sono in contrasto con la normativa vincolistica ex L. n. 431/85, giusta indicazione desumibile dal raffronto con numerose autorizzazioni assentite dal Ministero ed ivi, specificamente richiamate.
Il provvedimento ministeriale è dell’avviso, invece, che l’autorizzazione "qualora attuata, comporterebbe l’alterazione di tratti paesaggistici della località protetta".
Orbene, ponendo a raffronto le due valutazioni, è agevole constatare che trattasi non già di due accertamenti di fatto in contraddizione, quanto piuttosto di due diversi ed opposti apprezzamenti, sulla base di autonome valutazioni tecnico discrezionali in ordine all’incidenza dell’opera sui valori paesaggistici tutelati: ciò equivale a configurare, nell’intervento statale, un sindacato di merito sull’operato dell’organo sub regionale delegato. Poiché per giurisprudenza consolidata, il potere di annullamento dì ufficio del nulla osta paesaggistico non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dall’organo regionale o subregionale, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità sull’operato delle Amministrazioni delegate, deve ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso sotto i profili evidenziati.
A ciò aggiungasi che, nella specie, è il provvedimento impugnato che non esplicita le ragioni per le quali una diversa riconfigurazione del terreno, con modifiche delle quote per renderlo adatto all’uso agricolo, in zona periferica e tale da non intercettare particolari visuali panoramiche, non poteva essere assentita (Cons. St. Sez. VI – 22 febbraio 1995 n. 207).
Può concludersi per l’accoglimento del ricorso.
Stimasi equo compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. IV, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.12.2000.
Il Presidente L’Estensore
Dott. Francesco Corsaro Dott. Francesco Gaudieri
Depositata il 26.2.2001.