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n. 5-2003 - © copyright.

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. IV - Sentenza 5 maggio 2003 n. 4435 - Pres. Monteleone, Est. Tomassetti - Di Martino (Avv.Sguanci) Comune di Massa Lubrense (n.c.) e Consorzio Cooperativo Riviera San Montano (Avv.ti Cancello e Russo) - (respinto).

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Per roulotte stabilmente e da lungo tempo installata su terrazzamento privato, privo di passo carrabile - Sussiste - Mancanza - Ordine di ingiunzione a demolire e a ripristinare lo stato dei luoghi - Legittimità.

E’ necessario il rilascio di una concessione edilizia per il deposito di una roulotte stabilmente ubicata all’interno di un suolo privato, nel caso in cui da detta installazione sia decorso un notevole lasso di tempo, idoneo a determinare una situazione di stabilità tale da qualificare la roulotte una vera e propria costruzione edilizia.  E’ pertanto legittimo l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi emesso dal Sindaco, avente ad oggetto la rimozione di una roulotte da lungo tempo ancorata su un terrazzamento privato, privo di passo carrabile, in considerazione, da un lato, dell’impossibilità della rimozione della roulotte, se non attraverso la creazione di un apposito passo carrabile, e, dall’altro, dell’assenza di concessione edilizia (1).

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(1) V. in senso analogo da ult. Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2002 n. 5503; T.A.R. Calabria-Catanzaro 27 aprile 1999, n. 530; T.A.R. Liguria-Genova, 3 maggio 1999, n. 202; T.A.R. Abruzzo - L’Aquila 29 luglio 2000, n. 583.

V., in materia, anche T.A.R. Campania- Napoli, Sez. I, 4 dicembre 1992; n. 441, in Il Foro amm., 1993, 1904, secondo cui "i containers, così come le roulottes ad essi assimilate, rappresentano strutture abitative non solo provvisorie ma affatto precarie, destinate ad essere rimosse e restituite, a disposizione degli organi proposti alla protezione civile, allorché siano venute meno le finalità che ne avevano motivato l'assegnazione ai comuni; di conseguenza, l'installazione di containers e roulottes non priva tali strutture della possibilità di spostamento in quanto connessi ad emergenze necessariamente temporanee" e T.A.R. Lazio sez. II, 23 gennaio 1980 n. 61, in Giur. agr. 1981, 186, secondo cui "'l'ordine di demolizione di una roulotte stabilmente infissa al suolo con opere murarie in una zona di assoluta inedificabilità è legittimo, perché il manufatto deve essere considerato una vera e propria costruzione ed, in quanto tale, deve essere previamente autorizzata con licenza edilizia (oggi concessione ai sensi della l. 28 gennaio 1977 n. 10)".

V., in senso diverso, Corte di Appello di Trento, 4 aprile 1986, in Giur. It., 1986, II, 412, in Riv. Pen., 1986, 621, in Riv. Giur. Edil., 1986, I, 682, in Giur. di Merito, 1986, 951 ed in Nuovo Dir., 1986, 640, con nota di ARTEMISIO, secondo cui "la l. 28 febbraio 1985, n. 47, mostra di ritenere punto focale per la definizione del concetto di trasformazione urbanistico-edilizia, in ordine alla quale è richiesta la concessione, l'incisività della costruzione nell'economia generale dell'ambiente, con considerevole mutazione dell'assetto territoriale e rispondenza ai bisogni non contingenti dell'uomo; non è, quindi, richiesta la concessione nel caso di installazione di una roulotte che, pur provvista di soppalco e di pedana con scaletta, sia priva dei servizi, anche rudimentali per un habitat duraturo".

 

 

(omissis)

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- dell’ordinanza del Sindaco di Massa Lubrense n. 115 del 16 febbraio 1995, notificata il 22 febbraio 1995, con la quale il Sindaco ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di una roulotte con ripristino dello stato dei luoghi;

- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente, ancorché interno e non noto, comunque lesivo degli interessi o dei diritti della ricorrente.

(omissis)

FATTO

Con ricorso notificato in data 21 aprile 1995 e depositato il 18 maggio 1995, la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe, deducendo la illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 2° e 3° comma, L. n. 47/85; eccesso di potere;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 2° e 3° comma, L. n. 47/85; eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà ed illogicità;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 2° e 3° comma, L. n. 47/85; eccesso di potere.

Interveniva in giudizio il Consorzio Cooperativo Riviera San Montano deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 2 aprile 2003 su richiesta delle parti la causa veniva assunta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ritiene il Collegio che il deposito di una roulotte all’interno di un suolo privato debba qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999 "Tutti gli interventi edilizi suscettibili di produrre una significativa trasformazione urbanistica dell'area su cui insistono sono soggetti a concessione di costruzione; pertanto, anche la sistemazione stabile di una roulotte, con relativi preingressi costituiti da verande in telaio sostenute da strutture in ferro e pedane lignee allacciate alla civica conduttura dell'acqua e fornite di energia elettrica, necessita del previo rilascio del detto titolo").

In particolare, la non facile e rapida rimovibilità dell'opera ovvero il tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo e la durata nel tempo del manufatto stesso costituiscono chiare manifestazioni della incidenza urbanistica dell’opera che, in tali condizioni, necessita di concessione edilizia (T.A.R. Aquila n. 583 del 29 luglio 2000; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999).

Sulla base di tali considerazioni ed in relazione alle risultanze degli atti di causa, occorre rilevare che nella fattispecie oggetto del presente ricorso la roulotte di cui all’atto impugnato ha assunto le caratteristiche della stabilità e permanenza in relazione alla ubicazione della stessa ed al notevole lasso di tempo intercorso dalla sistemazione della medesima.

In particolare, quanto alla ubicazione della roulotte, il provvedimento impugnato evidenzia che la stessa insiste "su terrazzamento privo di passo carrabile" con conseguente assunzione del carattere di definitività della installazione in vista della impossibile rimozione della roulotte se non per attraverso la creazione di un apposito passo carrabile.

D’altra parte, il notevole lasso di tempo intercorso dal deposito della roulotte ha anch’esso concorso a determinare una situazione di stabilità e definitività della installazione che ha quindi assunto tutte le caratteristiche rilevanti ai fini della qualificazione in termini di vera e propria costruzione edilizia.

Conseguentemente e per i motivi indicati, il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2003 con l’intervento dei Signori Magistrati:

- Nicolò Monteleone, Presidente;

- Giovanni Sabbato, Primo Referendario;

- Alessandro Tomassetti, Referendario - estensore.

Depositata in Segreteria il 5 maggio 2003.

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