TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. II – Sentenza 5 febbraio 2000 n. 82 – Pres. Orrei, Rel. Liguori – Poeta (Avv. Marinaro) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Militare e militarizzato – Obiettori di coscienza – Termine di 9 mesi previsto dall’art. 1, comma 5°, d.lgs. 30.12.1997 n. 504 – Applicabilità anche nei confronti di tutte le posizioni non ancora definite alla data dell'1.1.2000 – Fattispecie.
Gli obiettori di coscienza che abbiano presentato la relativa domanda anteriormente al 1° gennaio 2000 debbono essere assegnati al servizio sostitutivo civile entro il termine massimo di nove mesi da quest’ultima data (1) (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto illegittimo un provvedimento con il quale un soggetto era stato avviato a prestare il servizio sostitutivo civile a decorrere dal 28.12.2000, tenuto conto che la richiesta era stata protocollata prima del 1° gennaio 2000 e quindi l’interessato, all’atto di avviamento, aveva ormai maturato il diritto alla dispensa).
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(1) In senso conforme TAR Abruzzo-Pescara, Sentenza 30 dicembre 2000 n. 863, in www.giustamm.it, n. 1-2001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarabruzzopesc_2000-863.htm (secondo cui il termine di 9 mesi per l'avvio al servizio sostitutivo civile si applica anche a tutte le domande non ancora definite alla data dell'1.1.2000), v. in senso analogo TAR Sicilia-Catania, Sez. II – Sentenza 14 dicembre 2000 n. 2395, in www.giustamm.it, n. 1-2001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarct2_2000-2395.htm ; Tar Campania Sez. Napoli, sent. 4 dicembre 2000 n. 4492.
Per l’annullamento
Previa sospensione, della cartolina precetto dell’11 dicembre 2000, con la quale il ricorrente è stato precettato per l’espletamento del servizio sostitutivo civile;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 1 febbraio 2001 il dott. Michelangelo M. Liguori;
Udito, altresì, l’avv.to Oreste Agosto in sostituzione di Marinaro;
Visto l’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso stesso;
Premesso quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio, notificato il 25 gennaio, depositato il 29 gennaio 2001;
Premesso che con istanza del 21.12.1999 il ricorrente ha chiesto di espletare il servizio sostitutivo civile;
Rilevato che con nota dell’11.12.2000, l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato il richiedente per la prestazione del servizio sostitutivo civile con l’effetto dal 28.12.2000;
Visto l’art. 1, secondo comma, del decreto Leg.vo 30 dicembre 1997, n. 504, che, prevede: "I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa".
Considerato che tale statuizione si applica anche in favore degli obiettori di coscienza a partire dall’anno 2000 secondo quanto stabilito dal successivo comma 5° dello stesso Decr. Leg.vo 504/97;
Rilevato che l’art. 5, comma 3, della legge 230/1998 prevede espressamente che il termine di sei mesi assegnato all’Amministrazione per la valutazione delle domande di servizio civile ha cessato di avere effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2000;
Ritenuto che la suindicata normativa va quindi applicata anche ai procedimenti in corso alla data dell’1 gennaio 2000;
Ritenuto pertanto che gli obiettori di coscienza che abbiano presentato la relativa domanda anteriormente all’1 gennaio 2000 debbono essere assegnati al servizio sostitutivo civile entro il termine massimo di nove mesi da quest’ultima data (in senso conforme Tar Abruzzo-Pescara – 30 dicembre 2000 n. 863, Tar Sicilia-Catania, Sez. II – Sentenza 14 dicembre 2000 n. 2395, Tar Campania Sez. Napoli, 110, sent. breve n. 4492/4.12.2000);
Rilevato che l’interpretazione fatta propria dal Collegio garantisce la parità di trattamento tra i giovani avviati alle armi ed i giovani obiettori di coscienza, conformemente al principio di eguaglianza contemplato dall’art. 3 della Costituzione;
Atteso che, avendo il ricorrente presentato la domanda per l’espletamento del servizio sostitutivo civile in data 21.12.1999, l’interessato avrebbe dovuto essere chiamato ad espletare il servizio sostitutivo civile entro e non oltre i nove mesi dal 1.1.2000;
Considerato che tale termine ha carattere perentorio (cfr. Corte Costituzionale n. 41/90);
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso in epigrafe, essendo stato l’interessato chiamato a prestare il servizio sostitutivo civile a decorrere dal 28.12.2000, dopo il termine prescritto dalla normativa richiamata, ed avendo quindi maturato il diritto alla dispensa.
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SALERNO – 2 SEZIONE
Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto da Poeta Sante, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di chiamata al servizio sostitutivo civile.
Spese compensate.
ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 1° febbraio 2001.
Dr. Umberto Orrei Presidente
Dr. Michelangelo Maria Liguori Referendario Est.
Depositata il 5 febbraio 2001.