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Giurisprudenza
n. 6-1999 - © copyright.

Ringrazio l'Avv. Nicola Graziano, del Foro di Napoli, difensore civico presso il Comune di Aversa, per avere inviato la sotto riportata ordinanza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9 giugno 1999 n. 2513, in materia di pagamento dei crediti vantati da farmacisti nei confronti del S.S.N.

Con tale ordinanza il T.A.R. Campania, accogliendo la domanda di cautelare avanzata dal ricorrente, ha ingiunto alla A.S.L. "di provvedere nei sensi di cui in motivazione sulle domande di pagamento inoltrate dal ricorrente" entro un termine di 60 giorni, "provvedendosi, in mancanza, alla nomina di un commissario ad acta".

Quasi contemporaneamente ho ricevuto dall'Avv. Roberto Saetta  (che ringrazio), del Foro di Palermo, una ordinanza del T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, n. 1120, depositata lo stesso 9 giugno 1999, sempre in materia di crediti vantati da farmacisti.

Con questa ordinanza, riportata dopo quella del T.A.R. Campania, il T.A.R. siciliano, ribaltando l'orientamento restrittivo che era prevalso sotto la presidenza Castiglione, ha finito per accordare "una provvisionale pari al 70% di quanto dovuto al ricorrente a titolo di sorte capitale"; in precedenza, invece, lo stesso T.A.R., dopo avere sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del D.L.vo n. 80/1998, analogamente a quanto aveva per primo fatto il T.A.R. Campania, con ordinanza pubblicata in questa rivista (ord. 18 febbraio 1999 n. 445), non aveva invece ritenuto di accordare, nelle more, alcuna tutela cautelare.

Insomma, sia pure con mezzi diversi, si comincia in materia ad accordare una tutela interinale, evitando così che la riforma entrata in vigore circa un anno addietro si risolva in una beffa per coloro che vantano dei crediti nei confronti del S.S.N.

Secondo l'orientamento che era prevalso in un primo tempo, invero, i creditori, per ottenere il pagamento di quanto dovuto,   avrebbero dovuto attendere che sulla questione si pronunciasse il Giudice delle leggi. In attesa di tale pronuncia, con le ordinanze in rassegna, si è viceversa ritenuto di potere far uso dei poteri cautelari, particolarmente estesi in materia di giurisdizione esclusiva.

Ci auguriamo che il nuovo orientamento trovi ulteriore sviluppo e sostegno nella giurisprudenza di altri T.A.R. e del Consiglio di Stato. E' stato proprio grazie alla funzione pretoria dei giudici amministrativi (chiamati, in un famoso articolo del Prof. Guicciardi, "Legislatori e non") che il sistema di giustizia amministrativa si è in passato sviluppato.

E' bene ricordarlo in un momento in cui le garanzie sembrano, pian piano, venir meno ed i privilegi della P.A. sembrano sopravanzare inesorabilmente, giustificati in qualche modo dalle "ragioni della finanza pubblica" (le quali hanno preso il posto delle "ragioni di Stato" di inizio secolo).

Di fronte a queste (non) "ragioni", tuttavia, come sembrano dire implicitamente  le ordinanze in rassegna, il cittadino non può rimanere inerme ed il giudice non è un profeta disarmato.

(Giovanni Virga, 16 giugno 1999)

 

 

T.A.R. CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Ordinanza 9 giugno 1999 n. 2513 - Pres. Coraggio, Est. Pappalardo - Pagano (Avv.ti Lamberti e Boccagna) c. A.S.L. Caserta 2 (n.c.).

per il riconoscimento del diritto di pagamento delle prestazioni sanitarie erogate nei mesi di ottobre - dicembre 1997 e settembre - dicembre 1998.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Udito il relatore Primo Ref. Anna Pappalardo

uditi altresì per le parti l'Avv. Egidio Lamberti;

Preso atto della rinuncia del difensore del ricorrente alla istanza ex artt. 186 bis - ter c.p.c.;

Considerato che la A.S.L. intimata non si è costituita in giudizio;

Che, alla stregua della documentazione depositata dal ricorrente e in particolare delle distinte riepilogative mensili a firma del responsabile del servizio farmaceutico territoriale della A.S.L. CE. 2, sembra dedurre che l'amministrazione non contesti, se non parte marginale, la pretesa creditoria azionata;

Ritenuta la sussistenza, nella fattispecie, del presupposto del fumus boni juris, atteso che la documentazione menzionata integra la "prova scritta" dell'esistenza del credito relativamente alle ricette spedite per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998, nonché ottobre, novembre e dicembre 1997;

Che l'ammontare del credito vantato (L. 218.921.337), in relazione al reddito del ricorrente e al volume d'affari della sua azienda (come documenti in atti con la produzione dell'odierna CdC), è tale da comportare, in caso di inadempimento ulteriormente protratto nel tempo, rischi concreti per l'equilibrio economico economico della parte ricorrente e, quindi, un danno grave e irreparabile;

Che, allo stato, non appare giustificato il comportamento omissivo dell'amministrazione, sulla quale incombe l'obbligo di provvedere alle verifiche ed agli adempimenti amministrativo-contabili preordinati alla emissione dei relativi titoli di spesa, anche al fine di evitare ingiustificati oneri aggiuntivi a carico dell'Erario;

Che a tal fine si ritiene di dover fissare un termine di giorni 60 (sessanta), provvedendosi, in mancanza alla nomina di un commissario ad acta.

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l'effetto ordina alla A.S.L. Caserta 2, in persona del suo legale rappresentante p.t. di provvedere nei sensi di cui in motivazione sulle domande di pagamento inoltrate dal ricorrente, relativamente alle ricette spedite per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998, nonché ottobre, novembre e dicembre 1997.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

 

T.A.R. SICILIA-PALERMO, SEZ. I - Ordinanza 9 giugno 1999 n. 1120 - Pres. ff. Monteleone, Est. Di Paola - Pantano (Avv. Saetta) c. Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento (n.c.).

Per la condanna dell'Azienda Sanitaria di Agrigento al pagamento della somma di L. 68.878.576 per fornitura di farmaci effettuate nel mese di febbraio 1999.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Vista la domanda di provvedimento cautelare;

Visto l'atto di costituzione in giudizio;

Udito il relatore Cons. Dott. C. Di Paola e uditi altresì l'Avv. R. Saetta per la ricorrente;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Ritenuto che sussiste il danno grave ed irreparabile, per cui va accolta la domanda cautelare, accordando una provvisionale pari al 70% di quanto dovuto al ricorrente a titolo di sorte capitale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Prima, accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso descritto in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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