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n. 9-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Ordinanza 4 settembre 2002 n. 4022Pres. Coraggio, Rel. Carpentieri – WWF Italia (Avv. Balletta) c. Regione Campania (Avv. Auricchio) e con l’intervento ad opponendum di UNAVI-Unione Nazionale Associaz. Venatorie (Avv.ti Abbamonte e Gentile) e Della Pietra ed altri (Avv. Guarino).

Caccia e pesca - Calendario venatorio - Regione Campania - Anticipazione dell’attività venatoria al 1° settembre 2002 - In contrasto con il parere dell’Istituto Nazionale Fauna Selvatica - Domanda di sospensione - Va accolta.

Va sospesa l’efficacia del calendario venatorio della Regione Campania per l’annata 2002/2003, nella parte in cui - disattendendo immotivatamente il parere sfavorevole dell’Istituto Nazionale Fauna Selvatica - prevede che l’esercizio venatorio per l’annata 2002/2003 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi specificati dal 1° settembre 2002 (1).

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(1) In calce al testo dell’ordinanza in rassegna è stato altresì riportato il testo del decreto del Presidente del T.A.R. Campania-Napoli con il quale era già stata sospesa l'efficacia del calendario venatorio regionale.

Ha rilevato peraltro il T.A.R. Campania, con l’ordinanza in rassegna, che la sopravvenuta legge finanziaria regionale 26 luglio 2002 n. 15, intervenendo sulla normativa precedente con una tecnica di novellazione, si era limitata a sostituire talune disposizioni della legge 8/1996, ma aveva lasciato inalterata la previsione dell’art. 24 della legge stessa, che pone il calendario venatorio regionale quale strumento attuativo indispensabile ai fini della disciplina concreta dei periodi, delle specie e delle modalità dell’esercizio dell’attività venatoria; sicchè l’anticipazione dell’apertura al 1° settembre non poteva discendere direttamente dalla nuova legge.

 

 

Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

del calendario venatorio della Regione Campania per l’annata 2002/2003:

a) nella parte in cui, disattendendo immotivatamente il parere sfavorevole dell’Istituto Nazionale Fauna Selvatica, dispone: ""L’esercizio venatorio per l’annata 2002/2003 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi specificati dal 1° settembre 2002 al 30 gennaio 2003 nei seguenti periodi: a) dal 1° settembre al 15 settembre sono cacciabili: colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia, tortora ed un solo capo per specie in tutto il periodo per: starna, lepre comune e fagiano maschio…";

b) del medesimo Calendario Venatorio Regionale, nella parte in cui dispone: "CACCIA PROGRAMMATA – Si ricorda infine che ogni cacciatore per poter esercitare la caccia in Campania dovrà acquisire la residenza venatoria in almeno un ATC della Regione con le modalità previste dagli articoli 8 e seguenti del regolamento di gestione relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia costituente la normativa di attuazione del "Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania", pubblicato sul B.U.R.C. del 23 maggio 2000. Tale acquisizione sarà dimostrata mediante l’apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall’amministrazione competente alla gestione dell’ATC, sul tesserino rilasciato dal comune o dall’amministrazione provinciale di residenza. E’ consentita altresì la dimostrazione dell’acquisizione formale, rilasciata dall’amministrazione competente, accompagnata dal versamento della tassa dovuta" nonché contestualmente, delle seguenti norme applicative del Regolamento di gestione relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia costituente la normativa di attuazione del "Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania" pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23 maggio 2000:

- art. 8, comma 1 nella parte in cui dispone "Lo stesso cacciatore può altresì ottenere l’iscrizione in altro A.T.C. della regione nei limiti della disponibilità dei posti, secondo le modalità previste dal successivo comma 9";

- art. 9, comma 3, che, nel disciplinare le procedure per l’ammissione negli A.T.C., dispone "l’istanza per l’ammissione in altri ATC senza residenza venatoria vanno prodotte al Comitato di Gestione dell’ATC prescelto successivamente al 30 aprile di ciascun anno";

- art. 9, comma 11, che dispone, per il caso di mancato accoglimento dell’istanza di accesso ad un ATC, qualora la Provincia non risponda entro 30 giorni al ricorso presentato dal richiedente, "la mancata risposta comporta, di diritto, l’iscrizione all’ATC richiesto, anche in soprannumero, senza obbligo del pagamento del contributo altrimenti dovuto";

c) del medesimo Calendario Venatorio regionale, nella parte in cui dispone: "Per le giornate di caccia in regime di reciprocità di cui all’art. 37, comma 7, della L.R. 8/96 si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, commi 3 e 4, del regolamento di gestione relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23.5.2000 nelle normative di attuazione del Piano faunistico venatorio della Regione Campania" nonché delle "Normative di attuazione" allegate al Piano faunistico venatorio, approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 4/63 dell’11.4.2000 ed, in particolare delle seguenti disposizioni:

- art. 8, comma 3, come modificato dal d.P.G.R.C. n. 7661 del 1 settembre 2000, che dispone: "3. Oltre alle possibilità di cui ai commi 1 e 2, a ciascun cacciatore residente in Campania è consentito l’esercizio venatorio alla sola selvaggina migratoria negli ATC della Campania, confinanti con l’ATC di residenza venatoria, per n numero massimo di venti giornate, senza il pagamento della relativa quota di iscrizione";

- art. 9 del "Regolamento di gestione relativo agli ambiti territoriali di caccia" (pubblicato in B.U.R.C. 23.5.2000 numero speciale, pag. 66 e ss.);

d) del medesimo Calendario venatorio regionale, nella parte in cui dispone: "l’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma è consentito dal 28 luglio al 29 agosto 2002 nelle zone individuate dalle amministrazioni provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto… peri campi di addestramento cani istituiti a norma dell’art. 15 della L.r. 8/1996, valgono le specifiche disposizioni emanate dalla Regione con disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta n. 3697 del 19.06.1998 e pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23.5.200 in appendice al Piano faunistico regionale"; nonché del Regolamento recante "Disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento" (pubblicato sul B.U.R.C. del 23.5.2000 – numero speciale) relativamente alla norma di cui all’art. 2 che così dispone: "Nelle zone l’addestramento e l’allevamento dei cani in cui è consentito l’abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, l’attività non è consentita esclusivamente nelle giornate del silenzio venatorio e in ogni tempo deve essere garantita l’incolumità della fauna presente";

e) della liberazione della Giunta regionale della Campania n. 3628 del 26.7.2002 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio impugnato in parte qua sub a), b) c), d);

f) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti ai provvedimenti sopra impugnati, anche se non conosciuti e non richiamati.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

REGIONE CAMPANIA

UNAVI-UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZ. VENATORIE

DELLA PIETRA GIUSEPPE ED ALTRI

Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI

Uditi gli avvocati come da verbale;

CONSIDERATO in ordine alla sopravvenuta legge finanziaria regionale 26 luglio 2002 n. 15 che essa, intervenendo sulla normativa precedente con una tecnica di novellazione, si è limitata a sostituire talune disposizioni della legge 8/1996, ma ha lasciato inalterata la previsione dell’art. 24 della legge stessa, che pone il calendario venatorio regionale quale strumento attuativo indispensabile ai fini della disciplina concreta dei periodi, delle specie e delle modalità dell’esercizio dell’attività venatoria, sicchè l’anticipazione dell’apertura all’1 settembre non può discendere direttamente dalla nuova legge;

CHE in mancanza di tale atto deve ritenersi tuttora efficace il calendario precedentemente emesso;

RITENUTO che la disamina collegiale conferma la delibazione favorevole, già eseguita in sede di decreto presidenziale, del motivo di difetto di motivazione dell’atto impugnato, alla stregua dell’articolato parere negativo dell’I.N.F.S.;

CHE l’eventuale riforma del calendario venatorio oggetto di gravame, ai fini del suo adeguamento sia a tale parere sia alla disciplina legislativa sopravvenuta, avrebbe potuto essere disposta in autotutela dall’amministrazione regionale, ma non può costituire oggetto di intervento da parte di questo giudice;

RITENUTO, per tutti gli esposti motivi, che debba accogliersi la proposta domanda cautelare di sospensione del calendario venatorio;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà seguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Napoli, lì 04 settembre 2002.

 

 

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Decreto presidenziale 28 agosto 2002 n. 4004 - Pres. Coraggio - WWF Italia (Avv. Balletta) c. Regione Campania (n.c.).

 

IL PRESIDENTE

VISTO il 9° comma dell’art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034 come modificato dalla legge 21.7.2000 n. 205;

VISTO il ricorso n. 8576/2002 proposto dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) – O.N.L.U.S. contro la Regione Campania, per l’annullamento, previa sospensiva, del calendario venatorio della Regione Campania per l’anno 2002/2003, nella parte in cui, disattendendo immotivatamente il parere sfavorevole dell’Istituto nazionale fauna selvatica, dispone: "L’esercizio venatorio per l’annata 2002/2003 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi specificati dal 1° settembre 2002 al 30 gennaio 2003 nei seguenti periodi: a) dal 1° settembre al 15 settembre sono cacciabili: colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia, tortora ed un solo capo per specie in tutto il periodo per: starna, lepre comune e fagiano maschio…";

VISTA l’istanza contenuta nel predetto ricorso con la quale l’avv. Maurizio Balletta, procuratore della associazione ricorrente chiede l’adozione di misure cautelari provvisorie sino alla trattazione della domanda incidentale di sospensione, ricorrendo, nel caso, gli estremi di gravità ed urgenza;

CONSIDERATO che l’istanza di sospensione cautelare provvisoria attiene esclusivamente all’anticipazione al 1° settembre dell’apertura della caccia nella Regione;

CHE in proposito non appare privo di fondamento, allo stato degli atti, il denunciato difetto di motivazione con riguardo in particolare al parere contrario espresso dall’I.N.F.S.;

CONSIDERATO che ricorrono nella fattispecie i presupposti di legge per accogliere la domanda di tutela urgente ante causam;

A C C O G L I E

l’istanza indicata in premessa e per l’effetto sospende l’efficacia del calendario venatorio, limitatamente alla disposizione impugnata sub a), sino alla camera di consiglio del 4 settembre 2002.

Il presente decreto sarà eseguito dall’amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, in forma amministrativa o via fax.

Napoli, 28 agosto 2002.

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