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n. 1-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 23 gennaio 2002 n. 443Pres. Coraggio, Est. Nappi - Balzano e c.ti (Avv. A. Tornitore) c. Ministero dell'Interno (Avv.ra Stato) e Comune di Succivo ed altri (n.c.) - (respinge).

1. Comune e Provincia – Consiglio comunale e provinciale – Scioglimento – Per dimissioni di oltre la metà dei consiglieri – Dimissioni dirette al Sindaco piuttosto che al Consiglio comunale – Legittimità – Disciplina prevista per la surrogazione dei consiglieri dimissionari – Inapplicabilità.

2. Comune e Provincia – Consiglio comunale e provinciale – Scioglimento – Per dimissioni di oltre la metà dei consiglieri – Verifica dei presupposti – Sufficienza – Motivazione – Non occorre.

3. Comune e Provincia – Consiglio comunale e provinciale – Scioglimento – Per dimissioni di oltre la metà dei consiglieri – Requisito della contestualità delle dimissioni – Va riferito alle due forme di dimissioni previste (dimissioni rese contestualmente e dimissioni rese con atto separato) – Fattispecie.

1. Legittimamente viene disposto lo scioglimento di un consiglio comunale allorché siano state presentate dimissioni da più della metà dei consiglieri comunali, ben potendo tali dimissioni essere dirette al sindaco piuttosto che al consiglio comunale, non potendo essere applicata in proposito la disciplina prevista nel caso di dimissioni di singoli consiglieri che vanno poi surrogati con la procedura prevista dall'art. 31, comma 2 bis, della legge n. 142/1990, come novellato dall'art. 5, comma 1°, della legge n. 127/1997 (1).

2. Il provvedimento di scioglimento di un consiglio comunale per dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati al Comune è, nella previsione normativa, subordinata ad un rigido presupposto: le predette dimissioni con la conseguente impossibilità di funzionamento dell'organo collegiale e non abbisogna di alcuna motivazione.

3. L'art. 39, comma 1, n. 2, lettera b) della legge n. 142/1990, prevedendo che, per determinare lo scioglimento del consiglio comunale, le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comunali, debbono essere presentate contemporaneamente, va interpretato nel senso che la contemporaneità investe entrambe le forme di dimissioni previste (dimissioni rese contestualmente e dimissioni rese con atto separato). Dalla equivalenza normativa tra le dimissioni contestuali e le dimissioni rese con atti separati discende che le une e le altre debbano soggiacere alla stessa modalità: entrambe, cioè, debbono essere presentate contemporaneamente.

Deve tuttavia distinguersi tra l'operazione della materiale presentazione delle dimissioni al protocollo e l'operazione della effettiva assunzione delle dimissioni al protocollo. E' evidente che questo seconda operazione, ove le dimissioni non siano reste tutte contestualmente, deve necessariamente frazionarsi in separati atti di assunzioni che, anche se fossero eseguite in rapidissima successione, non possono non essere contraddistinti da differenti numeri di protocollo.

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(1) Dispongono gli artt. 31, comma 2 bis, e 39, comma 1 n. 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142, che: "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione" e che "il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo".

Tale disciplina, che riguarda le dimissioni singole dei Consiglieri comunali, imponendo espressamente che le dimissioni stesse vanno indirizzate al Consiglio comunale che è incaricato di procedere alla surroga, non è invece applicabile al caso di dimissioni c.d. ultra dimidium, le quali comportano lo scioglimento del Consiglio comunale indipendentemente da qualsiasi intervento consiliare. Nel caso dunque di dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali, la formalità di indirizzare le dimissioni al Consiglio comunale sembra priva di uno scopo specifico ed è perfettamente fungibile con la trasmissione al Sindaco, che rappresenta comunque l'Ente Comune.

L'avere quindi i consiglieri indirizzato le rispettive dimissioni al Sindaco e non al Consiglio comunale si configura, ad avviso del TAR Campania, al limite come una mera irregolarità ex se non viziante.

(2) Ha osservato in proposito il TAR Campania che l'art. 39, comma 1, n. 2, lettera b) della legge n. 142/1990, nella parte in cui prevede la contemporaneità della presentazione delle dimissioni ultra dimidium riflette l'intento di eliminare le perplessità interpretative suscitate dalla pregressa normativa (art. 31 della legge n. 142/90, comma 2 bis introdotto dall'art. 7 della legge n. 415/93) sulla linea di demarcazione (difficilmente individuabile in presenza di dimissioni non simultanee e discontinue), tra la fattispecie delle dimissioni determinative della scioglimento del consiglio comunale e quella delle dimissioni, ad effetto ridotto, causative delle surrogazioni.

Con la norma in questione il legislatore ha individuato l'elemento di discrimine tra le due fattispecie nella contemporaneità della presentazione delle dimissioni riconoscendo effetto dissolutorio soltanto alle dimissioni presentate contemporaneamente (ove beninteso corrispondano alla metà piu uno dei consiglieri).

La necessità della contemporaneità della presentazione delle riferite dimissioni nel senso che l'art. 39, comma 1, n. 2 lett. b, richiede quindi la contemporaneità delle dimissioni sia riguardo alle dimissioni ultra dimidium presentate con atti separati sia riguardo quelle rese contestualmente con atto unico o con alcuni atti separati.

 

 

per l'annullamento

del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta, prot. n. 2349/13.4/Gab. del 23/8/2000, di sospensione del Consiglio Comunale di Succivo.

omissis

FATTO

Con il gravame in epigrafe notificato il 27 settembre 2000 depositato il 2 ottobre successivo i ricorrenti nella stessa epigrafe indicati impugnano, come consiglieri comunali del Comune di Succivo, il decreto prefettizio di sospensione del relativo Consiglio Comunale per dimissioni di n. 9 consiglieri corrispondenti alla metà più uno dei 16 consiglieri assegnati.

Questi i motivi dedotti dai ricorrenti:

1) Violazione degli artt. 31, comma 2 bis, e 39, comma 1 n. 2 della L. 8/6/1990 della legge n. 142/90- Eccesso di potere sotto profili vari;

2) Violazione della legge n. 241/90-difetto di motivazione-illogicità-carenza di istruttoria;

3) Violazione degli artt. 31 e 39 della legge n. 142/90-Violazione della circolare Min. Interni n. 4 dell'8/4/1998-Violazione dell'art. 97 della Cost.

Con motivi aggiunti gli stessi ricorrenti impugnano anche lo scioglimento del Consiglio Comunale disposto con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 19/9/2000 censurandolo per invalidità derivata dalla supposta illegittimità del decreto di sospensione del Consiglio comunale.

Il Ministero dell'Interno resiste al ricorso assumendone la infondatezza.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2001 il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'impugnativa, come accennato in narrativa, è diretta all'annullamento del decreto di sospensione del Consiglio Comunale di Succivo adottato dal Prefetto di Caserta nel presupposto che si era verificata la condizione (dimissioni ultra dimidium dei relativi consiglieri) prevista dall'art 39, c. 1, lett b) n. 2 della legge 8/6/1990 n. 142 come sostituito dall'art. 5, c. 2 della legge 15/5/1997 n. 127.

L'impugnativa è infondata.

E' pacifico che il citato Consiglio Comunale è composto da n. 16 consiglieri.

E' del pari pacifico che nove consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni dalla relativa carica.

Si controverte quì sulla regolarità di tali dimissioni e sulla loro idoneità a giustificare la disposta sospensione del Consiglio comunale.

Con il primo motivo i ricorrenti, muovendo dalla premessa, non controversa, che le predette dimissioni sono state indirizzate al Sindaco e non al Consiglio comunale prospettano la tesi che il decreto impugnato sarebbe viziato da violazione degli artt.31, comma 2 bis e 39, comma 1 n. 2 della legge 8/6/1990 n. 142.

La censura non ha pregio.

Il comma 2 bis dell'art. 31 della legge n. 142/1990, come novellato dal dall'art. 5 c. 1 della legge n. 127/1997, stabilisce con la prima proposizione che "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione" ed aggiunge, nella terza proposizione che "il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo".

I ricorrenti in buona sostanza traggono argomento dalla lettera del primo dei due precetti riportati e precisamente dell'inciso "indirizzate al rispettivo Consiglio" per sostenere che le citate dimissioni dei 9 consiglieri, in quanto presentate al Sindaco, sarebbero "nulle". Di riflesso, sarebbe, a loro dire. invalidato anche il provvedimento impugnato.

L'impostazione dei ricorrenti sconta un evidente errore di prospettiva.

Sfugge invero agli istanti che le due disposizioni soprariportate sono tra loro legate in una stretta relazione causale e teleologica nel senso che le dimissioni da indirizzare al Consiglio Comunale costituiscono atto presupposto delle surrogazioni e quindi componente essenziale della fattispecie surrogativa unitariamente intesa (comprensiva cioè anche delle dimissioni). Poichè le dimissioni previste nella disposizione in esame attivano il meccanismo delle surrogazioni cui è deputato il Consiglio Comunale è logico che delle dimissioni sia investito tale organo e che allo stesso le dimissioni siano direttamente indirizzate.

Non sembra invece logico che alla stessa formalità soggiacciano imprescindibilmente le dimissioni di cui alla fattispecie (dissolutoria) che ci occupa.

Contrariamente alle dimissioni che impongono al Consiglio Comunale un formale intervento volto, tramite la surroga, ad reintegrarne la originaria composizione del Consiglio Comunale e ad assicurarne il corretto funzionamento, le dimissioni ultra dimidium inducono allo scioglimento del Consiglio Comunale indipendentemente da qualsiasi intervento consiliare. In caso dunque di dimissioni della metà piu uno dei consiglieri comunali la formalità di indirizzare le dimissioni al Consiglio Comunale sembra priva di uno scopo specifico e, nella fattispecie concreta, perfettamente fungibile con con la trasmissione al Sindaco che rappresenta comunque l'Ente Comune.

L'avere quindi nel caso di specie i consiglieri dimissionari indirizzato le rispettive dimissioni al Sindaco e non all Consiglio comunale si configura al limite come una mera irregolarità ex se non viziante.

Tale conclusione sembra del resto suffragata:

-dal disposto di cui alla terza proposizione della norma in esame ("Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2 della presente legge") da cui si evince che la fattispecie dissolutoria è alternativa alla fattispecie surrogativa per il cui perfezionamento è prevista la formalità controversa;

-dalla formula di cui al comma 1, numero 2 della lettera b) dell'art. 39 della legge n. 142/1990 come novellato dal comma 2 dell'art. 5 della legge n. 127/97, che prevede lo scioglimento del consiglio comunale in caso di "cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindacoo il presidente della provincia".

In disparte la mancanza di riferimento all'organo cui vanno indirizzate le dimissioni, va notato che in tale precetto l'accento cade non sul destinatario ma sulla struttura delle dimissioni e in particolare su una specifica modalità di presentazione delle medesime e cioè sulla contemporaneità della loro presentazione. Non sembra eccessivo ritenere che tale modalità è stata elevata dalla norma a necessario elemento integrativo della fattispecie dissolutoria e, nello stesso tempo, a criterio di discrimine di tale fattispecie dalla diversa fattispecie della surrogazione. Ciò nella presunzione che tale contemporaneità per un verso implica mutua consapevolezza, da parte dei singoli consiglieri dimissionari, delle altrui dimissioni e per altro verso è rivelatrice di un unico disegno dei dimissinari, univocamente sorretto dalle volontà dei dimissionari convergenti verso lo scioglimento del consiglio comunale.

In tale contesto logico non può negarsi che la formalità controversa appare fortemente ridimensionata.

Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla nota sindacale n. 7094 del 23/8/2000.

Con tale nota il Sindaco di Succivo, che il giorno precedente aveva comunicato alla Prefettura di Caserta l'avvenuta presentazione delle dimissioni di nove consiglieri comunali e trasmesso i relativi atti, segnalava la nullità delle predette dimissioni perchè indirizzate al Sindaco.

La censura non può essere condivisa.

Deve escludersi che l'Autorità emanante avesse l'obbligo di una specifica motivazione del provvedimento sotto il profilo dedotto. La sospensione del consiglio comunale per dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati al Comune è nella previsione normativa subordinata ad un rigido presupposto: le predette dimissioni con la conseguente impossibilità di funzionamento dell'organo collegiale.

All'accertamento di tale presupposto, di pertinenza esclusiva del Prefetto, ripugnano altrui interferenze dialettiche di cui debba poi rendersi conto in sede di adozione del provvvedimento.

Resta ora da esaminare il terzo ed ultimo motivo con cui i ricorrenti lamentano la mancata contemporaneità della presentazione delle riferite dimissioni.

A tale conclusione essi pervengono muovendo dalla premessa che nella specie le dimissioni dei nove consiglieri sono state presentate con due atti separati assunti al protocollo dell'ente con numeri distinti e consecutivi: n. 7091 e n. 7093 del 22 agosto 2000).

Anche tale censura va disattesa.

In proposito conviene premettere che l'art. 39, comma 1, n. 2, lettera b) nella parte in cui prevede la contemporaneità della presentazione delle dimissioni ultra dimidium riflette l'intento di eliminare le perplessità interpretative suscitate dalla pregressa normativa (art. 31 della legge n. 142/90, comma 2 bis introdotto dall'art. 7 della legge n. 415/93) sulla linea di demarcazione, (difficilmente individuabile in presenza di dimissioni non simultanee e discontinue) tra la fattispecie delle dimissioni determinative della scioglimento del consiglio comunale e quella delle dimissioni, ad effetto ridotto, causative delle surrogazioni.

Con la norma in esame il legislatore ha individuato l'elemento di discrimine tra le due fattispecie nella contemporaneità della presentazione delle dimissioni rcinoscendo effetto dissolutorio soltanto alle dimissioni presentate contemporaneamente (ove beninteso corrispondano alla metà piu uno dei consiglieri).

Prevedendo tuttavia che le dimissioni possano essere rese contestualmente o "con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente" la norma sembra aver prefigurato due sole ipotesi, entrambe pure: che le dimissioni ultra dimidium siano rese tutte contestualmente o tutte con atti separati.

Si può tuttavia verificare (e così è stato nel caso di specie) che alcune dimissioni siano rese contestualmente ed altre con atto separato.

Il tenore letterale della norma sembra riferire il requisito della contemporaneità esclusivamente alle dimissioni rese con atti separati.

Coerentemente alla indicata ratio della norma deve ritenersi invece che la contemporaneità investe invece entrambe le forme di dimissioni.

In tal senso induce del resto la considerazione che la norma considera normale l'ipotesi di dimissioni contestuali (cioè tutte contestuali) la cui presentazione è intrinsecamente contemporanea non essendo possibile un frazionamento cronologico di dimissioni espresse uno actu.

Dalla equivalenza normativa tra le dimissioni contestuali e le dimissioni rese con atti separati discende che le une e le altre debbano soggiacere alla stessa modalità: entrambe cioè debbono essere presentate contemporaneamente.

Ciò posto ritiene il Collegio, con riferimento alla censura in esame, che l'impostazione dei ricorrenti è frutto della mancata distinzione tra l'operazione della materiale presentazione delle dimissioni al protocollo e l'operazione della effettiva assunzione delle dimissioni al protocollo. E' evidente che questo seconda operazione ove le dimissioni non siano reste tutte contestualmente deve necessariamente frazionarsi in separati atti di assunzioni che, quandanche fossero eseguite in rapidissima successione, non possono non essere contraddistinti da differenti numeri di protocollo.

Sul punto è comunque decisivo, per la valutazione negativa della censura in esame, l'attestato del 6 settembre 2000 con il quale il Segretario comunale del Comune di Succivo ha certificato che le dimissioni in parola "sono state presentate contemporaneamente".

Vanno ora esaminati i motivi aggiunti con i quali i ricorrenti hanno impugnato il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale adottato dal Presidente della Repubblica in pendenza del presente giudizio.

Tale decreto è censurato dai ricorrenti per invalidità derivata del provvedimento di sospensione del Consiglio comunale.

La infondatezza, dianzi dimostrata, dei motivi dedotti col ricorso principale dà ragione della inconsistenza anche dei motivi aggiunti diretti contro il decreto di scioglimento.

Nè può ritenersi ipotizzabile, nei confronti di detto decreto, un vizio di istruttoria per una presunta inadeguatezza della proposta del Ministro dell'Interno (unico, tra i motivi aggiunti, che i ricorrenti hanno formulato autonomamente).

Come prima si è già accennato nella presente fattispecie si versa in tema di accertamento di un rigido presupposto (impossibilità di funzionamento del consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium dei consiglieri) eretto dalla legge a fatto determinativo dello scioglimento.

Alla stregua delle considerazioni esposte si può dunque concludere che il ricorso è infondato e che parimenti infondati sono i dedotti motivi aggiunti.

L'uno e gli altri devono essere pertanto respinti.

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta, unitamente ai motivi aggiunti, siccome infondato.

Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate complessivamente in L. 4.000.000 (quattromilioni).

ORDINA che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2001.

Il Presidente

Il Relatore

Il Segretario

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2002.

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