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n. 2-2003 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 25 febbraio 2003 n. 1686 - Pres. Coraggio, Est. De Felice - Parenti Impianti s.r.l. (Avv.ti Ponticelli e Casentino) c. Comune di Napoli (Avv. Contino) e Del Bo s.p.a. (Avv. Ferola) - (accoglie).

Contratti della P.A. - Offerte - Modalità di presentazione - Previsione di un obbligo di inviare l’offerta solo a mezzo del servizio postale - Illegittimità - Ragioni - Violazione del principio di non aggravamento delle condizioni di gara - Sussiste.

La previsione del bando di gara che impone ai partecipanti, a pena di esclusione, di fare pervenire l’offerta entro un certo termine, solo mediante il servizio postale, senza consentire altre modalità equipollenti o anche più valide e rapide, è illegittima in quanto aggrava immotivatamente le condizioni di partecipazione alla gara (alla stregua del principio è stato annullato il provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica, dalla quale la società ricorrente era stata esclusa per aver spedito la propria offerta non già a mezzo del servizio postale, bensì consegnandola alla stazione appaltante a mezzo di ditta privata) (1).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2000, n. 4934, in Il Cons. Stato, 2000, I, 2028; Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 1998, n. 888, ivi, 1998, I, 1536.

Sulle modalità di spedizioni delle offerte nelle gare pubbliche, v., in senso diverso, Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2002, n. 1857, in questa Rivista n. 4-2002.

 

 

(omissis)

per l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento di aggiudicazione della gara relativa a lavori di manutenzione globale di 209 impianti elevatori installati negli edifici a reddito di proprietà del comune di Napoli, ubicati in Napoli e provincia- lotto F2, di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n.229 del 30.9.2002, e del relativo bando, impugnato con motivi aggiunti.

(omissis)

FATTO e  DIRITTO

Considerato che sussistono i presupposti per la immediata decisione della causa, che appare matura, ai sensi dell’art. 9 L.205/2000;

Considerato che il ricorrente impugna l’aggiudicazione su indicata in epigrafe, lamentando che la sua offerta, come risulta dai verbali di gara, non è stata presa in considerazione;

Considerato che il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, in quanto la sua mancata ammissione (o esclusione) è motivata dall’amministrazione richiamando l’art. 6 del bando, che prescrive che il plico contenente l’offerta deve essere trasmesso esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta celere del servizio postale ordinario, a pena di esclusione, mentre la offerta in questione è stata trasmessa con consegna a mezzo di ditta privata (ditta TRACO);

Considerato che con ricorso per motivi aggiunti, notificati il 15/1/2003, il ricorrente impugna altresì il bando di gara nel punto in cui prevedeva le descritte modalità di trasmissione dell’offerta;

Considerato e ritenuto che i motivi di censura sono fondati, in quanto la previsione del bando di gara, che impone ai partecipanti, a pena di esclusione, di fare pervenire l’offerta entro un certo termine, solo mediante servizio postale, senza consentire altre modalità equipollenti o anche più valide e rapide, è illegittima in quanto aggrava immotivatamente le condizioni di gara (in tal senso C. Stato, IV, 20.9.2000, n.4934 e IV, 20.10.1998, n.888);

Considerato che pertanto il ricorso è da accogliere con conseguente caducazione degli atti impugnati nei sensi su indicati;

Considerato che le spese debbano seguire in parte il principio della soccombenza e in parte debbano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I, accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione. Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro duemila, comprensivi di spese, diritti ed onorari. Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Giancarlo Coraggio Presidente

Dott.Luigi Domenico Nappi Componente

Dott. Sergio De Felice Componente,est.

Depositata in segreteria in data 25 febbraio 2003.

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