TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 1 aprile 2003 n. 3122
- Pres. Coraggio, Est. Monaciliuni - Consorzio Servizi Europei (Avv. Rajola e Aversa) c. Ministero degli Interni (Avv.ra Stato) - (accoglie limitatamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati).1. Contratti della P.A. - Riunioni temporanee di imprese - Partecipazione alle gare di appalto - Requisiti oggettivi di partecipazione - Sommatoria della capacità di ciascuna delle imprese facenti parte della r.t.i. - Ammissibilità.
2. Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Nel caso di riunioni temporanee di imprese - Per mancanza del requisito di iscrizione di ciascuna delle raggruppate nel registro delle imprese presso la Camera di commercio - Illegittimità - Fattispecie.
1. Nel caso in cui il bando di gara ammetta la partecipazione di riunioni temporanee di imprese e preveda un requisito oggettivo di capacità (nella specie, iscrizione nel registro delle imprese alla Camera di commercio per un certo importo), non può pretendersi che detto requisito sia posseduto per intero da ciascuna delle singole imprese riunite, essendo sufficiente che il requisito stesso sia dimostrato facendo riferimento alla sommatoria dei mezzi e delle qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento (1).
2. E’ illegittima l’esclusione di un consorzio di imprese da una gara pubblica per l’affidamento di un appalto di servizi, nel caso in cui detta esclusione sia motivata esclusivamente con riferimento al fatto che il requisito di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, pur posseduto dal consorzio di imprese concorrente, non è sussistente per intero in capo a ciascuna delle ditte facenti parte del medesimo consorzio.
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(1) Ha osservato in particolare il T.A.R. Campania che: "… la disciplina di rango comunitario e nazionale si articola in un complesso di regole che distinguono i requisiti soggettivi che devono necessariamente essere sempre posseduti singolarmente da ciascuna delle imprese riunite (requisiti di carattere morale e di affidabilità, quali l’inesistenza di precedenti penali ostativi, la regolarità contributiva, il rispetto della normativa "antimafia") da quelli oggettivi relativi all'idoneità tecnica, finanziaria ed economica che possono essere caratterizzati da profili soggettivi, oggettivi o misti e quindi essere riferiti ad una sola delle imprese del raggruppamento, essere accertati cumulando le qualità di due o più imprese associate, ovvero devono essere posseduti anch'essi da ciascun impresa raggruppata.
In tali sensi recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188, in questa Rivista n. 7-8/2001, con nota di M. GRECO, Certificazione di qualità e raggruppamenti temporanei di imprese), all'esito di un'articolata disamina della problematica, ha precisato in primo luogo come il possesso dei requisiti di carattere oggettivo può essere dimostrato facendo riferimento alla sommatoria dei mezzi e delle qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento: fermo un duplice limite.
Il primo riguarda la previsione normativa di una soglia minima quantitativa prescritta per ciascuna impresa: un eccessivo frazionamento del requisito renderebbe l’accertamento scarsamente attendibile, diminuendo l’efficacia del giudizio sull’affidabilità dell’impresa e la tutela del correlato interesse pubblico; il secondo limite riguarda, invece, la necessaria corrispondenza tra il requisito e la parte del servizio, dell’opera o della fornitura effettuata da ciascuna delle imprese associate, nelle ipotesi in cui sia prevista la specificazione delle prestazioni.
Vi sono poi, aggiunge la pronuncia, requisiti tecnici di carattere anch'esso soggettivo (in particolare, certificazioni di qualità) che, in ragione della loro natura, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate; ciò perchè la previsione di requisiti di tale tipo riflette la scelta dell’amministrazione di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un certo livello, riferita all'intero rapporto contrattuale considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento.
Nella sepcie il bando prevedeva "l'iscrizione nel registro delle imprese per la categoria relativa all'oggetto della gara ex art. 3 - lettera G - DM 274/1997" Il che richiedeva solo un volume di affari al netto di IVA fino a 8.000.000.000 di (vecchie) lire.
Il Consorzio ricorrente aveva nel suo seno quattro imprese e la sommatoria delle iscrizioni di ciascuna di esse raggiungeva un totale di £. 8.700.000.000; come tale, ad opinione del T.A.R. Campania, andava ammesso, nella decisiva considerazione che mai potrebbe pretendersi da ciascuna delle singole imprese consorziate lo stesso requisito oggettivo da imputarsi al Consorzio; la soglia minima, infatti, non può mai cioè comportare in capo al singolo il possesso dell'intera capacità, da possedersi invece dal soggetto associato.
(omissis)
per l'annullamento (previa sospensione)
- del provvedimento prot. n. 115841/Pul 2^ Sett. A del 28.1.2002 di esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla licitazione privata per l’affidamento dell’appalto del servizio di pulizia c/o organismi Polstato di Napoli e provincia per il periodo 1.4.2002/31.12.2005;
- per quanto possa occorrere, del bando di gara e di tutti gli atti della procedura, ivi compreso, qualora intervenuto, l’atto di aggiudicazione;
- di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguente, anche interno e non noto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi attorei;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi scaturenti dalla contestata esclusione con conseguente condanna del Ministero al loro pagamento nella misura che sarà ammessa dal Tribunale
(omissis)
FATTO
La controversia in esame oppone il Consorzio Servizi Europei all'amministrazione dell'Interno (Prefettura di Napoli) che il primo ha escluso dalla procedura ristretta accelerata indetta per l'affidamento dell'appalto triennale (più precisamente, dal 1^ aprile 2002 al 31 dicembre 2005) del servizio di pulizia degli immobili adibiti a sede dei presidi territoriali della Polizia di stato di Napoli e provincia.
L'esclusione è stata disposta in quanto "risulta che l'iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di commercio per la categoria di cui all'art. 3, lett. G, non è posseduta da ciascuna delle ditte facenti parte del consorzio così come richiesto dalla stazione appaltante al punto 13 del bando di gara".
La determinazione dell'amministrazione è contestata dal Consorzio nel sostanziale assunto che, in caso di partecipazione di imprese riunite, i requisiti tecnici e finanziari devono essere riferiti al raggruppamento e non alle singole imprese che lo costituiscono. In tali sensi solo andrebbe quindi interpretata la previsione del bando di gara, fermo che l'amministrazione non ha ritenuto di consentire al Consorzio di esporre le proprie ragioni, nè di rispondere alle osservazioni comunque da questi avanzate.
L’Avvocatura dello stato si è costituita in giudizio a difesa dell'intimata amministrazione ed ha replicato alle deduzioni attoree, concludendo per l’infondatezza del gravame. La difesa erariale ha anche evidenziato come, in ogni caso, non potrebbe trovare ingresso la pretesa risarcitoria posto che la domanda del ricorrente di partecipazione alla gara era affetta da altri vizi, indicati, che ne avrebbero comunque determinato l'esclusione.
Con ordinanza collegiale n. 3701 del 24 luglio 2002, è stata fissata la discussione del merito alla pubblica udienza del 29 gennaio 2003, sussistendone i presupposti ex art. 23 bis, comma 3, l. 1034/1971, e nel contempo sono state negate le misure cautelari richieste nelle more.
Memorie conclusionali sono state depositate dalle parti in vista della decisione sul merito. Parte ricorrente ha offerto anche una replica agli argomenti introdotti dalla difesa erariale per negare ingresso alla pretesa risarcitoria.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione. In tale sede, ancorchè richiesto, non è stato dato conoscere lo stato attuale della procedura (ovvero, se si fosse proceduto o meno all'affidamento del servizio).
DIRITTO
1- Come noto, in linea generale l’ordinamento comunitario ed il diritto interno manifestano uno spiccato apprezzamento per i raggruppamenti temporanei di imprese e di professionisti, costituiti per ottenere l’affidamento di contratti e di servizi pubblici.
Tali aggregazioni svolgono, sul piano economico, una obiettiva funzione antimonopolistica, consentendo un ampliamento della dinamica concorrenziale e favorendo l’ingresso sul mercato di imprese di minore dimensione o specializzate in particolari settori produttivi e tecnologici, fisiologicamente selezionate attraverso il confronto negoziale tra i prezzi offerti. Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la normativa impone di assoggettare le ATI ad un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto, in generale, per gli altri soggetti ammessi alle gara, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione.
In questa prospettiva, la disciplina di rango comunitario e nazionale si articola in un complesso di regole che distinguono i requisiti soggettivi che devono necessariamente essere sempre posseduti singolarmente da ciascuna delle imprese riunite (requisiti di carattere morale e di affidabilità, quali l’inesistenza di precedenti penali ostativi, la regolarità contributiva, il rispetto della normativa "antimafia") da quelli oggettivi relativi all'idoneità tecnica, finanziaria ed economica che possono essere caratterizzati da profili soggettivi, oggettivi o misti e quindi essere riferiti ad una sola delle imprese del raggruppamento, essere accertati cumulando le qualità di due o più imprese associate, ovvero devono essere posseduti anch'essi da ciascun impresa raggruppata.
In tali sensi recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, all'esito di un'articolata disamina della problematica, ha precisato in primo luogo come il possesso dei requisiti di carattere oggettivo può essere dimostrato facendo riferimento alla sommatoria dei mezzi e delle qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento: fermo un duplice limite.
Il primo riguarda la previsione normativa di una soglia minima quantitativa prescritta per ciascuna impresa: un eccessivo frazionamento del requisito renderebbe l’accertamento scarsamente attendibile, diminuendo l’efficacia del giudizio sull’affidabilità dell’impresa e la tutela del correlato interesse pubblico; il secondo limite riguarda, invece, la necessaria corrispondenza tra il requisito e la parte del servizio, dell’opera o della fornitura effettuata da ciascuna delle imprese associate, nelle ipotesi in cui sia prevista la specificazione delle prestazioni.
Vi sono poi, aggiunge la pronuncia, requisiti tecnici di carattere anch'esso soggettivo (in particolare, certificazioni di qualità) che, in ragione della loro natura, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate; ciò perchè la previsione di requisiti di tale tipo riflette la scelta dell’amministrazione di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un certo livello, riferita all'intero rapporto contrattuale considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento (Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188).
1.1- Orbene, la procedura di gara qui in esame attiene all'affidamento (per un triennio) del servizio di pulizia degli immobili adibiti a sede dei presidi territoriali della Polizia di stato di Napoli e provincia. Trattasi di un unico servizio, richiedente eguali prestazioni e senza che sia richiesto al soggetto partecipante altro requisito (oltre quelli da possedersi necessariamente da ciascuna impresa, anche se associata: non essere sottoposti a misure di sicurezza, etc.) se non "l'iscrizione nel registro delle imprese per la categoria relativa all'oggetto della gara ex art. 3 - lettera G - DM 274/1997" (punto 13 del bando). Il che richiede solo un volume di affari al netto di IVA fino a 8.000.000.000 di (vecchie) lire.
Il Consorzio ricorrente ha nel suo seno quattro imprese e la sommatoria delle iscrizioni di ciascuna di esse raggiunge un totale di £. 8.700.000.000.
Il punto è incontroverso; se non che l'amministrazione ha ritenuto che ciascuna impresa avrebbe dovuto possedere il requisito (l'iscrizione per 8 miliardi) e, in difetto, ha comminato l'impugnata esclusione del Consorzio dal prosieguo della procedura ("in quanto risulta che l'iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di commercio per la categoria di cui all'art. 3, lett. G, non è posseduta da ciascuna delle ditte facenti parte del consorzio così come richiesto dalla stazione appaltante punto 13 del bando di gara").
Alla stregua dei principi recati dalla giurisprudenza suriportata, il Consorzio non poteva, per tale ragione, non essere ammesso a partecipare alla gara. Come detto, non vi sono prestazioni singolari riferite a parti del servizio, nè può sostenersi che la previsione del bando si riferisca ad una soglia minima quantitativa da possedersi da ciascuna impresa consorziata.
La replica in tali sensi offerta dalla difesa erariale non convince il Collegio, nella decisiva considerazione che mai potrebbe pretendersi da ciascuna delle singole imprese consorziate lo stesso requisito oggettivo da imputarsi al Consorzio; la soglia minima non può mai cioè comportare in capo al singolo il possesso dell'intera capacità, da possedersi invece dal soggetto associato, la cui possibilità di partecipare (oltre che pacifica) è testualmente prevista dal bando in commento.
E dunque, la lex specialis, proprio perchè prevedeva espressamente la possibilità di partecipare in Ati, non può che essere interpretata, in un quadro sistematico, nel senso che la locuzione su riportata intende riferire il requisito al raggruppamento, sebbene la dichiarazione, in tal caso (in presenza di un raggruppamento), sia richiesta sia all'impresa capogruppo che alle mandanti (come specificato sempre dal punto 13 del bando).
E' comunque dirimente la considerazione che, anche ad ammettersi un'equivocità del bando, aveva a prevalere il criterio ermeneutico volto ad assicurare la massima partecipazione; ciò, beninteso, in quanto lo stesso bando sanziona solo il dato formale, ossia commina l'esclusione soltanto in caso di mancata presentazione di una delle dichiarazioni richieste: ipotesi, questa, diversa da quella qui verificatasi, in cui la dichiarazione è stata resa (sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate, ancorchè con i contenuti riferiti).
Consegue a quanto sopra che la domanda attorea di annullamento del provvedimento di esclusione dal prosieguo della procedura (per la ragione esaminata e contenuta nell'atto qui impugnato) deve essere accolta.
2- La domanda risarcitoria non può trovare ingresso in questa sede, non essendo stato dato conoscere nè se la procedura concorsuale si sia conclusa e l'appalto affidato, nè quale sia stato il suo completo iter a monte dell'eventuale affidamento, in particolare riferimento alla posizione del Consorzio ricorrente. Ogni determinazione al riguardo non può che essere devoluta all'eventuale sede del giudizio di esecuzione alla presente pronuncia che ha solo sancito il diritto del Consorzio a non essere esclusa dalla gara per la ragione indicata nella determinazione impugnata, senza quindi operare valutazione alcuna in ordine alla replica della difesa erariale per quanto volta a paralizzare la pretesa risarcitoria.
Per le spese di giudizio va provveduto nei modi di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione prima, accoglie il ricorso, limitatamente alla domanda attorea di annullamento del provvedimento n. 115841 del 28.1.2002.
Respinge, allo stato, la domanda risarcitoria.
Compensa in parte le spese di giudizio e per la restante parte le pone, in ragione di Euro duemila/00 (2000,00) a carico dell'amministrazione resistente, liquidandole in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2003.
dr. Giancarlo Coraggio, Presidente
dr. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, est.
Depositata in segreteria in data 1° aprile 2003.