TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. II – Sentenza 1 luglio 2002 n. 3836 – Pres. Onorato, Est. Scudeller - Macrì (Avv. P. Marotta) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv.ra Stato) – (accoglie).
1. Concorso – Prove - Sindacabilità in sede giurisdizionale – Limiti.
2. Concorso – Prove – Prove scritte – Giudizio negativo – Motivazione - Che fa riferimento solo ad un elemento ponderale previsto dalla griglia di valutazione – Illegittimità.
3. Concorso – Prove – Prove scritte – Annullamento in sede giurisdizionale – Modalità di ripetizione delle prove – Individuazione.
1. Le valutazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici si sostanziano in un giudizio sindacabile solo per aspetti formali e profili esterni inerenti l’iter logico che ne sorregge l’articolazione; in particolare, esse sono sindacabili in sede di legittimità per vizi del procedimento, errori materiali, macroscopiche incongruenze od illogicità (1)
2. E’ illegittima la valutazione negativa di una prova scritta di un concorso, ove la motivazione del giudizio attribuisca valore ponderale decisivo solo ad un elemento da valutare (nella specie il fattore "completezza ed originalità"), mentre nessuna rilevanza sia stata attribuita ad altri elementi costituenti la griglia di valutazione, delimitante il potere di apprezzamento discrezionale degli elaborati (2).
3. Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale del giudizio negativo espresso da una commissione di concorso in ordine alla valutazione di alcuni elaborati, va disposta una nuova correzione degli elaborati che deve essere compiuta da altra commissione alla presenza di un ispettore della P.A. (nella specie designato dalla Direzione Scolastica Regionale della Campania).
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(1) Cons. Stato, sez. V , 8 gennaio 2000 n. 400; sez. VI, 21 settembre 1999, n. 1243.
(2) Come risulta dalla motivazione della sentenza in rassegna, il T.A.R. Campania, pur procedendo ad un sindacato ab externo dei giudizi contestati, ha rilevato che nella specie la Commissione aveva espresso un giudizio che ad una "modesta conoscenza" ed alla "mancanza di riflessioni autonome", associava anche la "comprensione della traccia", "l’accettabilità del linguaggio" e "la correttezza dei mezzi espressivi".
Il voto assegnato e l’insufficienza dell’elaborato, si basavano dunque, secondo il T.A.R. Campania, su di una preponderanza accordata al fattore "completezza ed originalità" rispetto agli altri innanzi elencati, evenienza questa alla quale la commissione si è determinata senza adeguata motivazione.
Nella specie peraltro erano state acquisite delle consulenze rese da alcuni docenti universitari, le quali, partendo da una analisi degli elaborati alla luce dei criteri contenuti nella griglia di valutazione, avevano concluso per una sufficiente valutazione.
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
del provvedimento, ignoti numero in data, con il quale il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale del concorso ordinario a cattedre indetto con D.D.G. del 1° aprile 1999, classe di concorso 19/A (Discipline giuridiche ed economiche);
del decreto adottato dal Sovrintendente Scolastico Regionale della Campania, in data 23/01/2001 prot. n. 523/P, pubblicato in pari data, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei condorrenti ammessi alla prova orale del predetto concorso ordinario a cattedra, nella parte di cui non riporta fra i nominativi anche quello e il ricorrente;
una agli atti preordinati, connessi e consequenziali tra i quali: a - la decisione, adottata dalla commissione esaminatrice, di attribuire il voto di 11/40 ed il voto di 12/40 alle prove scritte espletate dal ricorrente; b - i giudizi formulati da detta commissione relativamente alle prove scritte espletate dal ricorrente; c - la griglia di valutazione delle prove scritte - adottata dalla commissione, preventivamente alla valutazione di tali prove - nella parte in cui l'indicato elemento della "originalità" quale parametro valutazione, debba intendersi come apporto di riflessioni autonome nello svolgimento degli elaborati.
(omissis)
FATTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso ordinario a cattedre per la classe 19/A (Discipline Giuridiche ed Economiche), conseguendo, punti 11/40 per il primo (diritto) e punti 12/40 per il secondo elaborato (economia); da tanto la mancata ammissione alle prove orali, per effetto di una valutazione censurata per: violazione artt. 3 e 97 Cost., 3 L. 241/90, D.P.R. 487/1994, D.D.G. 1°.4.99 – eccesso di potere – carenza di motivazione - difetto di istruttoria - falsità di presupposti - ingiustizia manifesta.
Con ordinanza 6055/2001 la Sezione ha disposto l'acquisizione di apposite consulenze di esperti da nominarsi da parte del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, consulenze poi depositate in data 21/25.3.2002.
Alla pubblica udienza del 19.04.2002, il ricorso veniva chiamato e poi posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso a cattedre per la classe di concorso 19/A (discipline giuridiche ed economiche); gli elaborati sono stati valutati negativamente, dal che è dipesa la non ammissione alle successive prove orali. Contesta la legittimità di entrambi giudizi per difetto di motivazione e mancata inerenza di essi agli elementi costituenti la griglia di valutazione. Appare utile riprodurre in tale sede gli impugnati giudizi: a - elaborato di diritto: "Pur compresa, la traccia è svolta con modesta conoscenza dell'argomento e senza esprimere riflessioni autonome. Accettabili il linguaggio giuridico e corretti i mezzi espressivi che però non bastano a rendere sufficiente l'elaborato" (voto 11); elaborato di economia: "Sufficientemente rispondente alla traccia, l'elaborato lo svolge in modo corretto seppure privo di analisi personale approfondita. Corretta la forma espositiva e il linguaggio tecnico" (voto 12). Ciò posto, onde accertare la fondatezza o meno delle censure, occorre premettere che la griglia, aggancia il giudizio ad una serie di fattori (congruenza traccia – elaborato; completezza ed originalità; linguaggio tecnico; chiarezza struttura logico – sintattica), articolando la valutazione secondo parametri numerici e giudizi sintetici connessi alla diversa consistenza e qualità che connota ciascun singolo fattore.
Occorre premettere che, per costante orientamento, la valutazione della commissione esaminatrice si sostanzia in un giudizio sindacabile solo per aspetti formali e profili esterni inerenti all’iter logico che ne sorregge l’articolazione; in particolare, "per vizi del procedimento, errori materiali e macroscopiche incongruenze e illogicità" (C.S. V - 400 – 28.1.00; VI - 1243 – 21.9.99). Ora, a prescindere dalle ulteriori acquisizioni giurisprudenziali (C.S. – IV - 9.4.99) le quali, nell’articolare più approfonditamente la distinzione tra discrezionalità tecnica e merito dell’azione amministrativa, preludono ad un più approfondito sindacato delle valutazioni espresse da organi tecnici, il solo riferimento alla sindacabilità ab externo dei giudizi qui contestati, legittima l’assunto dedotto dal ricorrente nel primo motivo. Infatti, dalla lettura degli elaborati e da un confronto di essi con i giudizi prodotti dal ricorrente in data 14.11.2001, si ricava che la commissione ha applicato solo in parte gli elementi contenuti nella predetta griglia ed ha articolato il giudizio disattendendo la graduazione posta, per ciascun elemento, da espressioni sintetiche accoppiate a voti. Valga sul punto la constatazione, connessa al primo giudizio, per la quale ad una "modesta conoscenza" ed alla "mancanza di riflessioni autonome", sono associate la "comprensione della traccia", "l’accettabilità del linguaggio" e "la correttezza dei mezzi espressivi". Come è agevole inferire da tali elementi, il voto assegnato e l’insufficienza dell’elaborato, si basano su di una preponderanza accordata al fattore "completezza ed originalità" rispetto agli altri innanzi elencati, evenienza questa alla quale la commissione si è determinata senza adeguata motivazione. Analoghe considerazioni valgono poi per il giudizio reso sul secondo elaborato.
Tali conclusioni, sono suffragate dalle consulenze rese dal prof. Biagio Grasso - Ordinario di Diritto Civile dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - e dal prof. Antonio Murolo - Associato di Economia Politica dello stesso Ateneo -, le quali, partendo da una analisi degli elaborati alla luce dei criteri contenuti nella griglia di valutazione, concludono per una sufficiente valutazione.
Non resta al Collegio che affermare la fondatezza della censura sull’inadeguatezza delle motivazioni fornite dalla commissione e sull’illegittima applicazione della griglia delimitante il potere di apprezzamento discrezionale degli elaborati, con assorbimento di ogni altra censura; stante peraltro l'impossibilità di sostituire la valutazione operata in questa sede a quella della commissione, va disposta una nuova correzione degli elaborati che dovrà essere compiuta da altra commissione, alla presenza di un ispettore designato dalla Direzione Scolastica Regionale della Campania. Le spese seguono soccombenza per quanto in dispositivo liquidato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto, annulla gli impugnati giudizi, con obbligo di un riesame secondo quanto in motivazione esposto.
Condanna l'amministrazione al rimborso delle spese di consulenza, anticipate dal ricorrente, pari a 1549,37 (millecinquecentoquarantanove,37) €, nonché al pagamento delle spese di giudizio pari a 1000, 00 (mille,00) €.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19 aprile 2002.
dott. Antonio ONORATO Presidente
dott. Santino SCUDELLER Estensore
Depositata in cancelleria il 1 luglio 2002.