TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. II – Sentenza 8 agosto 2002 n. 4597
– Pres. Onorato, Est. Scudeller - Giannangeli (Avv. O. Abbamonte) c. Ministero della Difesa (Avv.ra Stato) – (accoglie).Militare e militarizzato - Chiamata alle armi - Cartolina precetto - Assegnazione di una sede sita oltre 100 km. dal comune di residenza del coscritto - In mancanza di apposita specifica motivazione - Illegittimità.
L’art. 1, comma 110, L. 23 dicembre 1996 n. 662 (secondo cui il servizio di leva deve essere prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al Comune di residenza del militare e possibilmente distanti non oltre 100 km da essa), nel prevedere che colui che è soggetto agli obblighi di leva deve essere assegnato ad una sede non distante dalla sua residenza, non opera in senso assoluto, in quanto il Legislatore si è fatto carico di considerare il particolare assetto ordinativo-funzionale delle FF.AA., richiamando le direttive strategiche, le esigenze logistiche, nonché le possibili difficoltà di accasermamento, quali evenienze giustificanti una destinazione diversa da quella ex art. 1, comma 110, cit.
Tale ultima possibilità non esime tuttavia l’Autorità militare dall’obbligo di esternazione delle relative ragioni, obbligo da ritenersi sussistente e in relazione alla fase di incorporazione (nella quale può richiamarsi la necessità di avviamento dei coscritti presso strutture di addestramento concentrate, per ragioni di carattere logistico e funzionale, in ambiti ben individuati da ciascuna Forza armata) e in sede di destinazione al reparto presso il quale il militare deve completare gli obblighi di leva (alla stregua del principio nella specie è stata annullata una cartolina precetto che assegnava il ricorrente, residente in Campania, presso il 123° RGT. "Chieti" di stanza in Chieti, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni che giustificavano l’assegnazione di una destinazione diversa da quella ex art. 1 comma 110, L. n. 662/96) (1).
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(1) V. in precedenza in questa Rivista TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. II – Sentenza 14 settembre 2001 n. 4183.
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
della cartolina precetto n. 2136 del 10.04.2002, con la quale il ricorrente è stato chiamato a svolgere il servizio militare presso il 123° RGT. "Chieti" di stanza in Chieti per il giorno 17.07.2002;
(omissis)
Premesso che il ricorrente, è stato precettato per il 17.07.2002 presso il 123° RGT. "Chieti" di stanza in Chieti con provvedimento impugnato per i seguenti motivi: Violazione di legge (artt. 21 L. 191/1975; 1, comma 110 L. 662/1996) – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Carenza di istruttoria;
Considerato che:
a - l’art. 1 comma 110 L. 662/96 configura il dovere ex art. 52 Cost. accordando rilevanza ai limiti di natura spaziale e ponendo quindi una direttiva preordinata a privilegiare una destinazione, quale luogo di adempimento, non distante dalla residenza del coscritto;
b - tale direttiva peraltro non opera in senso assoluto, in quanto il Legislatore si è fatto carico di considerare il particolare assetto ordinativo-funzionale delle FF.AA., richiamando le direttive strategiche, le esigenze logistiche, nonché le possibili difficoltà di accasermamento, quali evenienze giustificanti una destinazione diversa da quella ex art. 1 comma 110;
c - non vi è dubbio peraltro, che tale ultima possibilità non esime dall’obbligo di esternazione delle relative ragioni, obbligo da ritenersi sussistente e in relazione alla fase di incorporazione (nella quale può richiamarsi la necessità di avviamento dei coscritti presso strutture di addestramento concentrate, per ragioni di carattere logistico e funzionale, in ambiti ben individuati da ciascuna Forza armata) e in sede di destinazione al reparto presso il quale il militare deve completare gli obblighi di leva;
d - è essenziale l’indicazione di quale, tra le innumerevoli e possibili cause sussumibili nelle direttive strategiche o esigenze logistiche, osti ad una destinazione nel senso di cui alla richiamata disposizione, per cui la mancanza di tale elemento, si pone in contrasto con la chiara indicazione legislativa, la quale è stata posta allo specifico fine di conformare la prestazione ex art. 52 Cost., ai principi posti dalla Corte costituzionale;
Considerato che, per tutto quanto su indicato, le ragioni contenute nella nota allegata alla detta precettazione, in quanto generiche, non soddisfano il richiesto obbligo di motivazione;
Considerato che il ricorso è pertanto fondato e che per le spese di giudizio si applica la regola della soccombenza, per l’ammontare in dispositivo liquidato;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnata precettazione.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio per complessivi 500,00 (cinquecento) €.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’8.8.2002.
dott. Antonio ONORATO Presidente
dott. Santino SCUDELLER Estensore
Depositata in cancelleria in data 8 agosto 2002.