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Giurisprudenza
n. 2-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV – Sentenza 7 febbraio 2002 n. 729 Pres. D’Alessio, Est. Sabbato – Marinari (Avv. E. Diffidenti) c. Comune di S.Giorgio a Cremano (Avv. L. Cicatiello).

Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del G.A. – In materia di urbanistica ed edilizia – Ex art. 34 del D.L.vo n. 80/1998 – Controversia con la quale un privato chieda l’accertamento della sua proprietà su di una area utilizzata dalla P.A. – Giurisdizione esclusiva – Non sussiste.

Non rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di urbanistica ed edilizia ex art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, ma in quella dell’A.G.O. una azione con la quale un privato chieda che venga accertato il suo diritto dominicale sull’area antistante un edificio di sua proprietà nei confronti di una Amministrazione comunale la quale, attraverso comportamenti materiali (nella specie, attraverso la realizzazione di varco di accesso all’area nel muro di confine ed il posizionamento di diversi contenitori per la nettezza urbana), ha mostrato di considerare detta area di sua proprietà.

In tale ipotesi, infatti, la P.A. opera non quale soggetto pubblico che, per esigenze della medesima natura, conculca sine titulo la proprietà privata, bensì quale persona giuridica che agisce uti dominus; ne deriva che l’oggetto del giudizio consiste nell’indagine dell’effettiva ascrizione del diritto dominicale e tale oggetto non è connesso ad alcuna procedura espropriativa, ragion per cui il giudizio in questione rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. (1).

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(1) Come risulta dalla sintetica motivazione della sentenza in rassegna, il TAR Campania ricorda che le Sezioni unite della Cassazione (con la sentenza 14 luglio 2000 n. 494, in questa rivista, pag. http://www.giustamm.it/ago1/casssu_2000-494.htm e con l’ordinanza 25 maggio 2000 n. 43, ivi, http://www.giustamm.it/ago1/casssu_2000-43o.htm ) hanno attribuito alla definizione che dà l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 alla materia urbanistica ed edilizia un contenuto molto vasto, essendo stato ritenuto che tale materia si presta ad essere intesa come volta ad abbracciare la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, ivi compreso quello gestionale, e che pertanto possono dirsi attribuite al giudice amministrativo anche le controversie relative a diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio.

Tuttavia nella materia dell’urbanistica ed edilizia, così intesa, non rientrerebbe una controversia, quale quella in esame, nella quale la P.A. opera non quale soggetto pubblico che, per esigenze della medesima natura, conculca sine titulo la proprietà privata, bensì quale persona giuridica che agisce uti dominus.

Il comportamento materiale dell’amministrazione, in tale ipotesi, non va quindi inquadrato nel contesto pubblicistico di un’attività appropriativa, sia pure di fatto, ma è semplicemente espressione delle facoltà di godimento connesse al diritto di proprietà che l’Amministrazione ritiene gravante sull’area.

 

 

per

reintegrazione e manutenzione del possesso (artt.1168 – 1170 c.c.) anche ex art.703 c.p.c. e/o per provvedimento d’urgenza ex art.700 anche ai sensi dell’art.21 legge n.1034/71;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Data per letta alla camera di consiglio del 9 gennaio 2002 la relazione del Referendario Dott. Giovanni Sabbato e udito l’avv.E.Diffidenti;

Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall’art.3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art.9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

Ravvisata la manifesta inammissibilità del gravame, ricorrendo:

parte ricorrente, proprietario del fabbricato denominato "Villa Cosenza" sita in S.Giorgio a Cremano, via Cavalli di Bronzo n.51, chiede che venga accertato il diritto dominicale sull’area antistante il predetto edificio (esedra), in quanto oggetto di comportamenti materiali dell’epigrafata amministrazione comunale, nella titolarità dell’adiacente complesso immobiliare "Villa Vannucchi", comportamenti consistenti nella realizzazione di varco di accesso all’area nel muro di confine e nel posizionamento di diversi contenitori per la nettezza urbana. A seguito di tanto si attivava giudizio possessorio innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli, tuttora in corso.

Il Collegio è a conoscenza dell’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, espresso con la sentenza 14 luglio 2000 n.494/2001 e nell’ordinanza 25 maggio 2000 n.43 di rimessione alla Corte delle Leggi, secondo cui la formula adottata dall’art.34 comma 2 D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80 si presta ad essere intesa come volta ad abbracciare la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, ivi compreso quello gestionale, e che pertanto possono dirsi attribuite al giudice amministrativo anche le controversie relative a diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio.

Tuttavia il Collegio ritiene che la controversia in esame presenti profili stigmatizzanti che non consentano in alcun modo il suo inquadramento nell’ambito del concetto di urbanistica, pur essendo esso oggetto di una tale ampliante rivisitazione, atteso che la p.A. opera nel caso di specie non quale soggetto pubblico che, per esigenze della medesima natura, conculca sine titulo la proprietà privata, bensì quale persona giuridica che agisce uti dominus, ovverosia riconoscendosi ex ante titolare di diritto dominicale sull’area in contestazione acquisito attraverso un atto traslativo di natura squisitamente privatistica.

Ne deriva che l’oggetto del giudizio consiste appunto nell’indagine dell’effettiva ascrizione del diritto dominicale, che è di sicura attrazione alla sfera della potestà di ius dicere del giudice ordinario, in quanto al di fuori di ogni procedura espropriativa. Il comportamento materiale dell’amministrazione resistente, al quale parte ricorrente annette ragione di danno, non va quindi inquadrato nel contesto pubblicistico di un’attività appropriativa, sia pure di fatto, ma è semplicemente espressione delle facoltà di godimento connesse al diritto di proprietà che l’Amministrazione ritiene gravante sull’area.

In conclusione, la giurisdizione va declinata a favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. IV – Napoli – ai sensi dell'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall’art.3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, dichiara il ricorso indicato in epigrafe manifestamente inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2002.

Dr. Dante D’Alessio - Presidente

Dr. Giovanni Sabbato - Relatore

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2002.

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