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Giurisprudenza
n. 3-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV – Sentenza 19 febbraio 2002 n. 986 Pres. De Maio, Est. D'Alessio – Consorzio Nauticon e Società Artinautica s.a.s.(Avv.ti F. Laudadio e F. Scotto) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv.ra Stato) e Coop. Baios (Avv.ti P. Molinara, S. Criscuolo ed E. De Vita) - (respinge - rectius: dichiara manifestamente inammissibile - il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla controinteressata).

1. Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale dei TT.AA.RR. – Impugnativa di decisione su ricorso gerarchico – Riferimento al provvedimento impugnato col ricorso gerarchico per la determinazione della competenza – Necessità.

2. Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale dei TT.AA.RR. – Impugnativa di decisione su ricorso gerarchico – Circostanza che essa sia stata emessa dall’Autorità centrale – Irrilevanza nel caso in cui la detta Autorità sia rimasta terza rispetto ai contendenti.

1. Nel caso in cui venga impugnata una decisione emessa su ricorso gerarchico, al fine di determinare la competenza territoriale del Giudice amministrativo, occorre fare riferimento al provvedimento originariamente impugnato che determina la lesione dell’interesse del privato (1).

2. Il principio secondo cui rientrano nella competenza del T.A.R. del Lazio le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di riesame, emessi da Autorità centrali dello Stato in sede giustiziale a seguito di ricorsi proposti contro atti di amministrazioni periferiche, non trova applicazione nel caso in cui la Autorità centrale decidente rimanga terza rispetto ai contendenti (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1687.

(2) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2001, n. 98. Alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Campania, constatato che l’Autorità centrale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ) che aveva deciso il ricorso gerarchico risultava terza rispetto ai contendenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dai controinteressati, tenuto conto che l’atto impugnato con il ricorso gerarchico comunque dispiegava i propri effetti esclusivamente nella Regione Campania e quindi aveva una efficacia che era limitata territorialmente.

 

 

FATTO E DIRITTO

Considerato:

- che la Coop. Baios, Impresa Lavoratori Portuali di Baia s.c.p.l. a r.l., ha presentato istanza di regolamento di competenza nel ricorso, in epigrafe, proposto dal Consorzio Nauticon e dalla Società Artinautica s.a.s per l'annullamento della decisione adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pure specificata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso gerarchico proposto dalla Coop. Baios.

- che secondo la Coop. Baios, Impresa Lavoratori Portuali di Baia, la competenza a decidere il ricorso proposto dal Consorzio Nauticon e dalla Società Artinautica sarebbe del TAR del Lazio e non del TAR della Campania, trattandosi di provvedimento emesso da autorità centrale dello Stato in accoglimento di ricorso gerarchico;

- che l’Avvocatura dello Stato, con atto depositato il 21.12.2001, ha dichiarato di volere aderire all’istanza proposta;

- che invece il Consorzio Nauticon e la Società Artinautica insistono nel ritenere competente territorialmente sulla questione il TAR della Campania;

- che, ai sensi dell’art. 3, 2° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, deve ritenersi competente sulla questione l’adito TAR della Campania in quanto l’atto impugnato comunque dispiega i propri effetti esclusivamente nella Regione Campania e quindi con un efficacia che è limitata territorialmente (da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI n. 5438 del 15.10.2001);

- che il principio secondo cui rientrano nella competenza del TAR del Lazio le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di riesame, emessi da Autorità centrali dello Stato in sede giustiziale a seguito di ricorsi proposti contro atti di amministrazioni periferiche, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, la detta Autorità rimanga terza rispetto ai contendenti (Consiglio di Stato, sez. VI^, n. 98 del 12 gennaio 2001) e che, al fine di determinare la competenza territoriale del giudice amministrativo quando viene impugnata una decisione emessa su ricorso gerarchico occorre fare riferimento al provvedimento originariamente impugnato che determina la lesione dell’interesse del privato (Consiglio di Stato, sez. VI^, n. 1687 del 16.12.1998).

- che pertanto l’istanza proposta può essere dichiarata manifestamente infondata e decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

- che le spese di giudizio sono poste in conseguenza a carico della parte soccombente,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez.IV^, respinge il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Coop. Baios, Impresa Lavoratori Portuali di Baia s.c.p.l. a r.l., nel ricorso n. 12536 del 2001 R.G., proposto dal Consorzio Nauticon e dalla Società Artinautica s.a.s..

Condanna la Coop. Baios, Impresa Lavoratori Portuali di Baia s.c.p.l. a r.l., al pagamento di euro 516.46 (cinquecentosediciequarantaseicentesimi), pari a lire 1.000.000 (unmilione), per le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.1.2002.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

dott. Ugo De Maio - Presidente

dott. Dante D'Alessio - Consigliere estensore

Depositata il 19 febbraio 2002.

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