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n. 5-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. IV – Sentenza 21 maggio 2002 n. 2912 - Pres. Monteleone, Est. Russo - Impagliazzo (Avv.ti U. ed E. Nonno) c. Comune di Forio (n.c.) - (accoglie e condanna il Comune alle spese).

Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Istanza di accertamento di conformità - Ex art. 13 L. n. 47/1985 - Formazione del silenzio-rigetto sulla stessa - A seguito dell’inutile decorso del termine di 60 giorni - Impugnativa in s.g. ex art. 2 L. n. 205/2000 - Accoglimento.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205, va dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto formatosi su di una domanda di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art.13 della legge n. 47/1985, a seguito dell’inutile decorso del termine di 60 giorni da quest'ultima norma previsto, atteso che il comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione comunale in ordine alla domanda in parola, pur avendo il significato legale di rigetto implicito della domanda, non fa venir meno il legittimo interesse dell’istante ad ottenere dall'Amministrazione stessa una pronuncia espressa che contenga l’enunciazione esplicita delle ragioni del diniego, né fa venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi al riguardo (1).

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(1) Sull’impugnativa del silenzio ex art. 2 L. n. 205/2000 v. in questa rivista:

N. SAITTA, Ricorsi contro il silenzio della p.a.: quale silenzio?

S. PELILLO, Il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.

E’ vivamente discusso se lo strumento previsto dall’art. 2 della L. n. 205/00 possa essere impiegato non solo nei casi di silenzio-rifiuto (o silenzio-inadempimento che dir si voglia), ma anche nei casi di silenzio-rigetto.

La sentenza in rassegna implicitamente ritiene applicabile il rimedio anche ai casi di silenzio-rigetto ed in particolare alla ipotesi di silenzio-rigetto prevista dall’art. 13 L. n. 47/85.

 

 

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi, per l’inutile decorso del termine di 60 giorni, sull’istanza di sanatoria edilizia, prodotta ai sensi dell’art.13 della legge n.47/1985 in data 2.11.2001 ed acquisita al protocollo comunale al n. 26217, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 27.2.2002 al Comune di Forio e depositato il 28.2.2002 ;

Visti gli atti tutti della causa ;

Relatore il ref. Pierluigi Russo nella camera di consiglio del 3 aprile 2002 ;

Visto l’art.21 bis della legge 6.12.1971 n.1034, aggiunto dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205 ;

Vista la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente in data 2.11.2001, ai sensi dell’art.13 della legge n.47/1985, relativamente alle opere ivi indicate ;

Considerato che :

-          il Comune intimato non risulta aver provveduto sulla predetta domanda;

-          il comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione in ordine alla domanda in parola, pur avendo il significato legale di rigetto implicito della domanda, non fa venir meno il legittimo interesse dell’istante ad ottenere dal Comune una pronuncia espressa che contenga l’enunciazione esplicita delle ragioni del diniego né fa venir meno l’obbligo dell’Amministrazione medesima di pronunciarsi al riguardo ;

-          l’azione promossa contro il silenzio, pertanto, tende non già alla caducazione del diniego tacito, bensì all’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dalla Ammininistrazione, quale conseguenza della violazione dell’obbligo di pronunciarsi sull’accoglibilità o meno della domanda di sanatoria ;

-          nella specie, la domanda della ricorrente è stata presentata al Comune di Forio in data 2.11.2001, con prot. n.26217, ed il ricorso è stato notificato in data 27.2.2002, entro il termine decadenziale d’impugnazione ;

Visto l’art.2 della legge n.241/1990, che impone alla Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento, iniziato di ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato ;

Ritenuto, quindi, che deve dichiararsi illegittimo il comportamento omissivo del predetto Comune, con affermazione del persistente obbligo di provvedere sulla domanda di sanatoria ;

Considerato che, ove l’Amministrazione intimata dovesse rimanere inadempiente oltre il termine assegnatole in dispositivo, si provvederà su richiesta di parte alla nomina di un commissario ad acta, che provvederà in sostituzione della stessa ;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione quarta – accoglie il ricorso in epigrafe, nei limiti della declaratoria dell’obbligo di provvedere e, per l’effetto, ordina al Comune di Forio nelle persone del Sindaco p.t. e dei Responsabili degli uffici competenti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere entro il termine di giorni trenta sulla domanda di sanatoria ex art.13 della legge n.47/1985 indicata in motivazione.

 Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, che liquida in complessivi 516 (cinquecentosedici) euro.

     La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3 aprile 2002.

L’ESTENSORE                            IL PRESIDENTE

(Pierluigi Russo)                          (Nicolo’ Monteleone)  

Depositata il 21 maggio 2002.

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