Giust.it

Giurisprudenza
n. 3-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. V - Sentenza 26 febbraio 2002 n. 1113Pres. d’Alessandro, Est. Soricelli – Russo (Avv. Rossi) c. Comune di Calvi (Avv. Caporaso) e Aramini e c.ti (n.c.) – (accoglie nei limiti di cui in motivazione).

1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifica – Al legale rappresentante dell’Ente anziché all’organo che ha emesso l’atto – Nel caso di enti pubblici diversi dallo Stato – Ammissibilità.

2. Giurisdizione e competenza – Concorsi pubblici – Selezioni indette per l’assunzione di personale L.S.U. – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.

3. Concorso – Selezione per l’assunzione di personale L.S.U. – Costituisce una procedura paraconcorsuale.

4. Concorso – Selezione per l’assunzione di personale L.S.U. – Avviso pubblico – E’ assimilabile al bando di concorso – Disapplicazione – Impossibilità – Fattispecie.

5. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Per lesione di interessi legittimi – Presupposti e condizioni per il riconoscimento.

6. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Per lesione di interessi legittimi – Requisito della colpa – Va valutato in senso oggettivo.

1. In materia di enti pubblici diversi dallo Stato, il ricorso può sempre essere validamente notificato al legale rappresentante dell'ente, unitariamente considerato, anziché all'organo che ha emanato l'atto (nella specie, il dirigente di un Comune) (1).

2. La disciplina dei lavori socialmente utili attiene essenzialmente alla tutela non solo degli interessi particolari dei lavoratori direttamente impegnati, ma anche e soprattutto degli interessi generali della collettività, offrendo opportunità d'inserimento professionale alle fasce deboli di lavoratori nel rispetto della funzionalità della spesa pubblica, per cui l'attività della p.a. in tema di avviamento nei progetti relativi è retta da norme d'azione volte a garantire primariamente interessi pubblici; ne consegue che le posizioni soggettive dei lavoratori, riguardo alla formazione delle graduatorie ed all'emissione degli atti di avviamento, nelle controversie in cui si deducano appunto vizi di avviamento ai l.s.u., hanno consistenza non di diritto soggettivo, ma d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (2).

3. La procedura di selezione indetta da un Comune volta al reperimento di unità da impegnare in un progetto di lavori di pubblica utilità, pur non potendo qualificarsi stricto sensu come concorso per l’accesso a un pubblico impiego può senz’altro considerarsi una procedura di tipo paraconcorsuale, in quanto rivolta alla selezione di soggetti da avviare ad un impegno lavorativo, benchè questo non dia luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 280 (3).

4. L’avviso pubblico con cui è stata indetta da un Comune una procedura pubblica di selezione volta al reperimento di unità da impegnare in un progetto di lavori di pubblica utilità è atto assimilabile ad un bando e, costituendo la lex specialis della procedura,  non può essere disatteso dal Comune (alla stregua del principio, constatato che l’avviso pubblico prevedeva che l’individuazione dei soggetti da avviare al progetto avvenisse in base alla graduatoria formata dalla sezione circoscrizionale e non menzionava una ulteriore selezione di idoneità da svolgersi a cura del Comune, ha ritenuto illegittimo l’espletamento di tale selezione di idoneità non prevista).

5. Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento di un atto in sede giurisdizionale, ma richiede la positiva verifica – oltre che dell’ingiustizia e dell’effettività del danno – anche dell’elemento del dolo o della colpa.

6. La colpa che può dar luogo a risarcimento del danno derivante da lesione di interessi legittimi assume una connotazione non soggettiva – nel senso che non si deve aver riguardo alla volontà del singolo funzionario agente – ma oggettiva, identificandosi con una illegittimità grave – non frutto cioè di un errore scusabile – maturata in un contesto nel quale all’amministrazione sono mossi addebiti ragionevoli specie sul piano della diligenza e della perizia (4).

-----------------

(1) Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 1996, n. 146.

(2) T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 312. Nel senso di ritenere invece che le procedure di assunzione mediante selezione effettuata sulla base degli iscritti nelle liste di collocamento non rientrano nella nozione di procedure concorsuali ex art. 29 D.L.vo n. 80/1998 v. in questa Rivista: T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 8 febbraio 2001 n. 46, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/taremiliaparma_2002-02-08.htm; v. anche T.A.R. Abruzzo - Pescara, 23 febbraio 2001 n. 199, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarabruzzopesc_2001-199.htm (che analogamente ritiene sussistente la giurisdizione dell'A.G.O. nel caso di  selezioni con graduatorie formate in base a criteri fissi e prestabiliti dalla P.A.).

(3) T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 312, cit.

(4) Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169.

 

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

della procedura di selezione adottata dal comune di Calvi, della graduatoria progetto unità L.P.U./ F.S.E., del giudizio di valutazione della ricorrente, del verbale di colloquio del 22 febbraio 2001 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e

per la condanna

del comune di Calvi al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a causa della illegittima esclusione dall’avviamento al lavoro.

omissis

FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente di aver partecipato ad una selezione indetta dal comune di Calvi con avviso del 18 ottobre 2000 volta al reperimento di 7 unità da impegnare in un progetto di lavori di pubblica utilità e di essere stata collocata al terzo posto della graduatoria relativa agli impiegati di concetto formata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego di Benevento.

Ella denuncia che illegittimamente il comune di Calvi ha sottoposto i partecipanti alla procedura ad una selezione di idoneità – tenutasi il giorno 22 febbraio 2001 a seguito di convocazione telefonica avvenuta il giorno precedente – in esito alla quale è stata collocata al quinto posto della graduatoria, e quindi in posizione non utile ai fini dell’avviamento al progetto, essendo previsto il reclutamento di soli tre impiegati di concetto.

La signora Russo ha pertanto proposto il ricorso in esame con cui impugna la graduatoria formata dal comune di Cavi, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo in primis l’illegittimità della sottoposizione dei partecipanti alla procedura a selezione di idoneità e, in subordine, la violazione da parte del comune di Calvi di varie norme e principi generali in materia di svolgimento di procedure concorsuali e paraconcorsuali.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, chiedendone la reiezione per infondatezza.

2. Preliminarmente occorre verificare se sussista la giurisdizione di questo giudice, dato che l’articolo 68 del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, ora sostituito dall’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha devoluto alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria il contenzioso inerente ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le controversie "concernenti l’assunzione al lavoro".

Ritiene il Collegio di fornire risposta positiva al quesito, aderendo alle conclusioni di altro tribunale che ha sostenuto il principio secondo cui "la disciplina dei lavori socialmente utili attiene essenzialmente alla tutela non solo degli interessi particolari dei lavoratori direttamente impegnati, ma anche e soprattutto degli interessi generali della collettività, offrendo opportunità d'inserimento professionale alle fasce deboli di lavoratori nel rispetto della funzionalità della spesa pubblica, per cui l'attività della p.a. in tema di avviamento nei progetti relativi è retta da norme d'azione volte a garantire primariamente interessi pubblici; ne consegue che le posizioni soggettive dei lavoratori, riguardo alla formazione delle graduatorie ed all'emissione degli atti di avviamento, nelle controversie in cui si deducano appunto vizi di avviamento ai l.s.u., hanno consistenza non di diritto soggettivo, ma d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo" (T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 312).

3. Occorre quindi esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal comune resistente; questo sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio nei confronti del dirigente responsabile dei servizi comunali, in quanto investito di legittimazione processuale diretta ex articolo 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e non del legale rappresentante del comune, come di fatto avvenuto.

L’eccezione è infondata in quanto costituisce giurisprudenza consolidata che "in materia di enti pubblici diversi dallo Stato, il ricorso può sempre essere validamente notificato al legale rappresentante dell'ente, unitariamente considerato, anzichè all'organo che ha emanato l'atto (Consiglio di Stato, sezione IV, 13 febbraio 1996, n. 146).

4. Nel merito il ricorso deve essere accolto.

Fondato e assorbente appare infatti il primo motivo proposto, con il quale la ricorrente contesta, sia pure in modo non chiarissimo, la legittimità della sottoposizione dei soggetti inclusi nella graduatoria redatta dalla sezione circoscrizionale per l’impiego di Benevento a selezione di idoneità.

Sostiene la ricorrente che l’operato del comune violerebbe l’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il quale prevederebbe che l’assunzione dei lavoratori socialmente utili avvenga esclusivamente "mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati". Nello stesso tempo la ricorrente lamenta che la selezione di idoneità non solo è contraria alla legge ma neppure era prevista dal bando il quale letteralmente stabiliva che i giovani da avviare al progetto sarebbero stati "individuati in base alla graduatoria predisposta dalla sezione circoscrizionale per l’impiego di Benevento, sulla base della corrispondenza dei requisiti professionali e di studio con quelli richiesti nel progetto e specificati nel presente bando e secondo i criteri determinati dalla commissione regionale per l’impiego per i lavori socialmente utili (cfr. circolare assessoriale n. 275/97 del 16 settembre 1997)".

Il comune sostiene in contrario che la selezione di idoneità era stata espressamente prevista dal punto 7 della delibera C.C. n. 49 del 27 ottobre 1997 (Pacchetto Treu – approvazione progetto) il quale letteralmente prevedeva di "effettuare ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56 una selezione di idoneità specificamente rivolta all’accertamento delle competenze utili alla realizzazione delle successive attività imprenditoriali e richiedere l’eventuale assegnazione di giovani in sostituzione dei candidati non idonei".

Le deduzioni della ricorrente appaiono in parte fondate.

Deve premettersi che la procedura in esame, pur non potendo qualificarsi stricto sensu come concorso per l’accesso a un pubblico impiego può senz’altro considerarsi una procedura di tipo paraconcorsuale, in quanto rivolta alla selezione di soggetti da avviare ad un impegno lavorativo, benchè questo non dia luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 280 (T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 312).

Ciò premesso l’avviso pubblico con cui è stata indetta la procedura è atto assimilabile ad un bando e, per quanto qui interessa, costituisce la lex specialis della procedura, cui il comune si vincolava.

Tale atto – come sottolineato in ricorso – prevedeva che l’individuazione dei soggetti da avviare al progetto avvenisse in base alla graduatoria formata dalla sezione circoscrizionale e non menzionava una (ulteriore) selezione di idoneità da svolgersi a cura del comune; la conseguenza è che la selezione di idoneità svolta dal comune il 22 febbraio 2001 – a prescindere dalle singolarità che l’hanno contraddistinta soprattutto sotto il profilo del fattore tempo – è illegittima.

In questo quadro, irrilevante è la circostanza che la delibera di approvazione del progetto prevedesse lo svolgimento della selezione di idoneità ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 280 (e non in base ad una legge 28 febbraio 1997, n. 56, che non esiste); in altri termini, ad avviso del Collegio, l’assunto della legittimità dell’indizione di una (ulteriore) selezione di idoneità degli iscritti nella graduatoria formata dalla sezione circoscrizionale dell’impiego è in astratto condivisibile ma in concreto presuppone che tale selezione sia espressamente prevista dall’atto (avviso pubblico) che indice la procedura.

Né potrebbe sostenersi che l’avviso pubblico in questione debba interpretarsi (o meglio integrarsi) alla luce di quanto previsto dalla delibera di approvazione del progetto, atteso che questa neppure risulta richiamata dall’avviso de quo.

In conclusione, ritenendosi assorbiti gli ulteriori motivi di gravame prospettati in merito alle modalità di svolgimento della selezione, gli atti impugnati devono essere annullati.

5. La domanda di risarcimento danni deve parimenti essere accolta, atteso che – data la utile collocazione della ricorrente nella graduatoria predisposta dalla commissione provinciale – non c’è dubbio che ella sarebbe stata avviata al progetto qualora il comune non avesse illegittimamente fatto luogo alla ulteriore selezione di idoneità. Sotto questo profilo appare evidente sia la sussistenza del danno – che si identifica nella retribuzione non corrisposta alla ricorrente - sia la sua riconducibilità al comportamento dell’amministrazione.

Qualche dubbio potrebbe sorgere in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo: tuttavia, la colposità dell’agire dell’amministrazione nel caso in esame è evidente.

Al riguardo si deve osservare che la giurisprudenza amministrativa più recente ha evidenziato che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento di un atto in sede giurisdizionale ma richiede la positiva verifica – oltre che dell’ingiustizia e dell’effettività del danno – anche dell’elemento del dolo o della colpa.

La colpa tuttavia assume una connotazione non soggettiva – nel senso che non si deve aver riguardo alla volontà del singolo funzionario agente – ma oggettiva, identificandosi con una illegittimità grave – non frutto cioè di un errore scusabile – maturata in un contesto nel quale all’amministrazione sono mossi addebiti ragionevoli specie sul piano della diligenza e della perizia (Consiglio di Stato, sezione IV, 14 giugno 2001, n. 3169).

Nel caso in esame l’illegittimità commessa dall’amministrazione appare grave, per cui essa deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione non corrispostale in conseguenza dell’illegittima esclusione dal progetto.

Poiché il credito della ricorrente ha carattere di "credito di valore", deve riconoscersi la rivalutazione secondo indici Istat, a partire dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino alla data di deposito della presente sentenza; sulle somme via via rivalutate sono poi dovuti gli interessi legali – secondo il tasso all’epoca vigente – in funzione remunerativa e compensativa e sempre fino alla data di deposito della presente sentenza.

Sulle somme così determinate sono poi dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, accoglie in parte, come da motivazione.

Condanna il comune di Calvi al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida nella somma di lire due milioni.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli il 13 dicembre 2001.

Carlo d’Alessandro, Presidente

Davide Soricelli, Referendario estensore

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Copertina Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico