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n. 1-2002 - © copyright.

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. I – Sentenza 22 gennaio 2002 n. 79Pres. Delfa, Est. Salamone – Lombardo (Avv. N. D'Alessandro) e Cisca ed altri (Avv. A. Rundo Soter) c. Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali di Messina ed altri (Avv.ra Stato), Briguglio (Avv.ti C. Briguglio e N. A. Medina) e Comune di Roccalumera (n.c.).

1. Atto amministrativo – Atto di controllo – Sicilia – Controlli dei CO.RE.CO. – Debbono ritenersi venuti meno dopo il 31.12.1999 – Nullità degli atti adottati dai suddetti organi dopo la predetta data – Va dichiarata.

2. Atto amministrativo – Atto di controllo – Sicilia – Controlli dei CO.RE.CO. – Debbono ritenersi venuti meno dopo il 31.12.1999 – Disposizioni in tema di prorogatio degli organi – Inapplicabilità – Ragioni.

3. Atto amministrativo – Atto di controllo – Sicilia – Controlli dei CO.RE.CO. – Art. 1 L. reg. n. 17/1999 – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

2. Atto amministrativo – Invalidità – Nullità – Casi in cui si realizza – Individuazione.

1. Ai sensi dell'art. 1 della L. reg. n. 17 del 1999, deve ritenersi che, dalla data del 31 dicembre 1999, l'attività delle Sezioni del Comitato Regionale di Controllo in Sicilia sia cessata e non trovi più nessun titolo o legittimazione di prosecuzione; pertanto, gli atti adottati dalle Sezioni del Co.Re.Co. in Sicilia dopo il 31.12.1999 sono da considerare nulli perché emessi in assenza di titolo per l'esercizio della funzione di controllo (1).

2. Nei confronti degli atti adottati dai Co.re.co. siciliani dopo la data del 31 dicembre 1999 non trovano applicazione le disposizioni in tema di prorogatio degli organi di cui all'art. 9 del D.L. n. 293 del 1994 (conv. in L. n. 444 del 1994) e recepito in Sicilia con modificazioni dalla legge reg. n. 22 del 1995, dato che tali disposizioni presuppongono la esistenza dell'organo, i cui componenti - in casi eccezionali - operano in regime di prorogatio (organi costituzionali, di rilevanza costituzionale o espressi da assemblee legislative), mentre nella caso dei CO.RE.CO. siciliani, alla disposizione di cui alla legge reg. n. 17 del 1999 va ricondotto l'effetto di abrogazione delle norme che disciplinavano la organizzazione ed il funzionamento dei Comitati stessi.

3. – E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. reg. Sicilia n. 17 del 1999, il quale - nelle more di una riforma dei controlli - abroga le disposizioni organizzative dei preesistenti Co.re.co già in regime di prorogatio, atteso che, da un lato, la Regione siciliana dispone in materia di controlli (sia sugli atti, che sugli organi) di una competenza legislativa esclusiva ben più ampia rispetto a quella riconosciuta alle altre Regioni a statuto ordinario (v. art. 15 dello Statuto speciale) e che, dall’altro, non sussiste allo stato una norma di rango costituzionale che imponga il controllo sugli atti degli enti locali (2).

4. Un provvedimento amministrativo può essere definito nullo o inesistente soltanto nelle ipotesi in cui sia espressamente qualificato tale dalla legge, ovvero sia stato emanato in contrasto con le statuizioni contenute in una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, ovvero ancora sia emanato da organo che opera in assoluta carenza di potere (3).

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(1) V. nello stesso senso della sentenza: C.G.A., ord. 26 luglio 2000, n. 751 e T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. I, 24 ottobre 2000 n. 1813 e 1° dicembre 2000 n. 1951.

Come lealmente si da atto nella motivazione della sentenza in rassegna, il T.A.R. Sicilia – Catania si era in un primo momento orientato in senso diverso (v. le sentenze della sez. III n. 2420 del 2000, n. 680 del 2001, e quella della sez. II n. 471 del 2001).

La questione è stata riesaminata dalla Sez. I di Catania, anche alla luce di ulteriori considerazioni attinenti ai profili evolutivi del quadro normativo. Si fa rinvio in proposito al testo della sentenza in rassegna.

(3) Nella motivazione della sentenza del TAR Catania si ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 l. 8 giugno 1990 n. 142, nella parte in cui assoggettava a controllo meramente eventuale, da parte del competente comitato regionale, le deliberazioni delle giunte comunali e provinciali, in riferimento all'art. 130 cost., (Corte costituzionale 30 dicembre 1991 n. 512); riconoscendo, pertanto, legittima la legislazione tendente a ridurre le ipotesi di controllo sugli atti.

Nè ad avviso della stessa Corte costituzionale la fissazione di limiti temporali alla operatività degli organi di controllo sugli atti degli enti locali può essere derogata in considerazione del rilievo costituzionale della attività dagli stessi svolta, ai sensi dell'art. 130 della Costituzione (Corte costituzionale 4 maggio 1992, n. 208).

In tale contesto, secondo il TAR catanese, non possono essere ritenute incostituzionali le norme dell'art. 1 della l. r. n. 17 del 1999 che, nelle more di una riforma dei controlli, abrogano le disposizioni organizzative dei preesistenti Co.re.co già in regime di "prorogatio".

(3) C.G.A., 28 settembre 1998, n. 507. Alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Catania ha ritenuto nulli gli atti adottati dal CO.RE.CO. dopo la data del 31.12.1999, essendo stati emanati da organo inesistente e, appunto per questo, in ipotesi di carenza di potere in assoluto.

 

 

n.79/2002 reg. sent.

Reg. ric. nn.4324/2000

4479/2000

2378/2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania sez. int. 1^, composto dai Signori Magistrati:

- Dott. Filippo DELFA - Presidente

- Dr. Vincenzo SALAMONE - Consigliere rel. est.

- Dr. Gabriella GUZZARDI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi:

A - n. 4324 del 2000 proposto da Lombardo Giuseppe,
Briguglio Nunziato, Cacciola Cosimo, Sergi Matteo Francesco, Caminiti Interdonato Giovanni e Coglitore Giuseppe, rapp. e dif. dall'avv. Nicolò D'Alessandro, nel cui studio sono elett. dom. in Catania piazza Lanza n. 18/A;

contro

Il Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali di Messina, rapp. e dif. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;

e nei confronti

di Briguglio Renzo rapp. e dif. dall'avv. Carmelo Briguglio e dall'avv. Nunziato Antonio Medina, per legge dom. presso la Segreteria di questo T.A.R. (ricorrente incidentale per l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio comunale di Roccalumera nn. 35 e 36 del 19 agosto 2000);

del Comune di Roccalumera non costituito in giudizio;

per l'annullamento

delle decisioni del Co.re.co. nn. 5291 e 5292 del 12 settembre 2000, con le quali l'organo di controllo ha annullato le deliberazioni del Consiglio comunale di Roccalumera nn. 35 e 36 del 19 agosto 2000, con le quali, rispettivamente, è stato revocato dalla carica di presidente del consiglio comunale il controinteressato Renzo Briguglio ed è stato nominato nuovo presidente il sig. Giuseppe Lombardo;

B - n. 4479 del 2000 proposto da Cisca Elio, Puliatti Giovanna e Rione Lidia rapp. e dif. dall'avv. Aurelio Rundo Sotera ed elett. dom. in Catania via Duca degli Abruzzi n. 191 Presso ing. Conti;

contro

Il Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali di Messina, rapp. e dif. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;

e nei confronti

di Briguglio Renzo rapp. e dif. dall'avv. Carmelo Briguglio e dall'avv. Nunziato Antonio Medina, per legge dom. presso la Segreteria di questo T.A.R.;

del Comune di Roccalumera non costituito in giudizio;

per l'annullamento

delle decisioni del Co.re.co. nn. 5291 e 5292 del 12 settembre 2000, con le quali l'organo di controllo ha annullato le deliberazioni del Consiglio comunale di Roccalumera nn. 35 e 36 del 19 agosto 2000, con le quali, rispettivamente, è stato revocato dalla carica di presidente del consiglio comunale il controinteressato Renzo Briguglio ed è stato nominato nuovo presidente il sig. Giuseppe Lombardo;

C - n. 2738 del 2001 proposto da Briguglio Renzo rapp. e dif. dall'avv. Carmelo Briguglio e dall'avv. Nunziato Antonio Medina, per legge dom. presso la Segreteria di questo T.A.R.;

contro

Il Comune di Roccalumera, non costituito in giudizio;

e nei confronti

dell'Assessorato agli Enti locali della Regione siciliana, in persona dell'Assessore p. t. rapp. e dif. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;

del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali di Messina, rapp. e dif. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;

di Lombardo Giuseppe, Briguglio Nunziato, Cacciola Cosimo, Sergi Matteo Francesco, Caminiti Interdonato Giovanni e Coglitore Giuseppe, rapp. e dif. dall'avv. Nicolò D'Alessandro, nel cui studio sono elett. dom. in Catania piazza Lanza n. 18/A;

di Cisca Elio, Puliatti Giovanna e Rione Lidia, Leo Carmelo, Briguglio Giuseppe Pietro, Foscolo Maria, Allegra Santo e Spadaro Venera, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

delle deliberazioni del Consiglio comunale di Roccalumera nn. 35 e 36 del 19 agosto 2000, con le quali, rispettivamente, è stato revocato dalla carica di presidente del consiglio comunale il controinteressato Renzo Briguglio ed è stato nominato nuovo presidente il sig. Giuseppe Lombardo;

del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale approvato con delibera consiliare n. 53 del 13 luglio 1995 limitatamente all'art. 12 comma 6;

dello statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 26 gennaio 1995 limitatamente all'art. 16 nella parte in cui prevedono la possibilità della revoca del presidente del Consiglio comunale;

Visti i ricorsi introduttivo del giudizio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente e dei controinteressati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza dell'8 gennaio 2002 il Consigliere Vincenzo Salamone;

Uditi i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

A - Con il gravame n. 4324 del 2000 proposto da Lombardo Giuseppe, Briguglio Nunziato, Cacciola Cosimo, Sergi Matteo Francesco, Caminiti Interdonato Giovanni e Coglitore Giuseppe, tutti consiglieri comunali, impugnano le decisioni del Co.re.co. nn. 5291 e 5292 del 12 settembre 2000, con le quali l'organo di controllo ha annullato le deliberazioni del Consiglio comunale di Roccalumera nn. 35 e 36 del 19 agosto 2000, con le quali, rispettivamente, è stato revocato dalla carica di presidente del consiglio comunale il sig. Renzo Briguglio ed è stato nominato nuovo presidente il sig. Giuseppe Lombardo.

Agli atti impugnati si muovono le seguenti censure:

1 - carenza di potere e divieto di disapplicazione degli atti regolamentari;

2 - errata applicazione degli artt. 32 e 40 della legge n. 142 del 1990 e degli artt. 19 e 20 della legge reg. n. 7 del 1992;

3 - violazione dei limiti del controllo di legittimità ed eccesso di potere per errore di fatto e travisamento;

4 - errata applicazione della legge reg. n. 10 del 1991;

5 - illegittimità derivata in relazione all'atto di controllo di annullamento della delibera di elezione del nuovo presidente del consiglio comunale.

Con ulteriori motivi notificati nell'originario termine di impugnazione sono state dedotte le seguenti censure:

6 - carenza di potere dei Co.re.co. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge reg. 19 agosto 1999 n. 17 e violazione della circolare assessoriale EE.LL. del 17 dicembre 1999 n. 11;

7 - violazione dei termini in materia di controllo.

Questo T.A.R. con ordinanza n. 244 del 2 febbraio 2001 rigettò la domanda cautelare, mentre il C.G.A. accoglieva l'appello proposto avverso la predetta ordinanza e sospendeva gli effetti degli atti tutori, rilevando l'inesistenza dell'organo di controllo.

Il controinteressato Renzo Briguglio, nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso principale e con atto notificato in data 29 giugno 2001 proponeva ricorso incidentale, impugnando le deliberazioni del Consiglio comunale di Roccalumera nn. 35 e 36 del 19 agosto 2000, e deducendo i seguenti motivi di censura:

1 - violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 44 della legge n. 142 del 1990 come recepiti in Sicilia dalla legge reg. n. 48 del 1991, degli artt. 19 e 20 della legge reg. n. 7 del 1992, dell'art. 4 della l. n. 32 del 1994 delle circolari ass. EE.LL. n. 5 dell'8 agosto 1996 e n. 3/97, della l. r. n. 41 del 1997 e n. 265 del 1999, della circ. ass. EE.LL. n. 2 del 3.3.2000, degli artt. 4 e 15 delle disp. prel. al cod. civ.

2 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 della l. n. 241 del 1990 e degli 3, 8, 9, 10 e 11 della l. r. n. 10 del 1991 per difetto di motivazione e mancata partecipazione al procedimento;

3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 16 dello statuto comunale e dell'art. 12 c. 6 del regolamento del cons. com. ed eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e dell'erroneità dei presupposti;

4 - illegittimità derivata della delibera di elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale.

I ricorrenti principali hanno eccepito la inammissibilità del ricorso incidentale, mentre il Co.re.co di Messina ha chiesto il rigetto del ricorso principale.

B - Con il ricorso n. 4479 del 2000 i consiglieri comunali Cisca Elio, Puliatti Giovanna e Rione Lidia impugnano le decisioni del Co.re.co. nn. 5291 e 5292 del 12 settembre 2000 e deducono i seguenti motivi di censura:

1 - violazione dell'art. 12 del regolamento del consiglio comunale;

2 - eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, errore manifesto sui presupposti;

3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 della l. r. n. 10 del 1991;

4 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. r. n. 44 del 1991 ed illegittimità derivata con riguardo alla impossibilità di svolgere il controllo da parte del Co.re.co;

5 - illegittimità derivata della decisione tutoria di annullamento della delibera di elezione del nuovo presidente del consiglio comunale.

Il Co.re.co. ed il controinteressato Renzo Briguglio nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

C - Con il ricorso n. 2738 del 2001 notificato in data 5 luglio 2001, Renzo Briguglio chiede l'annullamento:

delle deliberazioni del Consiglio comunale di Roccalumera nn. 35 e 36 del 19 agosto 2000 con le quali, rispettivamente, è stato revocato dalla carica di presidente del consiglio comunale il controinteressato Renzo Briguglio ed è stato nominato nuovo presidente il sig. Giuseppe Lombardo;

del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale approvato con delibera consiliare n. 53 del 13 luglio 1995 limitatamente all'art. 12 comma 6;

dello statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 26 gennaio 1995 limitatamente all'art. 16 nella parte in cui prevedono la possibilità della revoca del presidente del Consiglio comunale.

Agli atti impugnati si muovono le seguenti censure:

1 - violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 44 della legge n. 142 del 1990 come recepiti in Sicilia dalla legge reg. n. 48 del 1991, degli artt. 19 e 20 della legge reg. n. 7 del 1992, dell'art. 4 della l. n. 32 del 1994 delle circolari ass. EE.LL. n. 5 dell'8 agosto 1996 e n. 3/97, della l. r. n. 41 del 1997 e n. 265 del 1999, della circ. ass. EE.LL. n. 2 del 3.3.2000, degli artt. 4 e 15 delle disp. prel. al cod. civ.

2 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 della l. n. 241 del 1990 e degli 3, 8, 9, 10 e 11 della l. r. n. 10 del 1991 per difetto di motivazione e mancata partecipazione al procedimento;

3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 16 dello statuto comunale e dell'art. 12 c. 6 del regolamento del cons. com. ed eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e dell'erroneità dei presupposti;

4 - illegittimità derivata della delibera di elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale.

I controinteressati, costituiti in giudizio, hanno eccepito la inammissibilità del ricorso; mentre il Co.re.co di Messina e l'Assessorato agli Enti locali della Regione siciliana hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza dell8 gennaio 2002, sentiti i difensori delle parti, le cause sono passate in decisione.

DIRITTO

1 - I tre ricorsi di cui in epigrafe vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.

2 - Sono fondati i ricorsi nn. 4324 e 4479 del 2000 proposti avverso le decisioni del Co.re.co. nn. 5291 e 5292 del 12 settembre 2000 con le quali l'organo di controllo ha annullato le deliberazioni del Consiglio comunale di Roccalumera nn. 35 e 36 del 19 agosto 2000.

Con queste ultime, rispettivamente, è stato revocato dalla carica di presidente del consiglio comunale il sig Renzo Briguglio ed è stato nominato nuovo presidente il sig. Giuseppe Lombardo.

Merita, infatti, accoglimento la censura con la quale si rileva la incompetenza assoluta dei soppressi Comitati regionali di controllo ad adottare atti di annullamento delle delibere consiliari comunali.

Come ritenuto dal C.G.A., con l'ord. 26.7.2000, n. 751 e dal T.A.R. Sicilia - sede di Palermo, sez. 1^ 24.10.2000 n. 1813, 1.12.2000 n. 1951 - dalla data del 31 dicembre 1999 l'attività delle Sezioni del Comitato Regionale di Controllo cessa e non trova nessun titolo o legittimazione di prosecuzione

Gli atti adottati dalle Sezioni del Co.Re.Co. dopo il 31.12.1999 sono da considerare nulli perché in assenza di titolo per l'esperimento dell'attività di controllo.

Non ignora il Collegio che il predetto orientamento non è stato condiviso da alcune decisioni del T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. 3^ n. 2420 del 2000, n. 680 del 2001, sez. 2^ n. 471 del 2001); purtuttavia il Collegio è dell'avviso che la questione vada riesaminata anche alla luce di ulteriori considerazioni attinenti ai profili evolutivi del quadro normativo.

Giova premettere che l'art. 2, comma 1, della 5 luglio 1997, n. 23, dispone che "i presidenti designati ed i componenti da nominare del Comitato Regionale di Controllo rimarranno in carica fino all'approvazione della legge di riforma del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali e, comunque, entro il 30 giugno 1998".

Questo termine è stato differito al 31.12.1998, dall'art. 1, comma 1, della L.r. 7.9.1998, n. 23, poi, al 31.12.1999 dall'art. 1, comma 1, della L.r. 19.8.1999, n. 17, e non più ulteriormente prorogato.

La circolare assessoriale EE LL. 17.12.1999 n. 11 (in G.U.R.S. 24 dicembre 1999, n. 60), richiamandosi, peraltro, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 208/1992 (che aveva dichiarato incostituzionale la protrazione continuata della c.d. "prorogatio"), ha ritenuto al riguardo che, "avendo il legislatore regionale fissato (per ultimo) il termine di scadenza delle attuali Sezioni del Co.Re.Co. al 31 dicembre 1999, da tale data l'attività alle medesime demandata cessa e non trova nessun titolo o legittimazione di prosecuzione".

Le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. Sede di Palermo, il C.G.A.R.S. e l'Assessorato regionale agli Enti locali meritano condivisione.

Assume rilievo determinante la l.r. 19 agosto 1999, n. 17 che all'art. 1 dispone: "nelle more della riforma del sistema dei controlli, i comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali, della sezione centrale e delle sezioni provinciali, in carica alla data del 31 dicembre 1998, continuano a svolgere la propria funzione sino al 31 dicembre 1999".

Avendo il legislatore regionale fissato (per ultimo) il termine di scadenza delle attuali Sezioni del Co.re.co (e non dei soli componenti) al 31 dicembre 1999, da tale data l'attività alle medesime demandata cessa e non trova nessun titolo o legittimazione di prosecuzione.

La legge reg. n. 17 del 1999 non si limita, infatti, a disporre una "prorogatio" dei componenti dei preesistenti organi di controllo, ma incide sull'assetto organizzativo dei controlli, fissando una soglia temporale oltre la quale i precedenti organi di controllo non possono più esercitare la funzione loro demandata dalla preesistente legislazione regionale.

In altri termini i Co.re.co hanno cessato di esistere successivamente alla data del 31 dicembre 1999.

Per tali ragioni non trovano applicazione alla fattispecie all'esame del Collegio le disposizioni in tema di prorogatio degli organi di cui all'art. 9 del D.L. n. 293 del 1994 (conv. In L. n. 444 del 1994) e recepito in Sicilia con modificazioni dalla legge reg. n. 22 del 1995.

Dette disposizioni, infatti, presuppongono la esistenza dell'organo, i cui componenti in casi eccezionali operano in regime di prorogatio (organi costituzionali, di rilevanza costituzionale o espressi da assemblee legislative), mentre nella fattispecie all'esame del Collegio, alla disposizione di cui alla legge reg. n. 17 del 1999 va ricondotto l'effetto di abrogazione delle norme che disciplinavano la organizzione ed il funzionamento dei Comitati regionali di controllo.

3 - Quanto alla questione del rilievo costituzionale delle competenze dei comitati regionali di controllo, il Collegio ritiene la manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità delle disposizioni della legge reg. n. 17 del 1999.

Lo Statuto regionale siciliano approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 all'art. 15 si limita a disporre che l'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria e nel quadro di tali principi generali e che, in particolare, spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

La Regione siciliana dispone in materia di controlli (sia sugli atti, che sugli organi) di una competenza legislativa esclusiva ben più ampia rispetto a quella riconosciuta alle altre Regioni a statuto ordinario.

Per queste ultime la competenza è limitata al controllo sugli atti (e non sugli organi) nell'ambito dei principi fissati dalla stessa Costituzione all'art. 130 (adesso soppresso dalla legge cost. n. 3 del 2001) e dalle leggi statali.

La stessa disciplina del controllo sugli atti nell'ultimo quinquennio è stata oggetto di una revisione volta a limitare sostanzialmente l'ambito applicativo.

La legge 15 maggio 1997, n. 127 all'artt. 17 commi da 33 a 45 prima e successivamente il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, hanno sostanzialmente ridimensionato il regime dei controlli sugli atti, avviando una riforma legislativa conclusa con la abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ad opera della legge cost. n. 3 del 2001.

Non sussiste allo stato una norma di rango costituzionale che impone il controllo sugli atti degli enti locali.

Lo Statuto siciliano all'art. 15 prevede la competenza regionale in materia di controlli senza specificarne la tipologia (sugli atti, sugli organi ovvero sostitutivi).

Peraltro la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 l. 8 giugno 1990 n. 142, nella parte in cui assoggettava a controllo meramente eventuale, da parte del competente comitato regionale, le deliberazioni delle giunte comunali e provinciali, in riferimento all'art. 130 cost., (Corte costituzionale 30 dicembre 1991 n. 512); riconoscendo, pertanto, legittima la legislazione tendente a ridurre le ipotesi di controllo sugli atti.

Nè ad avviso della stessa Corte costituzionale la fissazione di limiti temporali alla operatività degli organi di controllo sugli atti degli enti locali può essere derogata in considerazione del rilievo costituzionale della attività dagli stessi svolta, ai sensi dell'art. 130 della Costituzione (Corte costituzionale 4 maggio 1992, n. 208).

Con riferimento agli stessi principi si è, infatti, ritenuto che non esistendo nel nostro ordinamento un principio di ordine generale di "prorogatio" degli organi amministrativi scaduti sino all'insediamento dei loro successori, era illegittima l'attività della commissione provinciale di controllo posta in essere in attesa dell'insediamento del Comitato regionale di controllo (Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 27 giugno 1997, n. 233).

Soltanto in virtù dei vari d.l. succedutisi nel tempo (l'ultimo dei quali, il d.l. 16 maggio 1994 n. 293 conv. dalla l. 15 luglio 1994 n. 444, e recepito nella regione siciliana dalla l. reg. 28 marzo 1995 n. 22) che hanno dato, sia pure con efficacia retroattiva, la necessaria base di diritto alla proroga delle commissioni provinciali di controllo sugli atti dei comuni, l'attività svolta da queste ultime prima dell'insediamento del Coreco è stata ritenuta assistita da legittimità (Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 15 ottobre 1999, n. 568, Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 25 marzo 1999, n. 98).

In tale contesto non possono essere ritenute incostituzionali le norme dell'art. 1 della l. r. n. 17 del 1999 che, nelle more di una riforma dei controlli, abrogano le disposizioni organizzative dei preesistenti Co.re.co già in regime di "prorogatio".

In conclusione deve ritenersi che gli atti adottati dai Co.re.co. successivamente al 31 dicembre 1999 sono nulli perchè emanati da organi non più previsti dall'ordinamento.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha condiviso dette conclusioni, giacchè con ordinanza n. 464/01 "ritenuto che si deve avere riguardo alla questione relativa all'esistenza dell'organo di controllo" accoglieva la domanda cautelare.

Osserva a tal proposito il Collegio che il provvedimento amministrativo può essere definito nullo o inesistente soltanto nelle ipotesi in cui sia espressamente qualificato tale dalla legge, ovvero sia stato emanato in contrasto con le statuizioni contenute in una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, oppure ancora sia emanato da organo che opera in assoluta carenza di potere (C.G.A. 28 settembre 1998 n. 507).

4 - Nella vicenda all'esame del Collegio gli atti di controllo sono stati emanati da organo inesistente e, appunto per questo, in ipotesi di carenza di potere in assoluto.

Quindi, gli atti stessi sono nulli con la conseguente immediata esecutività delle deliberazioni consiliari n. 35 e 36 del 2000 e con il correlativo onere della immediata impugnatività.

Con deliberazione n. 35 del 2000 il consiglio revocava dalla carica di Presidente il sig. Briguglio e, con delibera n. 36 nominava Presidente del Consiglio Comunale il sig. Lombardo.

Il Co.re.co di Messina ha annullato entrambe le deliberazioni, ma l'inesistenza dell'organo determina la nullità assoluta degli atti da questi emanati e, in via derivata, l'assoluta incapacità di tali atti di controllo di incidere sugli atti controllati.

Discende da quanto precede che le deliberazioni nn. 35 e 36 del 19.8.2000 sono efficaci sin dall'agosto 2000 ed il termine di impugnativa decorreva da tale data a nulla valendo il convincimento (soggettivo) che tali deliberazioni fossero prive di effetti in quanto annullate in sede tutoria.

5 - Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato Renzo Briguglio, con atto notificato in data 29 giugno 2001, è inammissibile perchè proposto oltre i termini previsti dall'art. 22 comma 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

6 - Irricevibile per tardività è il ricorso n. 2738 del 2001, notificato in data 5 luglio 2001, con il quale Renzo Briguglio impugna, questa volta in via principale, le deliberazioni del Consiglio comunale di Roccalumera nn. 35 e 36 del 19 agosto 2000 il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale approvato con delibera consiliare n. 53 del 13 luglio 1995, limitatamente all'art. 12 comma 6, e lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 26 gennaio 1995, limitatamente all'art. 16, nella parte in cui prevedono la possibilità della revoca del presidente del Consiglio comunale.

Il ricorso è stato, infatti, proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza degli atti impugnati in considerazione della loro lesività, tenuto conto della nullità degli atti di controllo negativi.

7 - Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.1) definitivamente pronunciando, così dispone:

riunisce i tre ricorsi di cui in epigrafe;

accoglie i ricorsi nn. 4324 e 4479 del 2000 e, per l'effetto, dichiara la nullità delle decisioni del Co.re.co. nn. 5291 e 5292 del 12 settembre 2000;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal controinteressato Renzo Briguglio in seno al ricorso principale n. 4324 del 2000;

dichiara irricevibile il ricorso n. 2738 del 2001;

compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2002.

L'Estensore        Il Presidente

f.to V. Salamone f.to F. Delfa

Il Segretario

f.to Musco

Depositata nella segreteria del T.A.R.-Sez. di Catania il 22 gennaio 2002.

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