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T.A.R. SICILIA-CATANIA, SEZ. III - Sentenza 1 marzo 1999 n. 298 - Pres. ed Est. Zingales - Costanzo e c.ti (Avv. Assennato) c. Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avv.ra Stato) e Amministrazione Straordinaria della "F.lli Costanzo S.p.A. (Avv.ti De Caterini, D’Alessandro e Guarino).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Di socio di società commerciale - Avverso atti lesivi degli interessi della società - Non sussiste - Avverso atti di scioglimento o di liquidazione della società - Sussiste.

La qualità di socio di società commerciale non legittima la proposizione di autonomi ricorsi contro provvedimenti che ledano gli interessi della società, dato che tale qualità non è idonea ad individuare e radicare in capo al singolo socio interessi legittimi distinti da quelli della società nei confronti dei provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi della stessa (1), atteso che le posizioni giuridiche soggettive che fanno capo alla società appartengono alla disponibilità della stessa e non dei soci, ancorchè titolari dell’intero pacchetto azionario (2), di guisa che può solo configurarsi in capo agli stessi soltanto un interesse di mero fatto all’accoglimento dei ricorsi avverso i predetti provvedimenti, idoneo a giustificare esclusivamente un intervento "ad adiuvandum", e non anche la proposizione di un autonomo ricorso (3).

Tale principio, tuttavia, non si applica nelle sole ipotesi di provvedimenti amministrativi che dispongono lo scioglimento e la liquidazione di società (con la loro conseguente estinzione al termine della fase liquidatoria), posto che a fronte di tali provvedimenti con finalità estintive, si configura e sussiste indubbiamente l’interesse legittimo del singolo socio (sorto o residuato dalla degradazione del relativo "status") al corretto esercizio dei vari poteri di scioglimento ed estinzione delle società previsti dall’ordinamento (4).

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(1) Cfr., fra le tante: T.A.R. Valle d’Aosta, 28.2.1986, n. 23 e n. 24, con riferimento alla qualità di azionista di una società per azioni; T.A.R. Abruzzo - Pescara, 13.12.1983, n. 442, con riferimento a socio di società in nome collettivo.

(2) Cfr., fra le tante, T.A.R. Lombardia - Milano, I,  29.7.1991, n. 438.

(3) Così, fra altre, T.A.R. Puglia - Lecce, 21.3.1991, n. 257.

(4) Giurisprudenza pacifica: si vedano, fra le tante, C.S., IV, 31.5.1984, n. 409, punti 3 e 4 della motivazione, 22.4.1980, n. 452, e 22.2.1972, n. 95, T.A.R. Valle d’Aosta, n.24/1986, cit., confermata da C.S., IV, 23.11.1988, n. 891.

 

 

N. 298/99 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ. III^, COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott. Vincenzo ZINGALES - Presidente, rel.est.

Dott. Biagio CAMPANELLA - Consigliere

Dott. Salvatore SCHILLACI - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sui ricorsi riuniti n. 1505/98, 2213/98 e 3723/98, proposti da COSTANZO Ing. Giuseppe, nato a Catania il 3.12.1946 e residente in Catania, Via Teseo n.13; COSTANZO Lidia, nata a Catania il 4.12.1948 e residente in Catania, Via Cesare Vivante n.3; COSTANZO Arch. Vincenzo, nato a Catania il 2.9.1953 e residente in Roma, Via Nomentana n.331; MAZZAGLIA Lucia, nata ad Aci Sant’Antonio (CT) in data 11.10.1925 e residente in Acireale (CT), Via dei Maceratoi n.6; MAZZAGLIA Nunzia, nata ad Aci Sant’Antonio (CT) il 3.9.1929 e residente in Acireale (CT), via dei Maceratoi n.6; COSTANZO Ing. Giuseppe, nato a Catania il 19.7.1952 e residente in Acireale (CT), Via Unni n.10; COSTANZO Arch. Carmelo, nato a Catania il 20.7.1959 e residente in Roma, Via della Navicella n.41; COSTANZO Dott. Alessandro, nato a Catania il 22.6.1963 e residente in Catania, Viale dello Ionio n.98; COSTANZO Dott.ssa Silvia, nata a Catania il 18.1.1968 ed ivi residente in Piazza San Giovanni Bosco n.8; quali soci della "ZEUTRON S.P.A." in amministrazione straordinaria, essendo intestatari del capitale sociale nella misura, rispettivamente, del 16.2557%, del 16.2557%, del 16.2557%, del 16.2557%, dell’1.227%, dell’8.1081%, dell’8.1081%, del 16.212%, dell’8.1081%, a sua volta controllante il 96.37% della "F.LLI COSTANZO S.P.A.", nonchè soci, quanto a MAZZAGLIA Nunzia per il 5% e, quanto a COSTANZO Giuseppe,  COSTANZO Lidia e COSTANZO Vincenzo per un ulteriore 5%, della "FIN.IT. S.p.A." in amministrazione straordinaria, a sua volta controllante il residuo 3,63% della "F.LLI COSTANZO S.P.A.", in amministrazione straordinaria giusta D.M. 26.3.1996; nonchè il medesimo COSTANZO Ing. Giuseppe, nato a Catania il 3.12.1946, e COSTANZO Granduff. Pasquale, nato a Catania, il 20.7.1927, e residente in Acireale (Capo Mulini), Via dei Maceratori n.6, nella qualità di Liquidatori pro tempore della ZEUTRON S.P.A., rappresentati e difesi dall’Avv. Carmelo Assennato e presso il di lui studio elettivamente domiciliati in Catania, Viale Ruggero di Lauria n.29, giusta procure a margine del ricorso introduttivo del giudizio;

c o n t r o

il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

e nei confronti

dell’Amministrazione Straordinaria della "F.lli Costanzo S.p.A., con sede in Misterbianco (CT), Via Carlo Marx nn.19/23, in persona del Commissario - Amministratore Straordinario pro tempore Dott. Raffaele Santoro, che sostituisce, per un periodo di mesi sei, i Commissari - Amministratori Straordinari Dott. Stefano Nannerini, Prof. Avv. Felice Santonastaso ed Avv. Gaetano Alessi, giusta Decreto di contestuale loro sospensione emesso dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato il 2.4.1998; ivi domiciliato in dipendenza del riferito incarico, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Mazza, nonchè dagli Avv.ti Prof. Paolo De Caterini, Floriano D’Alessandro e Giuseppe Guarino ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.15, presso lo studio del primo;

per l’annullamento

A) quanto al primo ricorso (1505/98):

previa sospensione del mai comunicato "provvedimento in data 29.1.1998, protocollo nr.716182", il cui contenuto è stato conosciuto dal difensore solo successivamente alla proposizione del ricorso, col quale il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ha ritenuto di autorizzare i Commissari Straordinari pro tempore della S.p.A. F.lli Costanzo in Amministrazione Straordinaria, a tenore dell’annunzio su loro richiesta pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del giorno 11 febbraio 1998, alla vendita del "ramo aziendale relativo alla attività caratteristica di costruzioni edili", attraverso la procedura avviata con "invito a presentare offerte per l’acquisto del complesso aziendale della Fratelli Costanzo S.p.A. in amministrazione Straordinaria (Legge 3 aprile 1979 n.95)", nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguenziale, ivi compresi gli atti ed i provvedimenti elencati nel corpo del presente ricorso, nonchè con riserva di dedurre motivi aggiunti in esito alla procedura di accesso agli atti del procedimento amministrativo ex L.S. n.241/1990 avviata con istanza notificata il 17.3.1998;

B) quanto al secondo ricorso (2213/98):

previa sospensione del mai comunicato Decreto Ministeriale del 2.12.1997 di approvazione del "Programma di sviluppo della procedura ex art. 2, 5° comma Legge 3 aprile 1979 nr.95", presentato dai Commissari - Amministratori Straordinari il 23.7.1997, del precedente Decreto Ministeriale dell’1.12.1997 di approvazione del "Piano di salvataggio" predisposto dai Commissari al fine di acquisire risorse finanziarie, ivi denominato altresì "piano per la prosecuzione delle attività", nonchè ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale provvedimento, ivi compresi i surriferiti atti dei Commissari - Amministratori Straordinari, i pareri, ove mai effettivamente espressi, del Comitato di Sorveglianza, nonchè il decreto di proroga dell’esercizio d’impresa per un ulteriore anno, giusta Decreto Ministeriale che, adottato il 23.3.1998 e pubblicato il 30.3.1998, su istanza dei Commissari - Amministratori Straordinari del 28.10.1997 parimenti gravata, è stato, come i predetti, comunicato ai ricorrenti solo il 5.5.1998 e solo a seguito di procedimento d’accesso ex art. 241/1990, nonchè ogni atto e provvedimento menzionato in seno al presente ricorso;

C) quanto al terzo ricorso (3723/98):

previa sospensione, del mai comunicato "provvedimento... in data 27.7.98", il cui contenuto è tuttora sconosciuto col quale il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ha ritenuto di autorizzare detto Commissario Straordinario pro tempore della F.lli Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, a tenore dell’annunzio su sua richiesta pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del giorno 31 luglio 1998, "alla nuova procedura di vendita del ramo aziendale della Costanzo in A.S. relativo all’attività caratteristica di costruzioni edili, con esclusione dei debiti e crediti ante 26.3.96...", ma "con inclusione di debiti e crediti successivi alla predetta data, delle riserve tecniche, nonchè con mantenimento dei livelli occupazionali connessi all’attività esercitata"; invero immediatamente avviata con "Avviso di vendita del complesso aziendale della Fratelli Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria", parimenti gravato per mezzo del presente atto; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguenziale, ivi compresi gli atti ed i provvedimenti menzionati nel corpo del presente ricorso; nonchè con espressa riserva riserva di dedurre motivi aggiunti.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione delle parti intimate;

Viste le memorie di tutte le parti;

Visti gli atti tutti delle cause connesse in esame;

Designato relatore per l’udienza del 14.12.1998 il Presidente Dott.Vincenzo Zingales, ed uditi l’Avv. C.Assennato per i ricorrenti, gli Avv.ti S.Mazza, P. De Caterini e G. Guarino per l’Amministrazione straordinaria della F.lli Costanzo S.p.A., e l’Avv.to dello Stato V. Maiorana per il Ministero dell’Industria.

F A T T O

Con i tre ricorsi in esame rispettivamente notificati in data 30.3.1998, 14.5.98 e 7.8.1998 i sig.ri Costanzo Giuseppe e consorti, nelle spiegate qualità hanno impugnato i provvedimenti ministeriali, meglio specificati in epigrafe, con i quali è stata autorizzata la vendita di un ramo di azienda della F.lli Costanzo S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonchè vari atti presupposti, connessi e conseguenziali.

A sostegno dei ricorsi hanno dedotto molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, ed hanno altresì proposto vari motivi aggiunti.

Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio eccependo l’inammissibilità dei gravami sotto vari profili, e chiedendo, nel merito, il loro rigetto.

Tutte le domande cautelari presentate dai ricorrenti sono state rigettate.

All’udienza pubblica del 14.12.1998 i ricorsi sono stati posti in decisione.

D I R I T T O

1. - Va innanzi tutto disposta, ai sensi del combinato disposto degli artt.52 R.D. 17.8.1907, n. 642, e 19 L.6.12.1971, n. 1034, la riunione dei tre ricorsi indicati in epigrafe al fine di deciderli congiuntamente con un’unica sentenza, essendo soggettivamente ed oggettivamente connessi.

2.1. - Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di interesse legittimo e di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti sollevata dalle parti resistenti, in relazione a tutti e tre i giudizi, in quanto i ricorsi sono stati proposti esclusivamente da soggetti che agiscono nella dichiarata qualità di soci delle due società (Zeutron S.p.A., e Fin.It. S.p.A.) che hanno l’integrale controllo della F.lli Costanzo S.p.A. in Amministrazione straordinaria, nonchè da alcuni di tali soggetti nella ulteriore qualità di liquidatori della predetta Zeutron S.p.A., anch’essa successivamente posta, pero’, in Amministrazione straordinaria.

L’eccezione è fondata.

Occorre in proposito rilevare che, alla stregua del costante e pacifico orientamento giurisprudenziale in materia, dal quale il Tribunale non ritiene di doversi discostare, la qualità di socio di società commerciali non legittima la proposizione di autonomi ricorsi contro provvedimenti che ledano gli interessi della società, dato che tale qualità non è idonea ad individuare e radicare in capo al singolo socio interessi legittimi distinti da quelli della società nei confronti dei provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi della stessa (cfr., fra le tante:T.A.R. Valle d’Aosta, 28.2.1986, n.23 e n.24, con riferimento alla qualità di azionista di una società per azioni; T.A.R. Abruzzo - Pescara, 13.12.1983, n.442, con riferimento a socio di società in nome collettivo), atteso che le posizioni giuridiche soggettive che fanno capo alla società appartengono alla disponibilità della stessa e non dei soci, ancorchè titolari dell’intero pacchetto azionario (cfr., fra le tante, T.A.R. Lombardia - Milano, I, 29.7.1991, n.438), di guisa che puo’ solo configurarsi in capo agli stessi soltanto un interesse di mero fatto all’accoglimento dei ricorsi avverso i predetti provvedimenti, idoneo a giustificare esclusivamente un intervento "ad adiuvandum", e non anche la proposizione di un autonomo ricorso (così, fra altre, T.A.R. Puglia - Lecce, 21.3.1991, n.257). Peraltro, occorre altresì precisare che, ovviamente, tale principio non si applica soltanto nelle ipotesi di provvedimenti amministrativi che dispongono lo scioglimento e la liquidazione di società (con la loro conseguente estinzione al termine della fase liquidatoria), posto che a fronte di tali provvedimenti con finalità estintive, proprio perchè determinano lo scioglimento autoritativo del rapporto sociale tra i singoli soci e la società e quindi la cessazione del rapporto sociale e dello "status" di socio che ha la consistenza del diritto soggettivo, si configura e sussiste indubbiamente l’interesse legittimo (sorto o residuato dalla degradazione del predetto "status") al corretto esercizio dei vari poteri di scioglimento ed estinzione delle società previsti dall’ordinamento (giurisprudenza pacifica: si vedano, fra le tante, C.S., IV, 31.5.1984, n.409, punti 3 e 4 della motivazione, 22.4.1980, n.452, e 22.2.1972, n.95, T.A.R. Valle d’Aosta, n.24/1986, cit., confermata da C.S., IV, 23.11.1988, n.891).

Se, quindi, ai soci delle società commerciali (di capitali o di persone) non viene riconosciuta la titolarità di interessi legittimi (con la connessa legittimazione attiva) differenziati rispetto a quelle delle rispettive società di appartenenza (con la sola cennata eccezione in materia di provvedimenti estintivi della società e quindi del rapporto sociale) a maggior ragione ("argumentum a fortiori") tale titolarità non puo’ essere riconosciuta ai soggetti (persone fisiche, società, ed altri enti) che, come consentito dai principi generali in materia ed espressamente previsto (con alcune limitazioni) per le società azionarie dagli artt. 2359 e 2361 c.c., siano soci di società a loro volta socie di altre società (controllate o collegate, come si specificherà appresso) da essi partecipate nei confronti delle quali siano stati emanati provvedimenti lesivi.

2.2. - Nè tali conclusioni, ad avviso del Collegio, possono ritenersi scalfite e rimesse in discussione invocando, come reiteratamente fatto dalla difesa dei ricorrenti, l’autorità delle argomentazioni e dei principi asseritamente contrari elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.12068 del 20.12.1990.

Ed invero, al di là dell’apparente ambiguità od equivocità di certi passaggi o snodi dell’"iter" logico -argomentativo della motivazione, tale pronunzia (emanata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione) ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.1 L.23.8.1988, n.391 (" Norme sull’amministrazione straordinaria"), in materia di impugnative avverso atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in base alla L. 3.4.1979, n.95, nonchè avverso atti o provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita, affermando conclusivamente che nella fattispecie doveva ritenersi sussistente tale giurisdizione, rispetto al giudizio promosso dagli eredi Lauro davanti al T.A.R. Lazio, "riconoscendo la posizione di interesse legittimo ... valorizzando tale qualità di successori in universum jus dell’armatore Achille Lauro, quale imprenditore persona fisica cui facevano sostanzialmente capo le società del gruppo" (punto 8 della motivazione).

Ora, è significativo, ai fini che qui rilevano, che a tale riconoscimento le Sezioni Unite pervengano a conclusione di un elaboratissimo percorso argomentativo la cui base di partenza è essenzialmente costituita dal rilievo secondo cui (punto 4 della motivazione) già nella sentenza n.2760 del 7.6.1989 (esattamente conforme alle altre coeve sentenze n.ri 2758, 2759 e 2761) le "Sezioni Unite alla luce della legge n.391 del 1988 si sono occupate della posizione dell’imprenditore sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria estromesso dalla gestione dell’impresa, escludendo la ricorrenza in capo a lui di persistenti posizioni di diritto soggettivo, ma riconoscendo anche nei suoi confronti la sussistenza di una posizione di interesse legittimo...", che "la medesima soluzione si imponga, sostanzialmente per le stesse ragioni, anche rispetto alla situazione degli eredi dell’imprenditore estromesso", ma che "va senz’altro accantonato, in ...sede di regolamento di giurisdizione, il profilo attinente alla contestata legittimazione degli attori al giudizio incardinato davanti al T.A.R., trattandosi di problemi di merito, spettando al giudice fornito di giurisdizione stabilire se effettivamente l’attore sia portatore di un interesse concreto e risulti in concreto legittimato".

Ed è altrettanto significativo, fra l’altro, l’ulteriore enunciato motivatorio (sviluppato al punto 5 della successiva trama argomentativa) secondo cui, "proprio perchè si tratta del titolare (sia pure privato di poteri gestori trasferiti al commissario), non sembra possibile dubitare che... l’interesse azionabile davanti al giudice amministrativo non è soltanto quello che immediatamente riguarda la società capogruppo, ma si estende capillarmente a tutte le singole imprese collegate poichè tutte sono legate nella stessa procedura...".

Sembra evidente, quindi, che l’invocata pronunzia in esame riferisce e collega pur sempre l’interesse legittimo "in subiecta materia", oltre che ovviamente alla società capogruppo posta in amministrazione straordinaria, soltanto alle ulteriori figure soggettive delle società collegate (contemplate e definite, unitamente alle società controllate, dall’art.2359 c.c.) e degli eredi dell’imprenditore persona fisica cui fanno sostanzialmente capo le società del gruppo (categoria o figura, questa del gruppo di società, della quale il codice civile si occupa agli artt. 2359 - 2361 sotto il limitato aspetto del controllo azionario o contrattuale esistente fra società "holding" e società operanti).

Così delimitato o ridimensionato il senso e la portata intrinseci di tale pronunzia, non sembra esservi spazio per inferirne, come pretenderebbe la difesa dei ricorrenti, che essa abbia innovato in senso evolutivo il precedente e pacifico orientamento giurisprudenziale in materia sino ad attribuire il correlato interesse legittimo, con la connessa legittimazione attiva, anche ai soci delle società del gruppo a loro volta socie della società capogruppo posta in amministrazione straordinaria.

E comunque, quand’anche in rifiutata ipotesi si potesse e volesse conferire una simile valenza interpretativa, ricostruendola forzatamente sulla base (come sopra si è accennato) di qualche "obiter dictum" forse non sufficientemente chiaro e quindi suscettibile di essere equivocato, il Collegio non riterrebbe, come non ritiene, plausibile e convincente tale tesi. Riconoscere, infatti, anche ai predetti soci delle società partecipanti alla società capogruppo l’interesse legittimo e la legittimazione attiva in materia, ritenendo conseguentemente ammissibile l’azione giurisdizionale amministrativa ex art. 1 della legge n.391/1988, significa consentire, in palese contrasto con l’art.81 c.p.c., una duplice sostituzione processuale non prevista (neanche come unica) da alcuna norma di legge. Ed invero, tale norma, disponendo che "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo’ far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", configura come eccezionali e tassative le ipotesi di sostituzione processuale, cioè di deroga al principio, in tale norma codificato, della personalità delle posizioni sostanziali di diritto soggettivo o di interesse legittimo; principio in base al quale titolare del diritto di azione e quindi legittimato "ad causam" è il titolare della posizione sostanziale fatta valere in giudizio, salve appunto tali ipotesi eccezionali e tassative conosciute dal nostro ordinamento (successione a titolo particolare nel diritto controverso: art.111 c.p.c.; azione surrogatoria del creditore: art. 2900 C.C.; ecc.). L’affermazione del contrario, com’è evidente, postulerebbe l’adesione ad una inaccettabile concezione panprocessualistica che renderebbe sempre ammissibile e doverosa la pronuncia nel merito dell’organo giurisdizionale, alla stessa stregua cioè di quanto istituzionalmente prescritto per gli organi amministrativi di controllo.

2.3. - Alla stregua, quindi, delle suesposte argomentazioni, ritiene il Tribunale che i ricorsi in esame non possono sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità per un duplice ordine di ragioni.

A) Innanzi tutto in quanto ( e per la parte in cui ) sono stati proposti nella dichiarata ed esclusiva qualità di soci delle due società controllanti (società "holding") titolari dell’intero pacchetto azionario della società capogruppo in amministrazione straordinaria (nè almeno - in base all’orientamento espresso dalla sopra esaminata sentenza n.12068/1990 delle Sezioni Unite della Cassazione - quali eredi dell’imprenditore persona fisica fondatore del gruppo); anzichèproposti trattandosi dell’impugnativa di un provvedimento di per sè non estintivo della società e del rapporto sociale) dalla stessa società capogruppo in amministrazione straordinaria (F.lli Costanzo S.p.A.), in persona ovviamente - stante il conflitto di interessi del rappresentato col rappresentante - di un curatore speciale nominato ai sensi e per gli effetti dell’art. 78, 2° comma, c.p.c., nonchè dei successivi artt. 79 e 80. Nè comunque sono stati proposti - ove si ritenesse in via di mera e denegata ipotesi di poter qualificare l’autorizzazione alla vendita ex art. 1 legge n.391/1988 come provvedimento finalizzato alla predetta estinzione (e cio’o in via autonoma, a cagione della sua asserita natura in tal senso, o, comunque, in via derivata quale atto presupponente conseguenziale al provvedimento presupposto dell’amministrazione straordinaria, nella specie, peraltro, non impugnato nonostante la sua incontrovertibile carica di lesività iniziale ed autonoma, dal quale mutuerebbe, quasi per osmosi o per la "proprietà transitiva", siffatta natura estintiva) - dalle due società controllanti (Zeutron S.p.A. e Fin.It. S.p.A.) che sono gli unici soci della società capogruppo F.lli Costanzo S.p.A. in amministrazione straordinaria, e che in quanto appunto società controllanti potrebbero (ma in via meramente astratta, tenuto conto, come si preciserà al punto 2 che segue, della loro precedente sottoposizione a liquidazione volontaria) risentire un pregiudizio dall’impugnata autorizzazione alla vendita del ramo di azienda della predetta società capogruppo da esse partecipata e controllata.

B) Ed inoltre perchè, quand’anche si volessero e potessero ritenere astrattamente ammissibili le impugnative delle due predette società controllanti (Zeutron S.p.A. e Fin.It. S.p.A.), sulla base di una asserita (ma in realtà inconfigurabile) natura estintiva dell’autorizzazione in questione alla quale si è testè  accennato, nella specie i ricorsi sono stati proposti dai liquidatori volontari delle ripetute società nonostante anch’esse, com’è assolutamente incontroverso tra le parti, siano state poste in amministrazione straordinaria (e non già proposte a mezzo del menzionato curatore speciale ex art.78, 2° comma, c.p.c.). Senza, quindi che i predetti liquidatori abbiano assolutamente considerato che la stessa finalità ontologicamente estintiva (dell’attività imprenditoriale) propria dell’istituto dello scioglimento e della conseguente liquidazione delle società ex artt. 2448 e sg. c.c. (quale risulta da tutta la disciplina in materia e soprattutto dal combinato disposto degli artt. 2452, 2° comma, e 2278, 1° comma, c.c., nonchè dagli artt. 2453 e 2456 c.c.), anche se poi tale forma di liquidazione e la connessa rappresentanza processuale dei liquidatori, ex artt. 2278 2° comma, e 2310 c.c., sono ovviamente cessate a seguito del sopravvenire dell’amministrazione straordinaria, (così come prescritto dall’art. 200 della legge fallimentare, richiamato dall’art.1, ultimo comma, della legge n.95/1979) confliggono insanabilmente (comprimendone la rilevanza e vanificandola) con la successiva volontà, insita per definizione nella proposizione dei ricorsi in esame (e comunque in essi espressamente dichiarata) di evitare la vendita del ramo di azienda della società capogruppo (o, quanto meno, di procrastinarla, rinviandola a tempi migliori, e modificandone le condizioni giuridiche ed economiche in senso complessivamente piu’ vantaggioso per il "gruppo"), rendendo quindi inconcepibile logicamente ed inammissibile giuridicamente l’individuazione e la sussistenza in capo ad una società in liquidazione che agisce in tale dichiarata qualità, di un vero interesse sostanziale (interesse legittimo) e processuale alla conservazione di tali beni ed all’annullamento dei provvedimenti che ne autorizzano la vendita.

Di guisa che le pretese azionate dalle ripetute società in liquidazione, appunto perchè ed in quanto avanzate in tale dichiarata qualità, e quindi in palese contrasto con la volontà a suo tempo espressa dai soci (con apposita deliberazione assembleare) di procedere, in conseguenza del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2448 c.c., alla liquidazione della società(ed in contrasto, dunque, con la finalità estintiva propria di tale istituto), si rivelano assolutamente immeritevoli di tutela giurisdizionale essendo chiaramente finalizzate alla protezione di un mero interesse di fatto.

3. - Per le considerazioni che precedono, quindi, i ricorsi in esame devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse legittimo e di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti nelle spiegate qualità.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra tutte le parti le spese e gli onorari dei tre giudizi riuniti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. III, riunisce i tre ricorsi indicati in epigrafe e li dichiara inammissibili per carenza di interesse legittimo e di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti nelle spiegate qualità.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nelle Camere di Consiglio del 14 e del 16 dicembre 1998.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Depositata in cancelleria l'1.3.1999.

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