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n. 3-1999 - © copyright.

T.A.R. SICILIA-CATANIA, SEZ. III - Sentenza 25 marzo 1999 n. 427 - Pres. Zingales, Est. Campanella - ROMANO (Avv. Vaccaro) c. Questura di Catania (Avv.ra Stato) - (accoglie).

L'attività di chiromante, cartomante, sensitivo, pranoterapeuta non è di per sè stessa vietata, ma lo è soltanto in quanto è manifestazione di "ciarlataneria", e cioè allorché si identifica nell'impostura e viene esercitata abusando dell'ignoranza, della suggestione e della superstizione altrui, sì da integrare, ove ne sussistano tutti gli elementi caratterizzanti, anche gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 661 c.p. (1).

La chiromanzia, anche se per praticata per fini di lucro, non essendo vietata dall'ordinamento giuridico, può costituire una lecita fonte di reddito patrimoniale di carattere professionale (2).

E' illegittimo un provvedimento con cui il Questore, richiamato l'art. 121 del T.U.L.P.S., ha ordinato ad un chiromante l'immediata cessazione dell'attività abusiva di ciarlatano, con divieto espresso dell'esercizio di propaganda e di ricerca di clientela attraverso la stampa ed il mezzo televisivo e radiofonico, ove l'attività svolta non appaia in concreto diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio.

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(1) Corte d'appello di Milano, 11 aprile 1990.

(2) Cfr. Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza del 30.10.1991.

 

 

N.427/99 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ. III^, COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:

Dr. Vincenzo ZINGALES -Presidente

Dr. Biagio CAMPANELLA -Consigliere, rel.

Dr. Salvatore SCHILLACI -Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.4132/96, proposto da ROMANO Rosina, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giovanni Vaccaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, via Francesco Crispi, n.225;

CONTRO

la Questura di Catania, in persona del Questore pro tempore, e la Prefettura di Catania, in persona del Prefetto pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

per ottenere l'annullamento:

dell'ordinanza datata 14.5.1996, notificata il 3 luglio successivo, con la quale la Questura di Catania ha ordinato alla ricorrente l'immediata cessazione dell'attività abusiva di ciarlatana, con divieto espresso dell'esercizio di propaganda e di ricerca di clientela attraverso la stampa ed il mezzo televisivo e radiofonico;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura e della Questura di Catania;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 26.11.1998 il Consigliere Biagio Campanella; udito: l'avv. Enrico Pistone, per delega dell'avv. Giovanni Vaccaro per la ricorrente; l'avv. dello Stato Raffaela Barone per la Questura resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La sig. Rosina Romano da moltissimi anni svolge l'attività di parapsicologa.

Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Questore di Catania, ritenendo che la sig. Maiorca esercitasse un'attività volta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare l'altrui pregiudizio, la definiva "ciarlatana" e le ordinava l'immediata cessazione dell'attività e di ogni forma di pubblicità relativa.

Avverso tale provvedimento l'interessata propone il ricorso in epigrafe, notificato il 1° ottobre 1996 e depositato il 5 ottobre successivo.

Si deduce:

1)Violazione ed erronea applicazione dell'art.121 del R.D. 18.6.1931, n.773, in relazione all'art.231 del R.D. 6.5.1940 n.635.

Assoluta carenza dei presupposti. Violazione ed errata applicazione dell'art.17 ter n.4 e dell'art.100 R.D. 18.6.1931, n.773; eccesso di potere.

3)Violazione dell'art.3 della legge n.241/90. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione e dell'ingiustizia manifesta.

La Questura e la Prefettura intimate si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

DIRITTO

1)Per motivi di economia processuale, il Collegio ritiene di esaminare subito il motivo di censura con cui si deduce la violazione dell'art.212 del T.U.L.P.S.

Tale motivo di gravame va condiviso.

Anche se la normativa contenuta dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento d'esecuzione non ha subito modificazioni, osserva il Collegio che di essa si possa fornire un'interpretazione obiettiva alla luce del periodo storico attuale, stante anche la recente giurisprudenza tanto del giudice ordinario quanto di quello amministrativo, anche a volere trascurare l'orientamento della stessa Amministrazione centrale del Ministero dell'Interno.

Se la norma del 1931 aveva un interesse da tutelare, questo era in primo luogo quello della popolazione dei centri minori in un'Italia non ancora radicalmente urbanizzata, ad economia a forte prevalenza agricola e soprattutto con un numero altissimo di analfabeti.

Dunque un interesse che risiedeva nella necessaria tutela di quella "credulità popolare", l'abuso della quale veniva nello stesso periodo sanzionato penalmente, con apposito articolo del codice penale tuttora vigente.

Ora, al di là di facili e forse eccessivamente ottimistiche prese di posizione sul venir meno della necessità della tutela della credulità popolare, si deve rilevare come sia cambiato comunque il quadro d'insieme della società italiana nel finire del secolo, come sia diverso oggigiorno l'attività di cartomanti, chiromanti ed astrologi e come si debba intendere la proibizione della ciarlataneria, certamente ben diversa dai girovaghi di paese degli anni trenta (cfr., T.A.R. Liguria, n.37 del 14.2.1997).

L'attività di chiromante-cartomante e di medium (o sensitivo o recettivo), svolta con correttezza e nell'ambito dei limiti delle conoscenze e delle facoltà del soggetto, senza sconfinare in pretese di poteri taumaturgici, che travalichino i valori professionali acquisiti e disciplinati dalle norme positive dello Stato, deve ritenersi, pertanto, lecita e, comunque, indifferente per l'ordinamento giuridico.

Numerose pubblicazioni e trasmissioni radiofoniche e televisive riguardano attività e fenomeni paranormali; quotidiani e settimanali pubblicano regolarmente oroscopi, così come pure quasi tutti le emittenti televisive; diverse hanno perfino istituito un servizio telefonico con gli ascoltatori.

Nè può ritenersi a priori che si tratti di "scherzo" o di "follia", dal momento che non si può negare, allo stato delle attuali conoscenze e sperimentazioni, che altri soggetti, dotati di particolare intuito e sensibilità, siano in grado di comprendere o, quanto meno, di intuire a grandi linee il pensiero il pensiero ed i problemi delle persone che a loro si rivolgono, senza necessità di comunicazione verbale (cfr., sentenza della Corte d'appello di Milano dell'11.4.1990).

In maniera sostanzialmente analoga si è espressa la Corte di Cassazione (con sentenza del 29.1.1986) la quale, dopo aver sostenuto che non esistono norme imperative che fanno divieto di esercitare le attività di astrologo, grafologo, chiromante, veggente ed occultista, in quanto la mancanza dell'esercizio di esse in forma ambulante o girovaga non consente la configurabilità dell'illecito di ciarlataneria (peraltro, depenalizzato), ha affermato che l'esercizio di dette attività non realizza neppure la violazione della norma di ordine civilistico sull'illiceità della causa del contratto per contrarietà al "buon costume" (art.1343 c.c.), che, secondo l'interpretazione costante e universalmente accettata, corrisponde ai principi etico-sociali, suscettibili di mutamenti nel tempo e nello spazio, di una media moralità, indispensabile per la convivenza sociale, ai quali in una determinata epoca informano la loro condotta le persone che intendono honeste vivere.

Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha affermato testualmente: "Non è nè turpe nè immorale la consulenza in materie parapsicologiche che, disancorate da antiche opinioni che la confinavano nell'impostura e nella stregoneria astratta, si rivelano oggi come vere discipline allineate all'evoluzione delle scienze...o che all'inspiegabilità scientifica suppliscono con risultati sorprendenti e positivi per l'applicazione di energie misteriose come, ad esempio, quelle dei medium e dei pranoterapisti.

Tutt'altro che turpi o immorali queste risorse, derivate da studi applicativi di certe scienze o da straordinarie forze individuali, sono ricercate sempre più frequentemente per la soluzione di problemi personali molto spesso di ordine clinico, ai quali per ora la scienza (ufficiale) non ha potuto fornire gli stessi sussidi.

Che tali discipline si siano diffuse fino a interessare la generalità della società è dimostrato dalla costituzione legittima di varie associazioni di categoria..., dalla pubblicazione di libri e riviste periodiche, dall'esistenza di circa settantamila operatori, dal riconoscimento parastatuale della loro utilità collettiva atraverso divulgazione di oroscopi, di esperimenti e di dibattiti nella televisione anche di Stato, nonchè infine nell'iniziativa parlamentare di riconoscimento legislativo, alla stregua di quanto avviene all'estero...con l'istituzione di un albo professionale di consulenti operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia".

Conclusivamente, quindi, l'attività di chiromante, cartomante, sensitivo, pranoterapeuta non è di per sè stessa vietata, ma lo è soltanto in quanto è manifestazione di "ciarlataneria", e cioè allorchè si identifica nell'impostura e viene esercitata abusando dell'ignoranza, della suggestione e della superstizione altrui, sì da integrare, ove ne sussistano tutti gli elementi caratterizzanti, anche gli estremi della contravvenzione prevista dall'art.661 c.p. (cfr., citata sentenza della Corte d'appello di Milano).

Ed è stato anche affermato che la chiromanzia, anche se per praticata per fini di lucro, non essendo vietata dall'ordinamento giuridico può costituire una lecita fonte di reddito patrimoniale di carattere professionale (cfr, Corte di Cassazione-Sez.3^ penale, sentenza del 30.10.1991).

2)Alla luce dei suesposti principi, l'attività svolta dalla sig.ra Romano non appare diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio; conseguentemente, non appaiono sussistere i necessari presupposti perchè essa possa essere ritenuto una "ciarlatana", ossia un'imbrogliona o una truffatrice.

Appare, pertanto, ingiustificato il provvedimento con cui il Questore ha inibito l'esercizio dell'attività in questione.

Indipendentemente dall'esame e dall'eventuale accoglimento dei motivi di censura che possono essere, di conseguenza, "assorbiti", il ricorso va accolto.

3)Quanto alle spese giudiziali, infine, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania, Sez.3^, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, con conseguente annullamento del provvedimento questorile con lo stesso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 novembre 1998.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

Depositata in Segreteria il 25.3.1999.

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