TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. III – Ordinanza 5 giugno 2001 n. 1180 – Pres. Zingales, Est. Burzichelli – Omnitel Pronto Italia s.p.a. (Avv.ti Libertini e Pulvirenti) c. Comune di Catania (Avv. Patanè e Toscano).
Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Stazione radio base per telefonia cellulare - Verifica del rispetto dei limiti - E’ demandata all’Autorità Garante nelle Comunicazioni - Azioni di risanamento - Sono di competenza delle Regioni - Poteri di Comuni - Riguardano la vigilanza sulla corretta allocazione degli impianti ed il rispetto dei criteri urbanistico-territoriali.
Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Stazione radio base per telefonia cellulare - Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco - Adottata sul presupposto della sussistenza di uno stato di grave pericolosità per la salute pubblica - Appare illegittima - Domanda cautelare - Va accolta.
Non sussiste una competenza del Sindaco per quanto concerne la vigilanza, la repressione e il risanamento in materia di campi elettromagnetici, atteso che, ai sensi dell’art. 1 legge n. 249/1997, i tetti delle radiofrequenze compatibili con la salute umana sono fissati dal Ministro dell’Ambiente, d’intesa con il Ministro della Sanità e il Ministro delle Comunicazioni, mentre la verifica sul rispetto dei limiti è demandata all’Autorità Garante nelle Comunicazioni, e le azioni di risanamento sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 2 decreto legge n. 5/2001. La residua competenza del Comune concerne, invece, la vigilanza sulla corretta allocazione degli impianti e sul rispetto dei criteri urbanistico-territoriali.
Appare illegittima e va sospesa una ordinanza contingibile ed urgente con cui (nella specie, ai sensi dell’art. 69 O.R.E.L.), si è ingiunto ad una società di telefonia mobile di modificare l’impianto della stazione radio base per telefonia cellulare sul presupposto della sussistenza di uno stato di grave pericolosità per la salute pubblica, dato che, allo stato, non vi sono prove scientifiche certe per ritenere che il superamento (tra l’altro, nella specie, non esorbitante) dei valori del campo elettromagnetico cagioni un effettivo pregiudizio alla salute.
Visti tutti gli atti di causa e uditi i difensori delle parti all’udienza camerale del 29.5.2001, come da relativo verbale;
Considerato quanto segue:
La ricorrente ha impugnato con il primo gravame il provvedimento del Commissario Straordinario n. 250 del 13.4.2000, con cui, ai sensi dell’art. 69 O.R.E.L., si è ordinato alla Omnitel Pronto Italia di modificare l’impianto della stazione radio base per telefonia cellulare sito in Piazza Verga, 16, sul presupposto della sussistenza di uno stato di grave pericolosità per la salute pubblica.
Con ricorso per motivi aggiunti, la Omnitel ha impugnato la successiva ordinanza sindacale n. 11 di prot. in data 11.1.2001 emanata, ai sensi dell’art. 63 O.R.E.L., sul rilievo che i valori del campo elettromagnetico nell’ambiente circostante non rientravano nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
Occorre premettere che non sussiste una competenza del Sindaco per quanto concerne la vigilanza, la repressione e il risanamento in materia di campi elettromagnetici, atteso che, ai sensi dell’art. 1 legge n. 249/1997, i tetti delle radiofrequenze compatibili con la salute umana sono fissati dal Ministro dell’Ambiente, d’intesa con il Ministro della Sanità e il Ministro delle Comunicazioni, mentre la verifica sul rispetto dei limiti è demandata all’Autorità Garante nelle Comunicazioni, e le azioni di risanamento sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 2 decreto legge n. 5/2001. La residua competenza del Comune concerne, invece, la vigilanza sulla corretta allocazione degli impianti e sul rispetto dei criteri urbanistico-territoriali.
Ciò, in effetti, è condiviso dalla stessa Amministrazione, che, come detto, ha provveduto in entrambi i casi ai sensi dell’art. 69 O.R.E.L..
Deve, però, condividersi la censura della ricorrente sull’insussistenza dei presupposti per procedere con lo strumento con tingibile e urgente, in quanto allo stato non vi sono prove scientifiche certe per ritenere che il superamento (tra l’altro nella specie non esorbitante) dei valori del campo elettromagnetico cagioni un effettivo pregiudizio alla salute. Risponde, quindi, al vero quanto testualmente affermato dalla ricorrente in occasione del primo gravame (: "viene a mancare del tutto il presupposto del pericolo di danno grave alla salute…", "un generico riferimento a studi sul nesso di causalità tra esposizione a campi elettromagnetici e insorgenza di fenomeni patologici non è sufficiente") e in occasione del ricorso per motivi aggiunti (:"i dati in possesso del Comune sono significativamente inaffidabili"). E non potrebbe che essere così a meno che il Comune di Catania non sia in possesso di dati allo stato ignoti, alla comunità scientifica internazionale.
Ciò consente di prescindere dagli ulteriori aspetti della questione e, in particolare, dalle censure sollevate dalla ricorrente sui vizi dell’istruttoria procedimentale in occasione di entrambe le determinazioni impugnate.
E’ evidente, poi, che sussiste, nella specie, il pregiudizio grave e irreparabile, atteso che il provvedimento impugnato compromette un’iniziativa imprenditoriale di particolare rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania:
1) sospende i provvedimenti impugnati;
La presente ordinanza sarà eseguita dall’autorità Amministrativa e viene depositata in Segreteria, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 29.5.2001.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
Depositata il 5 giugno 2001.