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n. 10-2001 - © copyright.

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. III – Sentenza 13 settembre 2001 n. 1650Pres. Zingales, Est. Messina – Cardiomed s.r.l. (Avv. Cannata) c. Azienda Policlinico Universitario di Messina (Avv.ra Stato).

Giurisdizione e competenza - Giurisdizione esclusiva del G.A. - In materia di servizi pubblici - Ex art. 33 D.L.vo n. 80/1998 - Controversie promosse dai fornitori dei beni senza i quali l’erogazione del servizio non sarebbe possibile - Vi rientrano.

Una volta accolta una eccezione lata e funzionale di servizio pubblico, che ricomprende gli aspetti della complessiva organizzazione, anche economica, dell’amministrazione, deve ritenersi che rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 33 del D.L.vo n. 80/1998, anche un controversia riguardante l’approvvigionamento di materiale occorrente per lo svolgimento del servizio pubblico promossa dai fornitori di beni senza i quali l’erogazione del servizio non sarebbe possibile (1).

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(1) Come si dà atto lealmente nella motivazione della sentenza in rassegna, opposto è l’avviso espresso in proposito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza 30 marzo 2000 n. 71, in questa rivista Internet, pag. http://www.giustamm.it/ago1/casssu_2000-71.htm  hanno affermato la giurisdizione dell'A.G.O. in materia di crediti vantati da aziende farmaceutiche.

V. anche Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, ordinanza 30 marzo 2000 n. 1, ivi, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cdsadplen_2000-1o.htm , che afferma la giurisdizione del G.A. per crediti vantati dai farmacisti.

Sulla giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici v. da ult. Orientamenti giurisprudenziali in tema di giurisdizione (a cura della Società italiana avvocati amministrativisti – sezione della Sicilia orientale) - Parte I - I servizi pubblici, in questo numero della rivista, pag. http://www.giustamm.it/articoli/societa_giurisdizione.htm

 

 

Avverso

La mancata liquidazione di somme dovute alla ricorrente e per il pagamento delle stesse;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dott. Rosalia Messina;

Uditi, alla pubblica udienza del 29 giugno 2000, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso all’esame la società Cardiomed S.r.l. espone di essere creditrice di somme nei confronti dell’Azienda Policlinico Universitario di Messina per un ammontare di lire 49.527.132, per aver fornito alla stessa materiali sanitari.

L’amministrazione si è costituita in resistenza.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2000 il ricorso in epigrafe è stato tratto in decisione.

DIRITTO

1. Il collegio, pur in assenza di eccezione sul punto, preliminarmente, a fini di chiarezza (soprattutto in questa fase iniziale di applicazione delle disposizioni che hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nuove materie), dedica qualche riflessione alla questione della appartenenza della controversia alla giurisdizione di detto giudice.

La fattispecie – credito vantato dalla società ricorrente nei confronti dell’Azienda Policlinico universitario di Messina per fornitura di materiale sanitario vaio – ricade, ad avviso del collegio nell’ambito di applicazione dell’art. 33, comma 2, lett. e), D.L.vo n. 80/1998, come modificato dall’art. 7 L. n. 205/2000, che ha reintrodotto la "nuova" giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo già prevista e delineata dal citato art. 33, che poi la Corte costituzionale, con sent. n. 292/2000, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.

La lettera e) del comma 2 del ripetuto art. 33 fa riferimento alle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e delle pubblica istruzione (la norma prevede alcune ipotesi di deroga alla giurisdizione esclusiva onnicomprensiva del giudice amministrativo in materia, che qui non rilevano).

Diventa dunque fondamentale disegnare i contorni del "pubblico servizio".

In proposito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nell’ordinanza n. 1 del 30 marzo 2000, ha avuto modo di rilevare che "la evoluzione alla giurisdizione amministrativa delle tre materia previste dagli artt. 33 e 34 del D.L.vo n. 80/1998 (rispettivamente, i servizi pubblici, l’urbanistica e l’edilizia) comporta che il giudice amministrativo – tranne le eccezioni espressamente previste – conosca di tutti i diritti assoluti e relativi, anche di quelli di credito, e possa condannare la pubblica amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre al risarcimento del danno causato dall’inadempimento". Applicando questo criterio, l’ordinanza appena citata ha superato la tesi che ricostruisce il rapporto tra titolari di farmacie e servizio sanitario in chiave privatistica, e ha individuato una stretta connessione fra i diritti di credito (pecuniari) dei farmacisti e l’interesse pubblico alla corretta e funzionale organizzazione e gestione del servizio farmaceutico, con importanti effetti riflessi sulla regolare distribuzione dei farmaci agli assistiti.

In altre parole, tutta l’amministrazione pubblica è al servizio della collettività, e perciò tutta l’organizzazione amministrativa – pubblici uffici, ma anche strutture private connesse a pubblici uffici ai fini dell’assolvimento di pubbliche funzioni o dell’erogazione di pubblici servizi – rientra nell’ambito del pubblico servizio.

Una eccezione assai ampia di servizio pubblico si ritrova anche nell’ordinanza 8 maggio 2000 del Tribunale di Roma, che, richiamando la c.d. nozione oggettiva, vi ricomprende tutte le attività svolte da qualsivoglia soggetto, riconducibili ad un ordinamento di settore, sottoposte cioè al controllo, vigilanza o a mera autorizzazione da parte di un’amministrazione pubblica (nozione richiamata anche dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato, 12 marzo 1998, n. 30).

Non ignora il collegio che, a fronte di siffatte ricostruzioni del pubblico servizio, che la giurisprudenza ha formulato in relazione a fattispecie diverse da quelle oggetto del ricorso – crediti inadempiuti vantati dai farmacisti vero le A.u.s.l. per forniture di farmaci o di prodotti sanitari – l’apposta soluzione è stata seguito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 71/2000) proprio con riferimento alla specifica fattispecie di cui trattasi.

Le Sezioni unite hanno considerato il rapporto fra casa farmaceutica e A.u.s.l. come vicenda che rimane "a monte" del sistema organizzativo del Servizio sanitario nazionale; in sostanza, l’approvvigionamento di materiale occorrente per lo svolgimento del servizio pubblico rimarrebbe a monte del servizio pubblico stesso, di tal che, secondo la pronuncia di cui trattasi, la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario.

La distinzione su cui si basa la soluzione ora descritta è, ad avviso del collegio, molto sottile ed opinabile. Le stesse ragioni di pubblico interesse invocate dall’Adunanza plenaria a sostegno della nozione "estesa" di pubblico servizio, a ben vedere, militano anche in favore della ricomprensione dei rapporti che la Cassazione definisce "a monte" del servizio pubblico nell’ambito di quest’ultimo; una scorretta questione dei rapporti patrimoniali con i fornitori dei materiali necessari all’erogazione del servizio sanitario può parimenti riflettersi sulla funzionalità del servizio pubblico non meno di quanto possa avvenire a causa di una scorretta questione dei rapporti patrimoniali "a valle", cioè di quelli con gli intermediari della gestione del servizio.

Il collegio ritiene, in definitiva, che la coerenza impone, una volta accolta l’eccezione lata e funzionale di servizio pubblico, di privilegiare gli aspetti della complessiva organizzazione, anche economica, dell’amministrazione, ricomprendendovi i rapporti con i fornitori di beni senza i quali l’erogazione del servizio non sarebbe possibile.

2. Nella fattispecie, indubbio è il collegamento fra il rapporto di credito/debito intercorrente fra la società ricorrente e l’azienda intimata, poiché dall’esame della documentazione allegata al ricorso (fatture commerciali) si evince con chiarezza che il materiale a fronte della fornitura del quale la p.a. è obbligata a corrispondere le somme oggetto della presente controversia è materiale necessario all’espletamento del pubblico servizio assistenziale da parte dell’Azienda Policlinico Universitario di Messina.

3. Il ricorso appare meritevole di adesione, in assenza, per altro, di qualsivoglia contestazione da parte dell’amministrazione – come già detto, non costituitasi – sull’an debeatur e sul quantum debeatur.

Pertanto, esso deve essere accolto, e di conseguenza deve essere dichiarato il diritto della società ricorrente ad ottenere dall’Azienda Policlinico Universitario di Messina la somma di lire 49.527.132, oltre interessi legali fino alla effettiva corresponsione, e condanna della medesima azienda ad effettuare il pagamento delle somme appena indicate in favore della società creditrice.

Spese, competenze ed onorari, a carico, come di regola, della parte soccombente, vengono liquidati in dispositivo, secondo nota spese allegata al ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. III9 – accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto:

- dichiara il diritto della società Cardiomed s.r.l. alla corresponsione, da parte della Azienda Policlinico Universitario di Messina, delle somme indicate in motivazione;

- condanna inoltre l’amministrazione a corrispondere alla società ricorrente la complessiva somma di lire 3.101.000 (tremilionicentounomila), di cui lire 241.000 (duecentoquarantunomila) per spese, lire 960.000 (novecento sessantamila) per competenze, lire 1.960.000 (unmilionenovecentosessantamila) per onorario, come da nota spese allegata al ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 giugno 2001.

Il Presidente

L’estensore

Depositata il 13 settembre 2001.



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