T.A.R. SICILIA-CATANIA, SEZ. III - Decreto presidenziale 22 maggio 1999 n. 6.
Giustizia amministrativa - Nomina di un curatore speciale - Applicabilità.
Nel processo amministrativo trovano applicazione analogica le norme del codice di procedura civile che non siano incompatibili con caratteri peculiari della giustizia amministrativa. In particolare, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale può disporre, con decreto, ai sensi degli artt. 78, 79 e 80 cod. proc. civ., la nomina di un curatore speciale ad una società commerciale nel caso di conflitto di interessi tra detta persona giuridica ed il suo legale rappresentante al fine di proporre ricorso giuridizionale (1).
-------------------
(1) V. sul punto la nota dell'Avv. NICOLO' D'ALESSANDRO, La nomina di curatore speciale, riportato dopo il testo del decreto.
TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. III
Decreto Presidenziale n. 6/99
(omissis)
IL PRESIDENTE
VISTA l’istanza in data 20.5.1999, depositata in pari data presso la Segreteria di questo Tribunale, con la quale i sig.ri (omissis), quali soci proprietari della "Z. S.p.A.", in amministrazione straordinaria in base al D.M. 24.10.1996, a sua volta controllante il 96,37% della "F.C. S.p.A.", nonche’ quali soci proprietari (alcuni di essi) della "F.I. .S.p.A.", in amministrazione straordinaria in base al D.M. 30.12.1996, a sua volta controllante il residuo 3,63% della " F. C. S.p.A.", in amministrazione straordinaria in forza del D.M. 26.3.1996, nonche’ gli stessi C. G. e C. P., quali liquidatori pro - tempore della "Z. S.p.A.", rappresentati e difesi dall’Avv. Carmelo Assennato, e presso il di lui studio elettivamente domiciliati in Catania, Viale Ruggero di Lauria 29, giusta procura a margine della predetta istanza, hanno chiesto che il Presidente del T.A.R. adito disponga con proprio Decreto, emesso, in virtu’ del combinato disposto dell’art. 78 comma II e dell’art. 80 C.P.C., assunte le opportune informazioni, la nomina di un curatore speciale al fine di consentire la tempestiva proposizione di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento del 31.3.1999, il cui contenuto è ignoto, col quale il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ha ritenuto di autorizzare il Commissario Straordinario pro tempore della S.p.A. F. C. in Amministrazione Straordinaria, a tenore dell’annunzio su sua richiesta pubblicato sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" del giorno 13.4.1999, "a svolgere trattativa privata con tutti i soggetti interessati all’acquisizione del ramo aziendale della F. C. S.p.A. in A.S. relativo alla attivita’ caratteristica di costruzioni edili nel campo delle opere pubbliche", da concludersi nel termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione; riservando di dare "notizie sul complesso aziendale, sui termini della vendita e sui requisiti essenziali dell’offerente", "dopo aver preso accordi esclusivamente con il Commissario e con i Coadiutori", (si ignora quando e da chi nominati); nonche’ contro tale bando di vendita ed ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
VISTO il decreto in data 20.5.1999 (apposto sul fascicolo della predetta istanza) col quale il Presidente del T.A.R. Sicilia - Catania ha assegnato "per competenza" la trattazione dell’affare al Presidente di questa 3^ Sezione;
VISTO l’art. 78, 2° comma, c.p.c. il quale stabilisce che "si procede altresi’ alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante";
VISTO l’art.79, 1° comma, c.p.c. il quale cosi’ dispone: "La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente puo’ essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo’ essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche’ dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante";
VISTO l’art.80 c.p.c. il quale cosi’ dispone:
"L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone... al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa".
"Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinche’ provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta";
CONSIDERATO che le norme del codice di procedura civile devono ritenersi applicabili nel processo amministrativo non solo quando siano richiamate dalle disposizioni regolatrici di quest’ultimo, ma anche per analogia, dato che il diritto processuale amministrativo costituisce un diritto speciale (e non eccezionale) nel piu’ ampio sistema del diritto processuale generale, e dato che il codice di procedura civile costituisce in gran parte una legge generale contenente i principi fondamentali di ogni processo (cfr., fra le tante, A.P. 8.4.1963, n.6, C.S., V, 25.10.1963, n.894, C.S., VI, 10.6.1977, n.588, C.S., VI, 3.7.1981, n.342, T.A.R. Toscana, 30.9.1981, n.532, T.A.R. Lazio - Latina, 12.3.1982, n.124); e che, pertanto, anche la richiamata normativa di cui agli artt. 78 e sg. c.p.c. sulla nomina di un curatore speciale deve ritenersi indubbiamente applicabile nel processo amministrativo, come peraltro gia’ affermato con la sentenza di questa 3^ Sezione n.298 del 1° marzo 1999 (punto 2.3 della motivazione), resa nei confronti delle stesse parti odierne istanti e delle medesime Amministrazioni che esse intendono nuovamente convenire in giudizio davanti a questo T.A.R. per l’annullamento dei provvedimenti amministrativi sopra indicati;
CONSIDERATO ancora, in proposito, che l’istituto del curatore speciale ex art. 78, 2° comma, c.p.c. ha validita’ generale e comprende tutti i casi in cui vi sia un contrasto tra un centro autonomo di interessi, ancorche’ non dotato di personalita’ giuridica, ed il suo rappresentante, (cfr., fra altre, Cass., 20.11.1992, n.12398, e 10.3.1995, n.2800), e quindi, ovviamente, anche in tutte le ipotesi di contrasto di interessi (come nella specie) fra gli organi delle procedure concorsuali e le imprese commerciali ad esse sottoposte;
RITENUTO che, nella fattispecie in esame, sussiste indubbiamente il presupposto del "conflitto d’interessi col rappresentante" contemplato dal ripetuto art.78, 2° comma, c.p.c., cosi’ come precisato nella gia’ menzionata sentenza n.298/1999 di questa 3^ Sezione;
RITENUTO, pertanto, che l’istanza di cui trattasi deve essere accolta, senza che occorra procedere ad assumere "le opportune informazioni" alle quali accenna l’art.80, 2° comma, c.p.c., posto che tale attivita’ per cosi’ dire istruttoria puo’ e deve essere svolta - per l’elementare principio di economia processuale ricavabile anche dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonche’ dall’art. 187, 1° comma, c.p.c., in base al quale il giudice puo’ decidere "se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova" - soltanto nelle ipotesi in cui cio’ risulti assolutamente necessario al fine di acquisire agli atti gli elementi che comprovino in punto di fatto la sussistenza effettiva dei presupposti contemplati nelle due diverse categorie di ipotesi previste dall’art. 78 c.p.c. (mancanza della persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, unitamente alle ragioni di urgenza: 1° comma; conflitto di interessi col rappresentante: 2° comma) per la nomina del curatore speciale, e che nella specie la sussistenza concreta del conflitto di interessi non soltanto risulta comprovata dalla documentazione prodotta, ma era stata gia’ precedentemente configurata ed affermata proprio da questa 3^ Sezione con la ripetuta sentenza n.298/1999;
RILEVATO, infine, che non occorre disporre la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero come previsto dall’art.80, 2° comma, c.p.c., posto che tale incombente, come risulta chiaramente dal tenore di tale disposizione, riguarda soltanto l’ipotesi di cui al 1° comma dell’art. 78 c.p.c.;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata istanza ex art. 78, 2° comma, e sg., c.p.c., nominando nell’interesse della F. C. S.p.A., della Z. S.p.A. e della F.IT. S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria in base alla L. 3.4.1979, n.65, un curatore speciale nella persona del Prof. Avv. VINCENZO DI CATALDO, con studio in Catania, Viale XX Settembre, 43, al fine di consentire la tempestiva proposizione di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento del 31.03.1999, il cui contenuto è ignoto, col quale il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ha ritenuto di autorizzare il Commissario Straordinario pro tempore della S.p.A. F. C. in Amministrazione Straordinaria, a tenore dell’annunzio su sua richiesta pubblicato sul quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" del giorno 13.04.1999, "a svolgere trattativa privata con tutti i soggetti interessati all’acquisizione del ramo aziendale della F. C. S.p.A. in A.S. relativo alla attivita’ caratteristica di costruzioni edili nel campo delle opere pubbliche", da concludersi nel termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione; riservando di dare "notizie sul complesso aziendale, sui termini della vendita e sui requisiti essenziali dell’offerente", "dopo aver preso accordi esclusivamente con il Commissario e con i Coadiutori",( si ignora quando e da chi nominati); nonche’ contro tale bando di vendita ed ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Il presente decreto viene depositato presso la Segreteria del Tribunale, che provvedera’ a darne immediata comunicazione alle parti istanti al loro domicilio eletto in Catania, Viale Ruggero di Lauria, 29, presso lo studio dell’Avv. Carmelo Assennato, nonche’ al curatore speciale Prof. Avv. Vincenzo Di Cataldo, presso il suo studio, in Catania, Viale XX Settembre, 43.
Catania, 22 maggio 1999
IL PRESIDENTE
(Dott.Vincenzo ZINGALES)
(1) NICOLO' D'ALESSANDRO, La nomina di curatore speciale.
Con decreto n° 6 del 22 maggio 1999 il Presidente della III Sezione interna del TAR Catania, sezione staccata del TAR Sicilia, ha disposto la nomina di un curatore speciale ad una Società per azioni in amministrazione straordinaria "al fine di consentire la tempestiva proposizione di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento ..., il cui contenuto è ignoto, con il quale il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato" ha autorizzato il Commissario straordinario a vendere a trattativa privata un ramo dell'azienda.
Il decreto dispone, in calce, la comunicazione alle parti istanti ed al curatore speciale nominato.
Il provvedimento giudiziario in esame espone nel dettaglio l'intero iter logico giuridico seguito per giustificare, da una parte, in linea di principio, l'applicazione dell'istituto della nomina del curatore speciale al processo amministrativo e, dall'altra parte, la sussistenza di tutti presupposti previsti dagli artt. 78, 79 e 80 del cod. proc. civ. perché possa giungersi all'emanazione del decreto di nomina del curatore speciale.
Infatti il decreto presidenziale n° 6/99 espressamente richiama la tralatizia giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi i quali, costantemente, hanno ribadito che le norme del codice di procedura civile (specie quelle del libro primo) sono applicabili al processo amministrativo che non costituisce un diritto processuale eccezionale ma soltanto speciale il quale si inserisce a pieno titolo nel sistema del diritto processuale generale disciplinato, in via primaria, dal codice di rito.
Il decreto del Presidente della III sez. del TAR catanese da conto, inoltre, della presentazione dell'istanza da parte di soggetti qualificati e della oggettiva sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi tra il legale rappresentante e il corpo sociale proprietario dell'azienda.
Il decreto che si annota, al di la della peculiare e pressoché irripetibile contingenza da cui ha tratto causa, è di estremo interesse per la soluzione data a meno evidenti problemi posti dall'applicazione degli articoli 78, 79 e 80 del cod. proc. civ. nel processo amministrativo.
1) In primo luogo l'art. 80 cod. proc. civ., al primo comma, prevede che l'istanza deve essere presentata, nel caso di Giudice non monocratico, "al Presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa".
Da ciò deriva che, per i giudizi da proporsi avanti all'A.G.O. il ricorso va presentato al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello e, al Primo Presidente della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 20.11.1992 n° 12398). L'ordinamento della giustizia Amministrativa è, invece, come noto strutturato per Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato. Ma i tribunali regionali, a volte, sono dotati di sezioni staccate e il Consiglio di Stato ha un omologo nel Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Pur non potendo dare soluzioni al problema in questa sede, è da porre in evidenza che, in dipendenza della maggiore o minore autonomia che si intende riconoscere al Consiglio di Giustizia Amministrativa, rispetto al Consiglio di Stato, ed alle Sezioni Staccate rispetto alle Sedi Regionali dei TAR l'istanza di nomina del curatore speciale deve essere presentata al Presidente del Consiglio di Stato, anche per i giudizi da proporre avanti al Consiglio Siciliano ovvero al Presidente di quest'ufficio, al Presidente del TAR Regionale, anche per i giudizi da proporre avanti alla Sezione Staccata ovvero al Presidente della Sezione Staccata del TAR.
La soluzione praticata nella vicenda all'esame è stata quella di ritenere rituale la presentazone del ricorso al Presidente della Sezione Staccata. Quest'ultimo, poi, con decreto del 20.5.1999, ha assegnato la trattazione dell'affare al Presidente della III Sezione interna.
2) Un secondo punto qualificante del decreto è quello della mancata assunzione delle opportune informazioni che, l'art. 80 cod. proc. civ., secondo comma, prevede che debbano essere acquisite anteriormente all'emanazione del decreto.
Anche qui è da notare una precisa scelta di campo in quanto la norma prevede che "Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le parti interessate, provvede con decreto.". L'acquisizione di informazioni, pertanto, a differenza dell'audizione delle parti, costituisce un presupposto, apparentemente, indefettibile del decreto di nomina del curatore speciale.
La soluzione praticata è stata quella di ritenere che sussistendo la prova documentale (per i documenti prodotti unitamente al ricorso ex art. 80 cod. proc. civ. e per una precedente decisione dello stesso Giudice sulla questione controversa che -è facile immaginare- sia stata, altresì, prodotta) non fosse necessario acquisire ulteriori informazioni. La soluzione è francamente da condividere, oltre che per le perspicue considerazioni formulate nel decreto anche per la maggior valenza che -in linea generale- è riconosciuta alla prova documentale rispetto a quella testimoniale (arg. ex art. 2721 cod, civ.) cui sono da equipararsi le "informazioni".
3) Un terzo elemento che non può non ritenersi voluto dall'estensore del decreto è la mancata comunicazione al pubblico ministero, espressamente prevista dalla legge, "affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta" e non effettuata.
Le ragioni ipotizzabili della omessa comunicazione sembrano poter essere due:
l'aver ritenuto, nell'ottica di una applicazione solo "analogica" e non diretta delle norme di rito, non estensibile tale statuizione al processo amministrativo;
l'aver ritenuto che, nella fattispecie concreta, non sussistessero spazi di azione per il Pubblico Ministero in quanto la persona giuridica era già dotata di normale rappresentanza (seppure nelle vesti di un Commissario straordinario).
Anche quì la questione è spinosa e di non facile soluzione:
se la previsione dell'art. 80, 2° comma, fosse da correlarsi necessariamente agli artt. 69 e 70 del cod. proc. civ., i quali prevedono l'intervento del pubblico ministero nei giudizi riguardanti lo stato e la capacità delle persona, a ben ragione la previsione di cui si discute dovrebbe ritenersi inapplicabile al processo amministrativo;
se, invece, la previsione del 2° comma dell'art. 80 cod. proc. civ., dovesse essere ritenuta una norma con valenza autonoma ex se indirizzata a consentire al pubblico ministero di venire a conoscenza di fattispecie in cui può rendersi necessario promuovere la costituzione della normale rappresentanza del soggetto che, in ipotesi, ne difetta, non si ravvedono ragioni di principio per non consentirne l'applicazione anche nel processo amministrativo ed in qualsiasi altro procedimento avanti a giudizi diversi da quello ordinario.
4) Un ultimo punto è da porre in evidenza. La nomina del curatore speciale è volta ad attribuire al soggetto che ne sia privo per incapacità, conflitto di interessi, ovvero assenza o impedimento fisico del rappresentante, un curatore speciale (cioè un distinto soggetto) con l'unico compito di formare esso la volontà del soggetto "curato" o "indifeso" e, quindi, capace di valutare se promuovere o meno l'azione giudiziaria se resistere o meno all'azione promossa ex adverso. In definitiva il decreto di nomina del curatore speciale è volto esclusivamente a valutare la ricorrenza delle condizioni di legge per fornire al "curato" qualcuno che possa formare la consapevole e motivata volontà di curarne la difesa in giudizio ma non può estendersi fino al punto di formare la volontà del "curato" statuendo che compito del curatore è senz'altro quello di promuovere il giudizio o di resistervi..
I PRECEDENTI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Lo stesso Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con decreto presidenziale n° 5 del 29.4.1995 (sez. int. II), aveva provveduto su analoga richiesta di nomina di curatore speciale; quella volta regettandola.
La fattispecie del 1995 non ha, dal punto di vista sostanziale, elementi in comune con quella decisa con decreto n° 6/99 ma è importante esaminarla sia perché a differenza del più recente decreto affronta la questione della nomina del curatore speciale all'ente pubblico sia perché della vicenda ha avuto, poi, modo di occuparsene il giudice d'appello con l'unica decisione (per quanto consta) in materia.
Con il ricorso per nomina di curatore speciale del 1995 si ipotizzava la sussistenza del conflitto di interesse tra il Sindaco, legale rappresentante del Comune resistente in un giudizio elettorale volto ad inficiare l'elezione del consiglio comunale, e l'Ente comune e ciò in quanto il Sindaco, che avrebbe dovuto sostenere in giudizio le ragioni dell'ente era stato capolista del raggruppamento politico soccombente nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e (sostanziale) ricorrente.
Il Presidente della II Sezione interna del TAR Catania, con il decreto n° 5/1995 rigettava il ricorso ritenendo che i soggetti che avevano chiesto la nomina del curatore speciale, essendo già parti costituite nel processo (controinteressati) con poteri processuali maggiori di quelli dell'Amm.ne resistente non avessero interesse a proporre il ricorso per promuovere la nomina di un curatore speciale.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con sentenza n° 195 del 17.1/31.5.1996, confermava, ma con diversa motivazione, la decisione di rigetto affermando che nel caso particolare non sussisteva il conflitto di interessi tra ente rappresentato e legale rappresentante che deve ritenersi sussistente, per giustificare la nomina di un curatore speciale "allorché sussistono corposi interessi sostanziali, prevalentemente di natura patrimoniale".
Ai provvedimenti giudiziari richiamati può riconoscersi una valenza paradigmatica perché:
ammettono pacificamente che l'istituto del curatore speciale possa applicarsi anche nel processo amministrativo;
riconoscono che l'istituto può trovare applicazione non solo a vantaggio della parte privata ma anche nell'interesse degli Enti pubblici;
delimitano l'ipotesi del conflitto al caso di corposi interessi sostanziali prevalentemente (ma non solo, sembra di poter aggiungere).di natura patrimoniale
IL PUNTO DI VISTA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Un ulteriore (e, forse, anch'esso unico) precedente della Corte di Cassazione è costituito dalla sentenza (Sez. Lav.) n° 618 del 30.1.1990. Esso è di estremo interesse per chiarire i profili sostanziali dell'istituto di nomina di curatore speciale anche nei confronti di enti pubblici.
Recita la massima della decisione: "Nel caso di controversia di lavoro instaurata contro un ente pubblico, di cui sia rappresentante legale una persona avente con l'attore un rapporto di stretta parentela (nella specie, il fratello) sussiste una situazione di conflitto di interessi (accertabile, d'ufficio e con indagine di fatto, anche dalla corte di cassazione) che comportando l'invalidità della rappresentanza processuale dell'ente è ostativa alla costituzione di un valido rapporto processuale tra lo stesso ente ed il lavoratore che lo ha convenuto in giudizio; detta situazione, ancorché solo potenziale, va rimossa in via preventiva, indipendentemente dalla sussistenza o no di sintomi indicativi dell'effettività del conflitto stesso."
Di ancor maggiore interesse è l'approfondita motivazione con la quale si chiarisce:
"Occorre muovere dalla considerazione che l'art. 78 c.p.c. (nomina del curatore speciale alla parte che difetti di capacita' o di rappresentanza processuale o che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante) si inquadra nel piu' generale principio imperativo del diritto inviolabile di difesa in giudizio (art. 24 Cost.), diritto che sarebbe evidentemente vanificato per alcune categorie di soggetti (tra i quali interessano ai fini di causa - quelli di creazione giuridica quali gli enti privati o pubblici) che, dovendo operare concretamente per mezzo di soggetti fisici, potrebbero essere strumentalmente utilizzati da questi ultimi per il loro esclusivo interesse in danno dei primi. Da cio' discende la necessita' di una valutazione preventiva (delle stesse parti, prima dell'inizio dell'azione o della difesa giudiziaria, ovvero del giudice, in caso di inerzia delle parti, attraverso la verifica della regolarita' della costituzione di esse e l'invito alla regolarizzazione, se possibile, a norma dell'art. 182 c.p.c.) delle situazioni che, incidendo negativamente sulla possibilita' di esercitare con reale efficacia il diritto inviolabile di difesa, possano rendere puramente fittizio il dibattito giudiziario e ridurre al tempo stesso la sovrana potesta' giurisdizionale dello Stato a mezzo potenziale di attuazione di fini illeciti.
Tale esigenza e' poi particolarmente pressante quando parte sostanziale (in possibile conflitto di interessi col suo rappresentante) sia un ente pubblico, i cui fini rientrano per definizione ed in senso allargato fra quelli di soddisfacimento degli interessi generali.
A garanzia della effettivita' e genuinita' del dibattito giudiziario, in tali casi, non puo' esservi che la rimozione di ogni situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale, che per esser tale non e' pero' meno concreta, se deve aver senso la verifica preventiva della inesistenza del conflitto stesso a salvaguardia della esistenza e validita' del rapporto processuale.
Posto in tale logica, il problema della sussistenza del conflitto nel caso di specie, in cui l'ente pubblico convenuto gestisce la lite (in primo grado) rappresentato dal fratello dell'attore, in una controversia caratterizzata dalla possibilita' del convenuto di articolare la propria difesa entro larghissimi margini di discrezionalita', tali da favorire l'avversario anziche' giovare a se' stesso, non puo' che ricevere risposta positiva.
Il sistema stesso delle incompatibilita' amministrative nell'esercizio delle concrete funzioni (quali ad esempio quelle previste dall'art. 279 del t.u.l.c.p.R.D. 3.3.1934 n. 383, dall'art. 27 R.D. 10.3.1904 n. 108), ponendo limitazioni e divieti nel compimento di determinate attivita' pubbliche proprio a causa dell'esistenza di specifici rapporti di parentela o affinita' con determinati soggetti; cosi' come del resto il sistema delle incompatibilita' del giudice civile e penale per motivi - stabiliti preventivamente ed in via assoluta dalla legge - attinenti a rapporti del genere con alcuna delle parti in causa; stanno certamente a denotare una presunzione legale di prevalenza dell'interesse "proprio" (in caso non solo strettamente personale, ma comprensivo di quello mediato del congiunto) su quello dell'ente o della funzione pubblica per cui apparentemente si opera, prevalenza sufficiente a realizzare - nel caso dell'esercizio dell'azione o della difesa in giudizio - il conflitto di interessi impeditivo di una valida rappresentanza processuale.
Conclude la decisione, affermando che il conflitto di interessi non rimosso incide "sulla validita' della rappresentanza processuale" e "l'accertamento della sua sussistenza va compiuto, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione, giudice del fatto in tema di "error in procedendo".
Le considerazioni formulate dalla Corte di Cassazione chiariscono diversi punti.
Oltre a riconoscere pienamente l'applicabilità dell'istituto della nomina del curatore speciale agli enti pubblici, individuano sia il referente costituzionale dell'istituto che le conseguenze cui conduce la omessa rimozione del conflitto di interessi tra legale rappresentante ed ente: la invalidità del rapporto processuale.
CONCLUSIONI
Alcune sintetiche conclusioni possono trarsi:
la nomina del curatore speciale è istituto applicabile nel processo amministrativo senza necessità di particolari adattamenti delle previsioni degli artt. 78, 79 e 80 cod. proc. civ.;
il curatore speciale può essere nominato sia nell'interesse di una parte privata che di una parte pubblica;
la omessa nomina di un curatore speciale, nel caso di conflitto di interessi tra rappresentate e rappresentato, invalida lo stesso rapporto processuale;
l'istanza di nomina di curatore speciale può essere ritualmente presentata al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, ancorché, Presidente di una Sezione Staccata, a fortiori può essere ritualmente proposta al Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Non pochi, però, i dubbi che residuano.
Della comunicazione del decreto di nomina del curatore speciale al Pubblico Ministero si è accennato.
Tale problema potrebbe necessitare di un adattamento al diritto amministrativo sostanziale.
Nel caso di nomina di curatore speciale ad una parte privata non appaiono sussistere ragioni tali da impedire la comunicazione al Pubblico Ministero.
Nei riguardi di un ente pubblico il potere di promuovere la valida costituzione della legale rappresentanza non è attribuito al Pubblico Ministero ma normalmente sussiste un potere di intervento sostitutivo da parte dell'Ente cui è attribuita la vigilanza; nell'ipotesi di nomina di curatore speciale ad ente pubblico per conflitto di interesse tra rappresentante ed ente o perchè privo di legale rappresentante (si pensi ad una piccola IPAB) pertanto la comunicazione del decreto di nomina del curatore speciale potrebbe essere trasmessa all'Ente che esercita il controllo sull'Ente gravato da conflitto o privo di legale rappresentante analogamente a quanto disciplinato dall'art. 87 del reg. proc. avanti al C. di S. (R.D. 642/1907) in materia di giudizio di ottemperanza..
Nicolò D'Alessandro