TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. DI PARMA - Sentenza 25 ottobre 2001 n. 882 - Pres. Cicciò, Est. Di Benedetto - Castello di Felino s.r.l. (Avv. Sgroi) c. Regione Emilia Romagna (n.c.) e Camera di commercio di Parma (n.c.) - (accoglie).
Concorso - Domanda - Modalità di invio - Previsione del bando che impone, a pena di esclusione, l’invio della domanda mediante raccomandata a.r. e non mediante raccomandata semplice - Illegittimità - Ragioni.
E’ da ritenere illegittima - per illogicità ed inutile aggravio del procedimento a carico degli interessati - una clausola di un bando (nella specie, per la concessione di contributi pubblici) che prevede, a pena di esclusione, l’invio delle domande con raccomandata con avviso di ricevimento e non tramite semplice raccomandata, atteso che l’avviso di ricevimento costituisce un mero elemento di prova dell’avvenuto invio, a favore dell’istante, ma nulla muta, dal punto di vista dell’Amministrazione, per quanto concerne la sicurezza del mezzo postale prescelto (1).
L’avviso di ricevimento può consentire più facilmente all’interessato di provare, com’è suo onere, di avere presentato la domanda; tuttavia, ove non sorga detta questione, l’invio attraverso una mera raccomandata è da ritenere idoneo e sufficiente, onde l’invio di una raccomandata con a.r., può costituire una facoltà per i privati per adempiere al suddetto onere, ma non un obbligo, a pena di esclusione (alla stregua del principio il T.A.R., constatato peraltro che non era in contestazione il fatto che la domanda era stata in effetti ricevuta dall’Amministrazione, ha ritenuto illegittima nella specie non solo la previsione del bando che comminava l’esclusione nel caso in cui la raccomandata non fosse stata inviata con avviso di ricevimento, ma anche, in via derivativa, il conseguente provvedimento che, in applicazione di detta clausola del bando, aveva in concreto disposto l’esclusione).
-------------------------------
(1) Sulle conseguenze che si producono nel caso di mancata ricezione delle domande di concorso v. da ult. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 3 luglio 2001 n. 3668, con nota di G. VIRGA, in questa rivista n. 7/8-2001, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cds6_2001-3668.htm
FATTO E DIRITTO
1. La Società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di esclusione dai benefici previsti dall’articolo 11 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato per il seguente motivo "Modalità di invio diverso dalla Raccomandata A/R".
2. E’ certo che la domanda diretta ad ottenere i suddetti benefici è stata inviata nei termini prescritti, con raccomandata, ed è effettivamente pervenuta ai competenti uffici.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va, infatti, osservato che la previsione dell’invio della domanda con Raccomandata con Avviso di Ricevimento è illegittima per eccesso di potere, per illogicità ed inutile aggravio del procedimento a carico degli interessati. Infatti, l’invio attraverso la mera Raccomandata costituisce una modalità che garantisce la finalità cui è preordinata la disposizione in quanto l’Avviso di Ricevimento costituisce un mero elemento di prova dell’avvenuto invio, a favore dell’istante, ma nulla muta, dal punto di vista dell’Amministrazione, per quanto concerne la sicurezza del mezzo postale prescelto.
Certo che, ove sorga una questione attinente all’avvenuto invio o meno dell’istanza e della ricezione nei termini prescritti, l’Avviso di Ricevimento può consentire più facilmente all’interessato di provare, com’è suo onere, di avere adempiuto alla presentazione della domanda. Tuttavia, ove non sorga detta questione, l’invio attraverso una mera RACCOMANDATA è idoneo e sufficiente. L’invio con A.R., pertanto, può costituire una facoltà per i privati per adempiere al suddetto onere, ma non un obbligo, a pena di esclusione.
4. Per tali ragioni il bando, ritualmente impugnato, è illegittimo nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, l’invio delle domande con Raccomandata con Avviso di Ricevimento e non semplicemente tramite raccomandata, così come è conseguentemente illegittimo, per illegittimità derivata, il provvedimento applicativo di esclusione.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato nonché il bando, in parte qua, nei limiti di cui al punto 4 della motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessive L. 2.000.000 (due milioni) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 23 ottobre 2001.
f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria il 25 ottobre 2001.