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n. 12-2000 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA, SEZ. I - Ordinanza 23 novembre 2000 n. 981 - Pres. Meale, Est. Spiezia - AGIP Petroli S.p.A. (Avv.ti Belli, Acquarone e Marconi) c. Regione Emilia Romagna (Avv.ti Lista e Mastragostino) e Ministero Industria Commercio e Artigianato (Avv.ra Stato).

Autorizzazione e concessione – Impianti di distribuzione carburante lungo le autostrade – Trasferimento delle funzioni in materia alle Regioni – Ex art. 105 del d.lg.vo 112/98 – Non è ancora operativo per mancata adozione dei decreti attuativi.

Giustizia amministrativa – Domanda di sospensione – Di provvedimento negativo – Nel caso in cui il rifiuto dipenda da una supposta incompetenza dell’organo adito – Accoglibilità – Sussiste ai fini di ottenere una determinazione dell’Amministrazione.

Deve ritenersi che, nelle more del perfezionamento del procedimento di trasferimento delle funzioni previste dall'art. 105 del d.lg.vo 112/98, il Ministero dell'Industria sia ancora oggi competente ad adottare i provvedimenti in materia di concessioni per impianti di distribuzione carburante lungo le autostrade La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alle Regioni, infatti, deve essere fissata con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma tali decreti, a tutt'oggi, non risultano emanati; d’altra parte, l'art. 7 dal decreto legislativo n. 112 del 1998 dispone che con la medesima decorrenza ha efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal decreto legislativo in questione.

Tenuto conto che il Ministero il Ministero dell'Industria è ancora oggi competente ad adottare i provvedimenti in materia di concessioni per impianti di distribuzione carburante lungo le autostrade, va sospeso il provvedimento negativo del suddetto Ministero adottato sulla base dell’erroneo presupposto che il suddetto conferimento di funzioni in capo alle Regioni operato dall'art. 105, co. 2, lett. f, sarebbe stato immediatamente operativo e va ordinato al Ministero stesso di adottare gli ulteriori provvedimenti di competenza sull'istanza presentata dal ricorrente.

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della nota n. 217124 del 28.7.2000 del Direttore Generale della X Divisione del D.G.E.R.M. del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

della nota n. 10916 dell'11.8.2000 del Responsabile del Servizio per la Programmazione della Distribuzione Commerciale presso l'Assessorato al Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna;

dei provvedimenti dirigenziali del Ministero dell'Industria n. 226695 del 13.12.1999 e n. 209432 del 14.4.2000 che hanno asserito che il suddetto conferimento di funzioni in capo alle Regioni operato dall'art. 105, co. 2, lett. f, sarebbe immediatamente operativo;

del provvedimento del Direttore generale alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna n. 9457 del 23.6.99 secondo il quale l'operatività della nuova attribuzione sarebbe subordinata all'emanazione della normativa esecutiva;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO

REGIONE LOMBARDIA

Relatore il Cons. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA

Uditi per le parti gli avv.ti M. Bolognesi in sostituzione di A. Marconi e M. C. Lista;

Visto l'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e sue modificazioni;

Visti gli artt. 3 e 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Considerato che la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Regioni, delle funzioni conferite al detto decreto alle stesse deve essere fissata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Rilevato che i detti decreti, a tutt'oggi, non risultano emanati e che, peraltro, l'art. 7 dispone che con la medesima decorrenza ha efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal decreto legislativo in questione;

Ritenuto, pertanto, che, in presenza di tale quadro normativo di riferimento e nelle more del perfezionamento del procedimento di trasferimento delle funzioni previste dall'art. 105 del d.lg.vo 112/98, il Ministero dell'Industria è tutt'ora competente ad adottare i provvedimenti in materia di concessioni per impianti di distribuzione carburante lungo le autostrade;

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di sospensione del provvedimento negativo del Ministero Industria 28.7.2000 n. 217124 ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza sull'istanza presentata dal ricorrente in data 23.2.1998.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BOLOGNA, lì 22 Novembre 2000.

Depositata in Segreteria in data 23 novembre 2000.

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