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n. 2-2002 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I - Sentenza 21 gennaio 2002 n. 87 - Pres. Perricone, Est. Calderoni - Palmeri (Avv. Marco Masi) c. Comune di Ravenna (Avv. Patrizia Giulianini e Giorgia Donati) - (accoglie).

1. Pubblico impiego - Segretari comunali e provinciali - Diritti di segretaria per i contratti rogati - Calcolo ex art. 41, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980 - Limite di un terzo dello stipendio in godimento - Va riferito alla retribuzione tabellare annua effettivamente percepita.

2. Pubblico impiego - Segretari comunali e provinciali - Diritti di segretaria per i contratti rogati - Calcolo ex art. 41, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980 - Segretari supplenti o a scavalco - Limite di un terzo dello stipendio in godimento - Va riferito anche agli analoghi proventi siano stati percepiti presso l'ente di appartenenza.

1. La quota parte dei diritti di segreteria riscossi per i contratti rogati dai segretari comunali e provinciali va calcolata - ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980 - entro il tetto massimo di un terzo dello "stipendio in godimento", intendendosi con quest’ultima espressione indicare la retribuzione tabellare annua effettivamente percepita, in relazione all’attività di servizio concretamente prestata (1).

2. Nel caso di contratti rogati da un segretario supplente o a scavalco, i proventi per diritti di rogito percepiti presso l'ente di assegnazione provvisoria vanno corrisposti nel limite di un terzo dello stipendio base, ma alla condizione che analoghi proventi siano stati percepiti presso l'ente di appartenenza in misura tale che la somma degli uni e degli altri non superi la soglia predetta; pertanto, nel caso di segretari supplenti o a scavalco, gli enti interessati dovranno liquidare gli emolumenti in misura tale che, cumulandosi con quelli percepiti presso la sede di titolarità, gli stessi non oltrepassino la soglia di legge (2)

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 1996, n. 441, in Foro amm. 1996,1232 ed in Il Cons. Stato 1996, I, 604, secondo cui «l'art. 41 comma ultimo, l. 11 luglio 1980 n. 312, nello stabilire dal 1 gennaio 1979 l'attribuzione al segretario comunale o provinciale rogante di una quota dei c.d. "diritti di rogito", dispone che tale quota non può essere superiore al limite di un terzo dello stipendio in godimento all'interessato e con riguardo allo stipendio tabellare annuo e non già a quello mensile, in quanto, a parte il difetto di ogni riferimento normativo testuale verso quest'ultimo, nell'espressione "stipendio di godimento" è indicata la retribuzione onnicomprensiva così come determinata dall'art. 50 comma ultimo, l. n. 312 del 1980, cioè la retribuzione teorica spettante all'impiegato, piuttosto che quella effettivamente percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato, a nulla ovviamente rilevando la mera liquidazione del diritti stessi su base mensile, nè tampoco il periodo di permanenza del segretario in una certa qual sede».

Tale soluzione esegetica, propugnata con la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, secondo il TAR Emilia appare più aderente (rispetto alle precedenti ed opposte pronunzie, rese in materia del medesimo Consiglio di Stato) al tenore letterale dell'art. 41, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980, in quanto facente, per l’appunto, leva: a) sul difetto di ogni riferimento normativo testuale allo stipendio mensile; b) sul rimando, che l'espressione "stipendio in godimento" presuppone, alla retribuzione onnicomprensiva, così come determinata dal successivo art. 50 ultimo comma, della medesima legge n. 312 del 1980, cioè alla retribuzione teorica spettante all'impiegato, piuttosto che a quella effettivamente percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato.

(2) TAR Piemonte, Sez. II, 26 maggio 1997, n. 260, in Riv. personale ente locale 1997, 932 ed in T.A.R. 1997, I, 2348 secondo cui «la corresponsione dei proventi per diritti di rogito al segretario comunale è disciplinata dall'art. 41 comma ultimo l. 11 luglio 1980 n. 312, a norma del quale i medesimi competono nella misura massima di un terzo del relativo trattamento stipendiale; tale limite non può essere oltrepassato anche nel caso di incarichi a scavalco».

Ha ritenuto in particolare il TAR Piemonte che:

a) conformemente all'orientamento espresso dal Ministero dell'interno, la misura massima dei compensi relativi ai diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali e provinciali, pari ad un terzo del trattamento stipendiale, va determinata "ad personam", ovvero si riferisce all'attività complessivamente svolta da tale personale, e quindi concerne anche le funzioni di « ufficiale rogante », assolte presso sedi diverse da quella di titolarità;

b) ciò implica che, quando al segretario è conferito un incarico « a scavalco », i proventi per diritti di rogito percepiti presso l'ente di assegnazione provvisoria vanno sì corrisposti nel limite di un terzo dello stipendio base, ma alla condizione che analoghi proventi siano stati percepiti presso l'ente di appartenenza in misura tale che la somma degli uni e degli altri non superi la soglia predetta;

c) il legislatore ha inteso determinare un limite massimo rapportato al trattamento stipendiale del segretario, senza autorizzare alcuna divisione rigida tra attività svolta presso la sede propria e quella relativa ad ulteriori incarichi, che del resto attengono pur sempre al rapporto di impiego;

d) pertanto, ogni qual volta provvede alla liquidazione di simili proventi, l'Amministrazione presso la quale il funzionario assolve un incarico « a scavalco » deve preventivamente verificare in quale misura questi abbia percepito analoghi emolumenti presso la sede di titolarità, e in ragione dell'esito di tale accertamento determinare il limite entro il quale il Segretario abbia eventualmente titolo alla riscossione di ulteriori compensi per diritti di rogito inerenti le funzioni ivi espletate;

Il TAR Emilia ha finito per condivide tali argomentazioni, per la loro intrinseca logicità di sistema e per la considerazione che la regola in esse dettata è stata successivamente recepita e generalizzata nell’attuale sede contrattuale, che rappresenta la fonte privilegiata di disciplina del c.d. pubblico impiego "privatizzato" (cfr. l’art. 37 del vigente CCNL di categoria).

 

 

per l’annullamento

della nota 13.12.1994, n. 47250/94;

e per l’accertamento

del diritto a percepire il conguaglio dei diritti di rogito (anni 1992-93); nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria su dette somme;

(omissis)

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente, Segretario della Provincia di Ravenna ed incaricato, con più decreti del Prefetto, della supplenza della Segreteria generale del Comune di Ravenna, rivendica il proprio diritto a percepire - ai sensi dell’art. 41, comma 3, legge 312/1980 - la quota parte dei diritti di segreteria riscossi dal Comune stesso per i contratti rogati durante tali supplenze, entro il tetto massimo di un terzo dello stipendio tabellare annuo in godimento e non già, come sostiene il Comune nella nota impugnata, calcolando detto tetto in misura proporzionale ai periodi di reggenza effettiva.

2. Il Comune intimato resiste al ricorso.

3. Con memorie conclusionali, depositate nell’imminenza della discussione della causa, entrambe le parti hanno ribadito le proprie tesi difensive, facendo riferimento alla giurisprudenza intervenuta in materia, ed in particolare alla decisione del Consiglio di Stato Sez. V, 18 aprile 1996, n. 441.

4. Infine, all’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

5.1. Il Collegio osserva che la quaestio iuris da risolvere non si esaurisce, in realtà, in quella concordemente prospettata da entrambi i contendenti nelle rispettive memorie conclusionali, e cioè se l’espressione "stipendio in godimento", contenuta, nell'art. 41, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980, debba essere intesa come retribuzione tabellare annua ovvero effettivamente percepita, in relazione all’attività di servizio concretamente prestato: ma investe anche la particolare modalità (c.d. a scavalco) con cui il ricorrente ha svolto le funzioni di Segretario generale supplente del Comune di Ravenna.

In altri termini, la questione di diritto da decidere si sdoppia, per così dire, in due sottoquestioni.

5.2. Quanto alla prima (individuazione del tetto stipendiale, al quale rapportare la quota massima di 1/3 stabilita dall’articolo sopracitato), il Collegio non ha difficoltà a manifestare la propria adesione alla tesi sostenuta dal ricorrente, così come argomentata nella decisione della V Sezione n. 441 del 1996, dallo stesso invocata.

Invero, la suddetta interpretazione, da ultimo avanzata dal Giudice amministrativo di secondo grado, appare più aderente - rispetto alle precedenti ed opposte pronunzie, rese in materia del medesimo Giudice - al tenore letterale della norma de qua, in quanto facente, per l’appunto, leva, sia sul difetto di ogni riferimento normativo testuale allo stipendio mensile; sia sul rimando, che l'espressione "stipendio in godimento" presuppone, alla retribuzione onnicomprensiva, così come determinata dal successivo art. 50 ultimo comma, della medesima legge n. 312 del 1980, cioè alla retribuzione teorica spettante all'impiegato, piuttosto che a quella effettivamente percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato.

5.3. Quanto alla seconda (sotto)questione (contratti rogati da un Segretario supplente a scavalco), essa è stata affrontata e risolta – successivamente alla menzionata decisone del Consiglio di Stato – dal T.A.R. Piemonte con una decisione (Sez. II, n. 260 del 26/5/97), le cui argomentazioni possono essere così sintetizzate:

e) conformemente all'orientamento espresso dal Ministero dell'interno, la misura massima dei compensi relativi ai diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali e provinciali, pari ad un terzo del trattamento stipendiale, va determinata "ad personam", ovvero si riferisce all'attività complessivamente svolta da tale personale, e quindi concerne anche le funzioni di « ufficiale rogante », assolte presso sedi diverse da quella di titolarità;

f) ciò implica che, quando al segretario è conferito un incarico « a scavalco », i proventi per diritti di rogito percepiti presso l'ente di assegnazione provvisoria vanno sì corrisposti nel limite di un terzo dello stipendio base, ma alla condizione che analoghi proventi siano stati percepiti presso l'ente di appartenenza in misura tale che la somma degli uni e degli altri non superi la soglia predetta;

g) il legislatore ha inteso determinare un limite massimo rapportato al trattamento stipendiale del segretario, senza autorizzare alcuna divisione rigida tra attività svolta presso la sede propria e quella relativa ad ulteriori incarichi, che del resto attengono pur sempre al rapporto di impiego;

h) pertanto, ogni qual volta provvede alla liquidazione di simili proventi, l'Amministrazione presso la quale il funzionario assolve un incarico « a scavalco » deve preventivamente verificare in quale misura questi abbia percepito analoghi emolumenti presso la sede di titolarità, e in ragione dell'esito di tale accertamento determinare il limite entro il quale il Segretario abbia eventualmente titolo alla riscossione di ulteriori compensi per diritti di rogito inerenti le funzioni ivi espletate;

i) in definitiva, ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge n. 312 del 1980, i proventi per diritti di rogito competono ai segretari comunali e provinciali nella misura massima di un terzo del relativo trattamento stipendiale, rappresentando detta soglia un limite unico, valevole per tutte le funzioni a tale titolo espletate, anche se relative a incarichi « a scavalco »; con la conseguenza che in quest'ultimo caso gli enti interessati dovranno liquidare gli emolumenti in misura tale che, cumulandosi con quelli percepiti presso la sede di titolarità, gli stessi non oltrepassino la soglia di legge.

Il Collegio condivide tali argomentazioni, per la loro intrinseca logicità di sistema e per la considerazione che la regola in esse dettata è stata successivamente recepita e generalizzata nell’attuale sede contrattuale, che rappresenta la fonte privilegiata di disciplina del c.d. pubblico impiego "privatizzato" (cfr. l’art. 37 del vigente CCNL di categoria).

6.1. Alla stregua dei principi espressi sub 5.2 e 5.3., la pretesa del ricorrente si rivela fondata negli esclusivi limiti ivi precisati, e per l'effetto:

- va annullato l’impugnato provvedimento 13 dicembre 1994, espressamente fondato sul diverso criterio di computo "che riconosce al segretario supplente o reggente i diritti di segreteria commisurati ai giorni di effettiva supplenza o reggenza";

- va dichiarato il diritto del dott. Palmeri alla corresponsione dell’eventuale conguaglio dei proventi per diritti di segreteria, per gli atti dal medesimo rogati negli anni 1992 e 1993 durante la supplenza della Segreteria generale del Comune di Ravenna, fino alla concorrenza della misura massima di un terzo del trattamento stipendiale in godimento presso la sede di titolarità (Provincia di Ravenna) ed ivi computandosi anche gli analoghi proventi percepiti presso il suddetto Ente, al fine di evitare il superamento del suindicato limite.

Sulle somme così eventualmente ed ulteriormente dovute, nell'importo che sarà determinato dall'Amministrazione comunale, competeranno - come da costante giurisprudenza in materia - gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

6.2. Circa, poi, le concrete modalità di calcolo di detti accessori, il Collegio deve precisare - in ciò concordando con l’avviso, espresso di recente dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 21 giugno 2001, n. 3342) - che per i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti anteriori, come quelli di cui alla presente controversia, al 1° gennaio 1995 (data di entrata in vigore dell’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, recante la regola del divieto del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi) gli interessi legali sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla maturazione di ciascun rateo e fino alla data del pagamento della sorte capitale e sulla somma dovuta per rivalutazione monetaria spettano, altresì, gli interessi legali dalla data di costituzione in mora, che coincide con la data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, fino all’effettivo soddisfo (C.d.S., A.P. 15 giugno 1998 n.3; sez. IV, 5 luglio 1999 n. 1150).

6.3. In considerazione della natura eminentemente interpretativa e dell’esito articolato della controversia, appare equo compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe nei limiti ed agli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 5 dicembre 2001.

F.to Bartolomeo Perricone Presidente - (Bartolomeo Perricone)

F.to Giorgio Calderoni Cons.rel.est. - (Giorgio Calderoni)

Depositata in Segreteria in data 21 gennaio 2002.

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