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Giurisprudenza
n. 3-2002 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 31 gennaio 2002 n. 90 - Pres. Meale, Est. Calderoni - Gugnali e c.ti (Avv. Mantero) c. Unità Sanitaria Locale n. 41 di Riccione (Avv. Bernardini) e Regione Emilia-Romagna (Avv. Russo Valentini) - (dichiara il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza dinteresse ed in parte inammissibile per difetto di giurisdizione).

Giurisdizione e competenza - Sanitari - Addetti al servizio di guardia medica - Controversie relative - Rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O.

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie proposte dagli addetti al servizio di guardia medica, atteso che il rapporto tra le (ex) Unità Sanitarie Locali e gli addetti al servizio di guardia medica esula dall’ambito del rapporto di pubblico impiego e si configura, invece, come rapporto di lavoro autonomo (prestazione d’opera professionale, sia pure con i connotati della c.d. "parasubordinazione") (1). In particolare, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti il pagamento di compensi relativi all’attività dei medici addetti alla guardia medica (2).

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(1) Cfr. Cass., Sez. Unite, 14 marzo 1991, n. 2725; Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 1999, n. 1377; C.G.A., 29 ottobre 1994, n. 357 e 5 maggio 1993, n. 163.

(2) Cfr. Cass., Sez. Unite, 23 maggio 1991, n. 5833.

 

 

per l’annullamento

dell’avviso pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 23.3.1994;

nonché per l’accertamento e la dichiarazione

della sussistenza di rapporto di pubblico impiego tra i ricorrenti e l’ex U.S.L. n. 41;

(omissis)

FATTO

I. I ricorrenti espongono di prestare servizio continuativo retribuito, dall’aprile 1992, presso l’ex U.S.L. n. 41, in qualità di medici impiegati nel Pronto Soccorso di Riccione e di Cattolica.

In data 23 marzo 1994, l’U.S.L. provvedeva a far pubblicare sul B.U.R. avviso per la copertura di otto posti vacanti nel servizio di emergenza territoriale.

Impugnando tale avviso ed agendo per il riconoscimento del proprio rapporto di pubblico impiego con la predetta U.S.L., i ricorrenti deducono le seguenti censure:

A) Quanto all’accertamento del rapporto di pubblico impiego: sussisterebbero, nella specie, tutti gli indici rivelatori del medesimo, così come individuati dalla giurisprudenza;

B) Quanto all’impugnazione dell’Avviso pubblicato il 23.3.1994:

1) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, occupando i ricorrenti gli otto posti di cui si tratta;

2) Difetto di motivazione e violazione dell’art. 97 Cost.;

3) Violazione dell’art. 22 D.P.R. 25.1.1991, n. 41; incompetenza, in quanto la procedura di conferimento dei posti nel Dipartimento Emergenze sarebbe differentemente regolata dalla norma de qua.

II. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio: in particolare, l’ex U.S.L. n. 41 eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnativa dell’Avviso pubblico.

III. Con Ordinanza Presidenziale 11.7.1994, n. 696, questa Sezione disponeva incombenti istruttori, che venivano adempiuti dall’A.U.S.L. di Rimini.

IV. In vista del passaggio in decisione della causa, il ricorrente e le parti pubbliche resistenti hanno prodotto documentazione.

Le Amministrazioni hanno, altresì, dimesso memorie conclusive, sollevando le seguenti eccezioni:

l’A.U.S.L. di Rimini sostiene, quanto all’impugnativa dell’Avviso pubblico, la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, essendo nel frattempo tutti i ricorrenti divenuti stabilmente titolari di convenzione con la medesima Azienda, nel Servizio di Emergenza territoriale; e ripropone il già sollevato difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R.;

la Regione, deduce l’inammissibilità del ricorso, per omessa impugnazione, da parte dei ricorrenti, dei rispettivi provvedimenti di incarico.

V. All’odierna udienza di discussione, il difensore dei ricorrenti ha precisato che l’originaria domanda deve intendersi limitata ai profili economici del rapporto di fatto dagli stessi intrattenuto, ex art. 2126 Cod. Civ., nel periodo 1992-1996 ed ha avanzato al riguardo apposita istanza istruttoria.

La difesa della Regione si è opposta e si è richiamata alle conclusioni prese nella memoria finale.

D I R I T T O

1. Va preliminarmente dato atto che - per effetto dell’intervenuta stabilizzazione, in corso di causa, del rapporto convenzionale dei ricorrenti con l’AUSL di Rimini e delle dichiarazioni rese in sede di discussione orale dalla difesa dei medesimi - è venuto meno il loro interesse alla coltivazione delle domande di riconoscimento del rapporto di pubblico impiego e di annullamento dell’avviso, per la copertura di otto posti nel servizio di Emergenza territoriale.

2. Sempre secondo l’anzidetta difesa, residuerebbe un parte di materia del contendere, in ordine agli esclusivi profili economici del rapporto di fatto intrattenuto dai ricorrenti fino a tale stabilizzazione (e cioè negli anni dal 1992 al 1996).

Prima ancora di verificare l’ammissibilità di siffatta pretesa (di cui non v’è traccia negli atti difensivi di parte ricorrente, nei quali la domanda, di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme, riveste carattere esclusivamente consequenziale all’accertamento del rapporto di pubblico impiego), il Collegio deve interrogarsi sulla sussistenza o meno, nella specie, della giurisdizione del giudice amministrativo.

3. La risposta è negativa.

Invero, tanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (a partire da: 14 marzo 1991, n. 2725, citata anche dalla difesa dell’A.U.S.L. di Rimini), quanto il Giudice amministrativo d’appello (Sez. IV, 31 agosto 1999, n. 1377; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 29 ottobre 1994, n. 357) concordano nel ritenere che il rapporto tra le (ex) Unità Sanitarie Locali e gli addetti al servizio di guardia medica esuli dall’ambito del rapporto di pubblico impiego e si configuri, invece, come rapporto di lavoro autonomo (prestazione d’opera professionale, sia pure con i connotati della c.d. "parasubordinazione"): la conseguenza di ordine generale è che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (ancora C.G.A.: 5 maggio 1993, n. 163).

In questo quadro, la Corte regolatrice della giurisdizione (SS.UU., 23 maggio 1991, n. 5833) ha, altresì, espressamente stabilito che, in particolare, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti il pagamento di compensi relativi all’attività dei medici addetti alla guardia medica.

Né, in contrario, può valere il richiamo - effettuato dalla difesa dei ricorrenti nel corso della discussione orale - ad altra e più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 26/2000), in quanto tale pronuncia si riferisce a fattispecie (rapporto di lavoro con l’Università), evidentemente estranea a quella per cui è causa.

4. In conclusione, il Collegio deve dichiarare:

la sopravvenuta improcedibilità delle rispettive domande di annullamento dell’avviso pubblicato sul B.U.R. 23.3.1994 e di accertamento del rapporto di pubblico impiego;

il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alle ulteriori pretese economiche formulate dai ricorrenti.

Atteso l’esito complessivo della controversia, appare equo compensare integralmente, tra tutte le parti in causa, le spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

dichiara l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, delle domande di annullamento dell’avviso pubblicato sul B.U.R. 23.3.1994 e di accertamento del rapporto di pubblico impiego;

dichiara, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alle ulteriori pretese economiche formulate dai ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 13 dicembre 2000.

Presidente - (Guido Meale)

Cons.rel.est. - (Giorgio Calderoni)

Depositata in Segreteria in data 31 gennaio 2002.

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