TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 17 aprile 2002 n. 611 - Pres. Perricone, Est. Pasi - Weiss (Avv. Graziosi) c. Prefetto di Bologna ed A.N.A.S. (Avv.ra Stato) - (accoglie).
1. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Deve essere di regola personale - Pubblicazione di avviso su quotidiani - Ex art. 8 L. n. 241/90 - Nel caso in cui gli interessati siano una diecina - Non può sostituire la comunicazione personale - Fattispecie relativa a procedura espropriativa.
2. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Criterio del raggiungimento dello scopo - Nel caso in cui le osservazioni siano state presentate dal figlio dell’interessato, proprietario di un terreno confinante - Non opera.
3. Atto amministrativo - Procedimento - Conferenza di servizi - Ex art. 3 del D.P.R. n. 383/94 - Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa - Termine di 60 giorni - E’ previsto nell’esclusivo interesse delle amministrazioni interessate - Sua inosservanza - Non può essere lamentata da terzi soggetti.
1. E’ illegittima, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, l’approvazione di un progetto, con effetto dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, di una opera pubblica, non preceduta dalla comunicazione personale ai proprietari interessati dell’inizio del procedimento, non essendo sufficiente a tal fine la pubblicazione di apposito avviso su due quotidiani, a diffusione rispettivamente nazionale e regionale nel caso in cui il numero dei proprietari sia di poche decine; in tale ipotesi, infatti, non è possibile ricorrere a forme di pubblicità collettiva ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90, ben potendosi effettuare la comunicazione personale a ciascun interessato, che non risulta eccessivamente gravosa (1).
2. Non può applicarsi il criterio del raggiungimento dello scopo per ritenere irrilevante l’omissione dell’avviso del procedimento nel caso in cui le osservazioni siano state presentate dal proprietario confinante figlio dell’interessato al quale andava comunicato l’inizio del procedimento, dato che dalla parentela e dalla contiguità spaziale non è dato evincere effetti derivati di conoscenza legale od effettiva.
3. La ratio dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (secondo cui, nei procedimenti di localizzazione, " qualora l’accertamento di conformità….dia esito negativo, oppure l’intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito - n.d.r. "sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione statale", ai sensi del precedente art. 2, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537...") è quella di attribuire all’Amministrazione interessata un rapido strumento di acquisizione contestuale delle determinazioni di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ove questo si dilunghi altrimenti oltre un termine ragionevole, strumento attivabile dopo che siano inutilmente decorsi almeno 60 giorni dalla richiesta. Il termine di 60 giorni è dunque previsto nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e la sua previsione non attribuisce alcun interesse qualificato ai terzi, che pertanto non possono fondatamente dolersi del tardivo perfezionamento dell’intesa senza convocazione della conferenza dei servizi, essendo tale scelta, esclusivamente rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione richiedente, sindacabile soltanto dai soggetti titolari dell’interesse alla realizzazione dell’opera.
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3074.
per l'annullamento
del Decreto del Prefetto di Bologna prot. 2052/01/1 Div. Del 3.8.2001 portante l’occupazione di urgenza della proprietà del ricorrente e del decreto ANAS di approvazione del progetto stradale (variante SS n. 65) nonché del provvedimento del Provveditore Regionale OO.PP. PROT. 8554 del 26.8.1998.
(omissis)
FATTO E DIRITTO
Con l’epigrafato ricorso e con motivi aggiunti parte ricorrente, proprietaria di un fondo interessato dall’occupazione d’urgenza autorizzata dal Prefetto di Bologna con decreto 3 agosto 2001, n. 2052/1, per la realizzazione di un progetto di variante della Strada Statale n. 65 della Futa, approvato dall’ANAS il 7 dicembre 2000 (prot. N. 8812), previo perfezionamento dell’intesa Stato/Regione per l’accertamento della conformità urbanistica, concluso dal Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche con decreto 26 agosto 1998, contesta tali provvedimenti per i seguenti motivi:
Resistono il Prefetto di Bologna e l’ANAS – Ente nazionale strade, contestando la fondatezza in merito del ricorso.
Previo deposito di memoria conclusionale per la ricorrente, la causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.
E’ fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, nel quale si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, per l’omissione della comunicazione di inizio del procedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera.
L’approvazione del progetto in data 7 dicembre 2000, con effetto dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, è stata infatti preceduta soltanto dalla pubblicazione di apposito avviso su due quotidiani, a diffusione rispettivamente nazionale e regionale.
Ma, come è emerso nel corso della trattazione orale dell’incidente cautelare e come è pacifico in causa, il numero dei proprietari corrisponde a poche decine; quindi non è tale da giustificare il ricorso a forme di pubblicità collettiva ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90, ben potendosi effettuare in tali casi la comunicazione personale a ciascun interessato (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 6 giugno 2001, n. 3074), che non risulterebbe affatto eccessivamente gravosa.
Né potrebbe argomentarsi che l’avviso pubblicato sui quotidiani abbia comunque raggiunto lo scopo partecipativo dalle osservazioni presentate dal confinante sig. Quaglio, figlio della ricorrente, poiché dalla parentela e dalla contiguità spaziale non è dato evincere effetti derivati di conoscenza legale od effettiva.
Il provvedimento ANAS va pertanto annullato, in accoglimento del primo motivo di ricorso. Lo stesso vale per il consequenziale decreto autorizzativo dell’occupazione d’urgenza, viziato in via derivata.
Pertanto, il Collegio si dispensa dall’esaminare le altre censure dedotte a carico di tali provvedimenti, censure che restano assorbite.
Va invece respinta l’impugnativa del provvedimento 26 agosto 1998 del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche, in considerazione della valenza urbanistica del procedimento di localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale d’intesa con la Regione, regolato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, conclusosi nella fattispecie con l’impugnato atto del Provveditore, che ha accertato l’avvenuto perfezionamento dell’intesa. La giurisprudenza invocata dal ricorrente si è invece formata con riguardo, esclusivamente, all’interpretazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 nell’ambito dei procedimenti espropriativi.
Inoltre, l’art. 3 del citato D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, così dispone: " Qualora l’accertamento di conformità….dia esito negativo, oppure l’intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito (N.D.R. "sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione statale", ai sensi del precedente art. 2), viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alla conferenza di servizi partecipano la regione e….il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti d’intesa, o a rilasciare pareri, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali".
E’ evidente la "ratio" della disposizione, che è quella di attribuire all’Amministrazione interessata un rapido strumento di acquisizione contestuale delle determinazioni di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ove questo si dilunghi altrimenti oltre un termine ragionevole, strumento attivabile dopo che siano inutilmente decorsi almeno 60 giorni dalla richiesta.
Il termine è dunque previsto nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, e la sua previsione non attribuisce alcun interesse qualificato ai terzi, che pertanto non possono fondatamente dolersi, come il ricorrente vorrebbe, del tardivo perfezionamento dell’intesa (il 26 agosto 98) rispetto ai sessanta giorni decorrenti dalle richieste dell’ANAS (30.1.98 e 14.2.98) e del Provveditore alle Opere Pubbliche (19.2.98), senza convocazione della conferenza dei servizi, essendo tale scelta, esclusivamente rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione richiedente, sindacabile soltanto dai soggetti titolari dell’interesse alla realizzazione dell’opera.
Né potrebbe mai applicarsi la disciplina di cui alla L.R. 20/2000, invocata dalla ricorrente, a procedimento già concluso il 26 agosto 1998.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, annullandosi per l’effetto il provvedimento ANAS n. 8812 del 7 dicembre 2000, approvativo del progetto, e il decreto autorizzativo dell’occupazione d’urgenza, 3 agosto 2001, n. 2052/1, del Prefetto di Bologna.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’ANAS e vanno compensate per motivi di equità nei confronti del Prefetto di Bologna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla il provvedimento 7.12.2000, n. 8812, dell’ANAS e il decreto 3.8.2001, n. 2052/01, del Prefetto di Bologna.
Condanna il resistente ANAS a rimborsare alla ricorrente le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge. Compensa le spese nei confronti del Prefetto di Bologna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Bologna, il 31 gennaio 2002.
f.to Bartolomeo Perricone Presidente
f.to Alberto Pasi Cons. rel.est.
Depositata in Segreteria in data 17 aprile 2002.