TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 22 aprile 2002 n. 622 - Pres. Perricone, Est. Calderoni -
Emini (Avv. Damato) c. Ministero dell'Interno ed altro (Avv.ra Stato) - (accoglie).1. Stranieri - Permesso di soggiorno - Diniego - Specifica motivazione sulla pericolosità del soggetto - Necessità - Mero riferimento a semplici denunce o ad una sentenza di condanna c.d. patteggiata - Insufficienza.
2. Stranieri - Permesso di soggiorno - Diniego - Autonomi accertamenti e specifica motivazione sulla pericolosità del soggetto - Necessità - Fattispecie.
1. Nei provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno l’Autorità di P.S. deve precisare le ragioni per le quali specifici elementi autorizzano a considerare socialmente pericoloso il soggetto, non essendo sufficienti, a tal fine, le semplici denunce penali e neppure la sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. (1).
2. Sono illegittimi i provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno dell’Autorità di P.S. che manchino di un autonomo accertamento e di una precisa valutazione del comportamento dello straniero, idonei a giustificare la determinazione negativa adottata (2).
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(1-2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5900; 22 giugno 2000, n. 3509; 25 settembre 2000, n. 5038:
Alla stregua dei suesposti principi nella specie è stato ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Questore di Modena aveva negato il permesso di soggiorno al ricorrente facendo riferimento a due procedimenti penali presso la Procura di Modena, in relazione ai quali erano intervenute, prima dell’adozione del provvedimento de quo, le seguenti pronunce:
- in data 16 gennaio 2001, era stata depositata sentenza con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Modena dichiara il non luogo a provvedere nei confronti del ricorrente, in ordine al procedimento n. 619/99;
- in data 11 dicembre 2000, il medesimo G.I.P. aveva emesso decreto penale di condanna del ricorrente alla multa di lire 2.290.000, in relazione al procedimento n. 7523/99 e per il reato di cui all’art. 648 C.P. (ricettazione di ciclomotore).
Il TAR Emilia ha ritenuto insufficiente, per motivare l’impugnato diniego, il riferimento alla semplice esistenza di due procedimenti penali, incorrendo nel travisamento dei fatti (per uno dei procedimenti, risultava infatti intervenuta, prima dell’adozione del provvedimento de quo, pronuncia del G.I.P. favorevole al ricorrente) ed omettendo, comunque, qualsiasi autonomo accertamento in ordine alla rilevanza degli stessi (con riferimento al decreto penale di condanna per ricettazione di ciclomotore) ed ogni valutazione circa il comportamento complessivo del ricorrente, anche sotto il profilo della regolare attività lavorativa (e conseguente liceità di tali fonti di sostentamento) che egli aveva comprovato di svolgere.
V. in materia di permesso di soggiorno in questa Rivista:
TAR VENETO, SEZ. III – Sentenza 30 ottobre 2000 n. 1863 (in materia di revoca del permesso di soggiorno a seguito di condanna c.d. patteggiata).
TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 21 marzo 2001 n. 587 (in materia di revoca del permesso di soggiorno per matrimonio che si assumeva essere fittizio).
FATTO E DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente deduce, avverso il provvedimento in epigrafe, motivato in riferimento ai suoi precedenti penali, le censure di eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità, nell’assunto che:
- con sentenza pronunciata il 7 dicembre 2000 nel procedimento n. 619/99, è stato dichiarato il non luogo a procedere nei propri confronti;
- residua a proprio carico un decreto penale di condanna alla pena pecuniaria di lire 2.290.000, per il reato di cui all’articoli 648 Cod. pen. (ricettazione di un ciclomotore);
- egli ha, altresì, sempre svolto regolare attività e da ultimo ha aperto una posizione autonoma come artigiano.
2. Con ordinanza 4 aprile 2001, n. 305, questa Sezione accoglieva l’istanza incidentale di sospensione, avanzata con il ricorso introduttivo, ritenendo non aggiornato il quadro fattuale indicato dall’Amministrazione a presupposto dell’impugnato provvedimento di diniego.
3. Successivamente, l’Amministrazione si costituiva in giudizio, con atto formale.
4. La causa passava in decisione all’odierna pubblica udienza.
5.1. Il Collegio osserva che l’impugnato decreto di diniego del permesso di soggiorno adduce, quale unica ragione ostativa, l’esistenza a carico del ricorrente, di due procedimenti penali presso la Procura di Modena, in relazione ai quali, come comprovato dal ricorrente, risultano intervenute, prima dell’adozione del provvedimento de quo (22 febbraio 2001), le seguenti pronunce:
- in data 16 gennaio 2001, è stata depositata sentenza con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Modena dichiara il non luogo a provvedere nei confronti del ricorrente, in ordine al citato procedimento n. 619/99;
- in data 11 dicembre 2000, il medesimo G.I.P. ha emesso decreto penale di condanna del ricorrente alla multa di lire 2.290.000, in relazione al procedimento n. 7523/99 e per il reato di cui all’art. 648 C.P. (ricettazione di ciclomotore).
A fronte di siffatte evenienze, documentate agli atti del giudizio, l’atto di cui si controverte mostra tutta la sua fragilità argomentativa.
5.2. Invero, la giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato (cfr. le decisioni 21 novembre 2001, n. 5900; n. 3509 del 22 giugno 2000; n. 5038 del 25 settembre 2000):
- è ferma nel ritenere, alla luce della considerazioni svolte in materia dalla Corte Costituzionale, che, l’Autorità di P.S. deve precisare le ragioni per le quali specifici elementi autorizzano a considerare socialmente pericoloso il soggetto, non essendo sufficienti, a tal fine, le semplici denunce penali e neppure la sentenza di condanna "patteggiata";
- sanziona con l’annullamento i provvedimenti dell’Autorità di P.S. che manchino di un autonomo accertamento e di una precisa valutazione del comportamento dello straniero, idonei a giustificare la determinazione negativa adottata.
5.3. La Sezione si è già uniformata, di recente, a tali principi (25 febbraio 2002, n. 342) ed il Collegio intende farne applicazione anche nella presente fattispecie: occorre così rilevare come il Questore di Modena abbia invocato, a sostegno del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, la semplice esistenza di due procedimenti penali in corso a carico del ricorrente, incorrendo nel travisamento dei fatti (per uno dei procedimenti, risulta intervenuta, prima dell’adozione del provvedimento de quo, pronuncia del G.I.P. favorevole al ricorrente stesso) ed omettendo, comunque, qualsiasi autonomo accertamento in ordine alla rilevanza degli stessi (a questo punto residua un decreto penale di condanna per ricettazione di ciclomotore) ed ogni valutazione circa il comportamento complessivo del ricorrente, anche sotto il profilo della regolare attività lavorativa (e conseguente liceità di tali fonti di sostentamento) che egli ha comprovato di svolgere.
Risultano, di conseguenza, fondate le censure di eccesso di potere sotto diversi profili, dedotte nel ricorso introduttivo.
6. In conclusione, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del decreto impugnato.
La peculiarità della materia del contendere giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Bologna, il 14 marzo 2002.
Presidente f.to Bartolomeo Perricone
Cons. Rel. Est. f.to Giorgio Calderoni
Depositata in Segreteria in data 22 APR 2002
Bologna, li 22 APR 2002
Il Segretario
f.to Luciana Berenga