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Giurisprudenza
n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 4 luglio 2002 n. 915 - Pres. Perricone, Est. Pasi Conficoni (Avv.ti Lamio e Pavanetto) c. Prefettura di Forlì ed altro (Avv. Stato Paolucci) - (respinge il ricorso).

Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni di p.s. - Divieto di detenzione armi – Disposto nei confronti di colui che sia autore di minacce e, per tale motivo, sia stato querelato – Legittimità.

E’ legittimo il provvedimento di divieto di detenere armi se tale provvedimento (che ha natura cautelare) esprime un giudizio di inaffidabilità basato sulla trasmissione di una querela che evidenzi la gravità, sotto il profilo del possibile e volontario abuso delle armi, di minacce profferite (nella specie è stato ritenuto ininfluente la circostanza che vi fosse stata remissione della querela e oblazione del reato contravvenzionale di molestie, di cui all’art. 660 C. P.) (1)

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(1) Sulla sufficienza di un giudizio probabilistico in materia di revoca di autorizzazioni di polizia, vedi Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 21 luglio 2000 n. 4078, nonché C.G.A., 15 maggio 2001 n. 226, che ha ritenuto sufficiente per la revoca del porto d’arma la circostanza che il soggetto interessato non dia più affidamento di non abusarne, sulla base di circostanze obiettive.

 

 

FATTO E DIRITTO

Il sig. Conficoni Amedeo, titolare di porto di fucile per uso caccia, contesta il divieto di detenzione di armi impostogli dal Prefetto di Forlì-Cesena (prot. n. 383/2000 in data 7 febbraio 2001) a seguito di denuncia–querela presentata nei suoi confronti alla Questura di Forlì-Cesena per i reati di minaccia grave e molestie a mezzo telefono.

Il ricorrente si duole perchè:

- il provvedimento non è stato preceduto dall’avviso di inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90;

- il giudizio di inaffidabilità sull’uso delle armi è stato espresso sulla base della sola querela, senza attendere l’esito del procedimento penale (poi estinto per remissione della querela e per oblazione), nè compiere alcun accertamento, e senza formulare alcuna motivazione autonoma.

La causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.

Al ricorrente è stato comunicato dalla questura di Forlì un avviso, preliminare alla sospensione della licenza di porto d’armi fino all’esito del procedimento penale, poi disposta dal Questore in data 12 gennaio 2001, ma anche all’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’episodio denunciato, ivi compreso quello impugnato.

Infatti la nota 20 dicembre 2000, n. 6/D/2000, della Questura di Forlì, depositata in atti con il n. 5 dell’Amministrazione, contiene l’informazione che il procedimento di cui trattasi viene promosso in relazione a tale denuncia per minaccia grave e molestie (primo capoverso) e che "Con la presente ... viene data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo per l’applicazione dei provvedimenti previsti".

La formula è dunque sufficientemente generica per ricomprendere tutti i provvedimenti di pubblica sicurezza relativi alla detenzione e all’uso delle armi e, d’altra parte, sufficientemente specifica per circoscriverli a quelli adottabili nell’ambito del procedimento attivato a seguito della denuncia di cui trattasi.

Deve pertanto essere respinta la censura relativa alla omessa comunicazione di inizio del procedimento, al quale peraltro il ricorrente non avrebbe affatto potuto apportare quegli elementi di giudizio della cui mancata considerazione si duole (remissione della querela in data 7.3.2001 e oblazione in data 19 aprile), essendo questi di gran lunga successivi all’atto impugnato (7 febbraio 2001).

Tanto a prescindere dalla valutazione della ricorrenza nella fattispecie di particolari esigenze di celerità, tipiche dei provvedimenti cautelari di pubblica sicurezza, eventualmente dispensatrici dall’onere di comunicazione ex art. 7 L. 241/90.

Quanto agli elementi (remissione della querela e oblazione del reato contravvenzionale di molestie, di cui all’art. 660 C.P.) sui quali il ricorrente insiste nel tentativo di sminuire il disvalore dell’episodio attribuitogli dalla querelante, è evidente che essi non potevano essere valutati in sede provvedimentale, essendo successivi alla data della impugnata decisione.

Essi pertanto sono del tutto irrilevanti nell’odierno giudizio di legittimità, e potranno semmai essere considerati in sede di un eventuale futuro riesame amministrativo.

Nè, attesa la natura cautelare, pacifica in giurisprudenza, del divieto di detenere armi, l’autorità competente avrebbe potuto attendere l’esito del procedimento penale.

Quanto alla lamentata mancanza di una autonoma valutazione del fatto da parte dell’Amministrazione, va sempre tenuto presente che la motivazione dell’atto ben può essere espressa "ob relationem" ad altri documenti, ivi richiamati e resi disponibili, in base ai quali va ricostruito il contenuto motivazionale del provvedimento.

Nella fattispecie, il Prefetto ha richiamato nelle premesse la nota (30.11.2000 del Questore) di trasmissione della querela e la querela stessa in data 29.11.2000, dalla quale emerge con immediatezza ed evidenza la gravità, sotto il profilo del possibile e volontario abuso delle armi, delle minacce profferite.

E’ quindi palese l’iter logico seguito dall’Amministrazione nel desumerne il contestato giudizio di inaffidabilità alla custodia di armi.

D’altronde il ricorrente non contesta la veridicità delle asserzioni della querelante, ma si limita ad invocare l’atto di remissione della querela e una successiva dichiarazione in data 15.5.2001, a firma della querelante stessa, depositata in atti, che non contengono alcuna ritrattazione dei fatti.

Infine, non vi è contraddittorietà alcuna tra la sospensione della licenza in pendenza del procedimento penale e il divieto di detenere armi nonostante l’estinzione del procedimento penale. Tale prospettazione è infatti del tutto errata perchè l’estinzione è intervenuta successivamente all’impugnato divieto, come già si è visto.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Depositata in cancelleria in data 4 luglio 2002.

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