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n. 5-1999 - © copyright.

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I - Sentenza 17 maggio 1999 n. 212 - Pres. Scola, Est. Silvestri - Z.I. (Avv.ti A. Malipiero e A. Corinaldesi) c. Università di Bologna ed altri (Avv. Stato A. Mancini) - (accoglie).

Università - Laurea - Votazione - Attribuzione di un punteggio inferiore alla media dei voti dei singoli esami - Motivazione - Necessità - Mancanza - Illegittimità - Ragioni.

E’ illegittimo l’operato di una Commissione di laurea che attribuisce al candidato, senza alcuna specifica motivazione, un voto di laurea inferiore (nella specie, di circa 20 punti) alla media dei voti dei singoli esami.

La votazione dell’esame di laurea è infatti condizionata dal curriculum dello studente tanto che, sia da parte dei docenti che da parte dei laureandi, si ipotizza la votazione finale proprio sulla base della media dei voti riportati durante l’intero corso di studi. A fronte di questa prassi incontestata, pur in mancanza di una norma espressa in tal senso, non può non riconoscersi in capo al laureando una legittima aspettativa a vedersi attribuito il voto di laurea, tenendo conto della media dei voti riportati nei singoli esami in corso.

 

 

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA – ROMAGNA

BOLOGNA – SEZIONE 1

SENTENZA:

sul ricorso n.737/95, proposto da Z.I., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Malipiero e Andrea Corinaldesi e ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bologna, vicolo Ranocchi n.2.

contro

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA STORIA INDIRIZZO ANTICO

DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

COMMISSIONE LAUREA

Tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati in Bologna, Via Guido Reni 4,

per l’annullamento

del provvedimento con il quale, nell’esame di laurea sostenuto in data 21.2.1995 dalla ricorrente, a fronte di un punteggio di presentazione di punti 109,50 su 110 e 14 lodi, la stessa è stata dichiarata Dottore in Lettere e Filosofia con punteggio di 90/110, nonché di ogni altro atto conseguente, connesso, presupposto e consequenziale;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Consigliere Silvio Ignazio Silvestri;

uditi, alla pubblica udienza del 3.2.1999, l’avv. A. Corinaldesi per il ricorrente e l’avv. A. Mancini per l’amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente Zama Isabella si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Storia Indirizzo Antico – dell’Università di Bologna nell’anno accademico 1987/1988. Nella sessione estiva del 1991 la stessa terminava i ventidue esami di profitto con i seguenti risultati: in quattordici esami la votazione di punti 30 e lode, in sette esami punti trenta; in un esame punti ventisette.

Alla luce di tale curriculum, nella primavera del 1991, la ricorrente chiedeva al Prof. Geraci il titolo della tesi cui dedicarsi; tale titolo veniva rilasciato e depositato in segreteria.

Dopo un primo periodo di ricerca ed un’interruzione a causa di maternità, all’inizio del 1993 la ricorrente, dopo aver raccolto il materiale necessario, incominciava la stesura della tesi.

Completata la stesura della tesi, sotto il controllo del docente assegnatario, alla fine del Gennaio 1995 il Prof. Geraci firmava la domanda di richiesta di laurea della istante, la quale veniva inoltrata in segreteria con allegata la relativa documentazione necessaria in data 10 febbraio 1995. Tra i documenti vi era, naturalmente, la tesi in originale e il frontespizio della stessa vistato dal relatore. La discussione veniva fissata per il giorno 21.2.1995.

Rileva la ricorrente che, alla luce del curriculum di cui sopra, dal quale risultava un punteggio base di punti 109,50, essa si aspettava di laurearsi con il punteggio base di 110/110 e cioè di veder confermato il punteggio base al più, di raggiungere la lode.

Invece, la Commissione di laurea ammetteva la candidata alla discussione e dopo aver udito la relazione della medesima nominava la laureanda "Dottore in Lettera e Filosofia" con punteggio di 90/110.

Avverso tale atto la Signora Zama ha presentato ricorso deducendo le seguenti censure.

1) Violazione dell’art.3 della legge n.241/1990: eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione e della contraddittorietà manifesta.

Lamenta la ricorrente che la Commissione di laurea abbia deliberato di attribuire alla stessa un punteggio di 90 punti 110 a fronte di un punteggio base di partenza di 109,50 punti su 110.

Tale atteggiamento, alla luce dell’abnorme differenza tra il punteggio base di partenza conseguito dalla laureanda durante l’iter di studi universitari e il voto finale, avrebbe dovuto essere congruamente motivato. Infatti, pur riconoscendo la non necessità della motivazione negli esami universitari ordinari, in quanto il voto è al tempo stesso giudizio e motivazione, nel caso in esame la fattispecie di partenza sarebbe difforme da quella di cui sopra. Infatti, l’esame di laurea sarebbe il momento finale dell’intero curriculum di studi del laureando, il quale si presenta all’esame stesso con un voto che, usualmente, viene aumentato in relazione alla validità della tesi. Perciò la Commissione avrebbe dovuto motivare congruamente tale scelta, in quanto il giudizio espresso avrebbe dovuto tener conto non solo dell’andamento dell’esame di laurea ma, in principale misura, del curriculum universitario della stessa.

2) Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta; contraddittorietà.

La Commissione non avrebbe tenuto in alcun conto il brillante curriculum di studi maturato dalla dott.ssa Zama nella sua carriera universitaria. L’esponente, infatti, avrebbe ottenuto risultati di grande rilievo e superiori alla media, presentando nel corso dell’intero periodo di studi una grande costanza di rendimento al massimo livello.

La Commissione, invece, avrebbe completamente ignorato il risultato acquisito dall’esponente, disattendendo in modo abnorme le risultanze oggettive costituite dal corso di studi e dal profitto degli esami affrontati anteriormente alla presentazione della tesi.

3) Eccesso di potere sotto altro profilo di illogicità manifesta.

Il relatore avrebbe autorizzato, in data 10 gennaio 1995, la discussione della tesi firmando la richiesta di laurea della ricorrente nonché il frontespizio della tesi stessa.

Senza tale ratifica, rileva la ricorrente, la tesi non sarebbe mai stata ammessa alla seduta di laurea. Tale autorizzazione sarebbe giunta dopo che, per oltre due anni, il lavoro di raccolta del materiale e di redazione dell’elaborato sarebbe stato periodicamente sottoposto alla revisione del relatore medesimo.

Anche tale circostanza dimostrerebbe l’illogicità della determinazione a cui è giunta la Commissione, che sarebbe in contrasto con il convincimento che il relatore dovrebbe aver acquisito in sede di controllo ed, infine, all’atto dell’autorizzazione.

4) Eccesso di potere sotto ulteriore profilo di illogicità manifesta; contraddittorietà.

Rileva la ricorrente che il relatore ha introdotto l’elaborato presentato dalla candidata presso la Commissione che, in conseguenza della presentazione, ha ritenuto di ammettere la laureanda alla discussione.

Da ciò si evidenzierebbe la discrepanza tra il giudizio di ammissibilità dell’elaborato ed il giudizio finale di laurea. Infatti, se la tesi di laurea era considerata scadente ed impresentabile, ciò avrebbe giustificato solo un giudizio di inammissibilità ma non un abbassamento di venti punti rispetto al punteggio di presentazione.

5) Violazione di legge per violazione dell’art.42, regolamento studenti.

L’articolo 42 del regolamento studenti prevede testualmente all’ultimo capoverso: "… Le Commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di Professori Ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della Facoltà. Di regola il numero dei componenti è di undici; ma può essere ridotto, in caso di necessità fino a sette".

Dalla documentazione acquisita non risulterebbe alcuna plausibile giustificazione di necessità che giustificasse la composizione della Commissione nel numero minimo dei componenti.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo alle argomentazioni della ricorrente e chiedendo una pronuncia di reiezione.

All’udienza pubblica del 3.2.1999 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

La ricorrente impugna il provvedimento dell’Università degli Studi di Bologna, nella parte in cui è stata dichiarata dottore in lettere con un punteggio di soli 90/110.

Deduce la illegittimità di tale punteggio, a fronte di una base di partenza di punti 109,5/110, conquistati con un curriculum contenente 21 trenta o trenta e lode ed un 27.

In particolare, con il primo motivo deduce il difetto di motivazione in relazione al voto attribuito, che non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la media dei voti riportati nel corso di studi.

L’amministrazione ha rilevato che, nel caso di specie, non occorreva alcuna specifica motivazione, oltre quella risultante dallo stesso voto attribuito, in quanto, ai sensi degli artt.41 e 43 del R.D. 4.6.1938 n.1269, ogni membro della Commissione dell’esame di laurea dispone di dieci punti, mentre nessuna norma attribuisce rilievo alla media dei voti riportati durante il corso degli studi.

Tale argomentazione non convince: è fatto noto e riconosciuto che la votazione dell’esame di laurea sia condizionata dal curriculum dello studente tanto che, sia da parte dei docenti che da parte dei laureandi, si ipotizza la votazione finale proprio sulla base della media dei voti riportati durante l’intero corso di studi.

A fronte di questa prassi incontestata, pur in mancanza di una norma espressa in tal senso, non può non riconoscersi in capo al laureando una legittima aspettativa a vedersi attribuito il voto di laurea, tenendo conto della media dei voti riportati nei singoli esami in corso.

Quando, come nel caso di specie, tale prassi non venga seguita e venga attribuito un voto di laurea di circa 20 punti inferiore alla media dei voti dei singoli esami, si realizza un evento del tutto abnorme e, conseguentemente, occorre una adeguata motivazione che sorregga tale decisione.

Dalle argomentazioni che precedono risulta fondato il primo motivo.

Peraltro il Collegio ritiene di esaminare anche la censura con cui si deduce la illegittimità del provvedimento per violazione dell’art.42 del Regolamento studenti, ai sensi del quale il numero dei componenti delle commissioni di laurea è di 11 e può essere ridotto fino a 7 solo in caso di necessità.

Nel caso di specie la Commissione era costituita appunto da sette docenti, ma mancherebbe alcuna giustificazione di tale composizione ridotta.

L’amministrazione ha rilevato in contrario che sussistevano i comprovati motivi di necessità richiesti dalla norma richiamata, come risulterebbe dallo stesso verbale della Commissione di laurea.

Dal verbale suddetto, depositato agli atti del ricorso, risulta che la Commissione, su indicazione del presidente, ha dichiarato di poter operare anche in numero ridotto, sulla base dell’art.42 del regolamento sopradichiarato.

Tuttavia, nello stesso verbale non risulta quali fossero i motivi di necessità che imponevano una composizione ridotta della Commissione ed anzi viene richiamato il parere dell’ufficio competente, che ricorda la necessità di una specifica motivazione sul punto.

Pertanto, anche sotto questo aspetto, la censura è fondata e deve essere accolta.

Conseguentemente, il ricorso va accolto e deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio possono essere opportunamente compensate tra le parti .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 3.2.1999.

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