T.A.R. EMILIA ROMAGNA-PARMA - Sentenza 11 settembre 1999 n. 561 - Pres. Cicciò, Est. Di Benedetto.
Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - Ex art. 4 L. n. 47/1985 - Senza la previa diffida a demolire prevista dall'art. 7 della stessa legge - Nel caso di immobile abusivo già realizzato in zona non soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità - Illegittimità.
La procedura di cui all’articolo 4 della legge n. 47 del 1985 (che esclude la fase dell’ingiunzione a demolire per le opere abusive), presuppone un’opera abusiva allo stato iniziale e non già compiuta. Inoltre la procedura ex articolo 4 cit. presuppone che l’inizio dell’opera abusiva sia accertata su un’area soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità.
E' pertanto illegittima una ordinanza di demolizione che sia stata adottata ai sensi della richiamata norma di legge (e quindi che non sia stata preceduta dall'ingiunzione di demolizione di cui all’articolo 7 della stessa legge n. 47 del 1985) allorchè risulti che l'opera, all'atto dell'emissione dell'ordinanza, era già stata eseguita e che il vincolo previsto per la zona consentiva l’edificazione, salva l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 1497/1939, diretta ad accertare la compatibilità dell’opera realizzata con il vincolo stesso.
1. La ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso l’ordinanza di demolizione in epigrafe indicata deducendo la violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. A seguito dell’opposizione dell’Amministrazione la causa è stata trasposta in sede giurisdizionale innanzi a questo TAR.
2. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha chiesto la
reiezione del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 255/1994 e la causa è
stata trattenuta in decisione all’udienza del 1° giugno 1999.
3. Nella concreta fattispecie in parola, come emerge dalla nota del 11 gennaio 1994, prot. 1328 (doc. n. 8 in atti), risulta realizzata una struttura di “prefabbricato in c. a., composto da elementi incastratati tra i pilastri adibito a magazzino – sup. ml. 6.00 ed altezza 2,70” in zona soggetta a vincolo ambientale, in assenza dell’autorizzazione ex articolo 7 della legge n. 1497/1939. Tale opera, per le sue caratteristiche strutturali e per le sue dimensioni, sul piano edilizio avrebbe dovuto essere realizzata previo il rilascio di una concessione, oltre all’autorizzazione ex articolo 7 della legge n. 1497/1939.
4. In diritto, tuttavia, sul piano procedimentale l’Amministrazione non ha utilizzato il procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 7 della legge n. 47 del 1985, il quale richiede la preventiva ingiunzione a demolire al responsabile dell’abuso e, solo in caso di inottemperanza, l’intervento repressivo d’ufficio a spese del responsabile. Al contrario l’Amministrazione, emanando l’atto impugnato, ha disposto l’immediato ripristino dello stato dei luoghi, saltando la fase dell’ingiunzione a demolire e, quindi, seguendo al procedura di cui all’articolo 4 della legge n. 47 del 1985, come emerge anche dai richiami normativi del preambolo dell'ordinanza.
Tale procedimento, ex articolo 4, non è utilizzabile nella presente fattispecie. Infatti, l'intervento urgente ex articolo 4 (che esclude la fase dell’ingiunzione a demolire come sopra specificato) presuppone un’opera abusiva allo stato iniziale e non già compiuta come nella situazione in esame. Infatti, l’articolo 4 prevede l’immediato ripristino quando il Sindaco “accerti l’inizio di opere eseguite senza titolo” e ciò si giustifica proprio perché l’abuso è represso allo stato iniziale prima di una definitiva compromissione del territorio.
Inoltre, la procedura ex articolo 4 presuppone che l’inizio dell’opera abusiva sia accertata su un’area soggetta a vincolo assoluto di inedificabilità. Nella presente fattispecie, invece, come rilevato anche dall’Amministrazione (doc. 8) il vincolo in parola consentirebbe l’edificazione, salva l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 1497/1939 diretta ad accertare la compatibilità dell’opera realizzata con vincolo stesso.
5. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto,
va annullato l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa tra le
parti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.