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Giurisprudenza
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TAR EMILIA ROMAGNA-PARMA - Ordinanza 9 gennaio 2001 n. 11 - Pres. Cicciò, Rel. Di Benedetto - Mantelli Estero Costruzioni Spa (Avv. B. Belli) c. A.R.N.I. Azienda Regionale Navigazione Interna (Avv. G. Saporito).

Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. – Risoluzione del contratto di appalto di oo.pp. – Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario.

Va respinta, per difetto di giurisdizione, la domanda cautelare avanzata da un’impresa che impugni la risoluzione di un contratto di esecuzione di opere pubbliche (1).

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(1) Per precedenti cautelari in materia di risoluzione di rapporto contrattuale (ante articoli 6 e 7 L. 205/2000), vedi Cons. Stato, VI, ord. 830/1994 che annulla TAR Parma, ord. 113/1994 (in Sospensive, pg. 3702 e 3690) e riconosce la giurisdizione dell’AGO.

 

 

Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento, 10/10/2000 n. 67, con il quale l’Azienda Regionale per la Navigazione Interna Regione Emilia Romagna deliberava la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 3/4/2000 con la società ricorrente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di: A.R.N.I. Azienda Regionale Navigazione Interna.

Udito il relatore Cons. Ugo Di Benedetto;

uditi altresì per le parti l’avv. Belli e l’avv. Saporito;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge n. 205/2000, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che appare sussistente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo dovendosi adire il Giudice ordinario in ogni controversia, quale quella in esame, attinente alla fase di esecuzione del contratto, ivi compresa ogni questione attinente alla risoluzione dello stesso;

Atteso che, pertanto, non appare sussistente un residuale potere cautelare del giudice amministrativo, disgiunta dalla competenza a conoscere il merito;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Spese al definitivo.

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