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n. 3-2001 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA-PARMA, SEZ. I – Ordinanza 20 febbraio 2001 n. 59Pres. Cicciò, Est. Giovannini – Mari ed altri (Avv. Maggiolo) c. Comune di Correggio (Avv. Bertolani) e Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv.ti Tedeschi, De Vergottini e Caturani).

Ambiente - Elettrosmog - Realizzazione di una stazione radio base per l’installazione delle antenne di telefonia cellulare - Concessione edilizia rilasciata in assenza della preventiva valutazione d’impatto ambientale - Domanda di sospensione - Va accolta.

Appare fondato un ricorso con il quale è stato chiesto l’annullamento previa sospensione di una concessione edilizia rilasciata da un Comune alla Telecom Italia Mobile s.p.a. per la realizzazione di una stazione radio base per l’installazione delle antenne di telefonia cellulare, soprattutto in relazione alla denunciata mancata sottoposizione del progetto edilizio della stazione radio a valutazione d’impatto ambientale, così come espressamente previsto dall’art. 2 bis, 2° comma del D.L. n. 115/97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/97 e alla parimenti denunciata violazione dell’art. 8, 8° comma, della L. reg. Emilia Romagna n. 30 del 2000 (1).

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(1) Con l’ordinanza in rassegna (n. 59/2001 del 20.2.2001) il TAR Parma ha accolto la domanda di sospensione proposta da un gruppo di cittadini residenti in provincia di Reggio Emilia, avverso l’installazione di un impianto fisso per telefonia cellulare.

Tale ordinanza si fonda su due argomenti:

a) l’affermata violazione dell’art. 2 bis Decreto Legge 115/97 e cioè afferma esigenza di sottoporre i progetti di installazione di stazioni radio base per telefonia mobile alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

b) l’affermata violazione dell’art. 8 comma 8 Legge Regionale Emilia Romagna n. 30/2000 e cioè – a quanto è dato capire – mancata presentazione da parte del gestore della mappa completa degli impianti fissi da installare nel territorio.

Quanto al motivo sub a), l’ordinanza del TAR Parma si pone in sintonia con cinque "famose" ordinanze del TAR Bari del 6.4.2000 (nn. da 542 a 546), confermate dal Consiglio di Stato (ord. 28.7.2000 n. 3960 – in questa rivista elettronica, n. 8/2000, nonchè in Giustizia amm.va n. 0/2000, p. 29 ss. con nota di F.P. RICCI, Elettrosmog: il Consiglio di Stato conferma la necessità del procedimento di VIA regionale per l’istallazione delle antenne di telefonia cellulare), le quali – per prime – avevano affermato l’esigenza di sottoporre a Valutazione d’Impatto Ambientale un’opera quale un impianto fisso per telefonia mobile.

La singolarità ed il particolare interesse dell’ordinanza TAR Parma qui allegata, deriva dal fatto che il Giudice amministrativo parmigiano ha affermato la necessità della V.I.A. in base al solo disposto dell’art. 2 bis, comma 2, D.L. n. 115/1997, a prescindere dunque dalla normativa regionale in materia.

Com’è noto, il D.P.R. 12.4.1996 ha attribuito alla competenza regionale l’individuazione delle opere da assoggettare a V.I.A. e mentre la regione Puglia, avvalendosi di tale potere, ha incluso gli impianti fissi di telefonia mobile tra le opere soggette a V.I.A. (L.R. Puglia 20.1.98 n. 3), diversamente pare essersi orientata la regione Emilia Romagna che, con la legge 18.5.1999 n. 9 (modificata dalla L.R. 16.11.2000 n. 35) non ha ricompresso tali impianti tra quelli soggetti a V.I.A. (anche la recente Legge regionale E.R. n. 30 del 31.1.2000 in materia di inquinamento elettromagnetico, del resto, non fa alcun cenno all’esigenza di una valutazione d’impatto ambientale per gli impianti in esame).

Sotto questo profilo, pertanto, l’ordinanza 59/2001 del TAR Parma, senz’altro condivisibile in una prospettiva di evoluzione della normativa regionale, pare quasi "sovrapporsi" al Legislatore locale nell’individuazione delle opere che necessitano di V.I.A. (Avv. Alberto Bertoi, 22.3.2001)

Per ulteriori riferimenti in materia v. l’apposita pagina nella sezione degli approfondimenti.

 

 

Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della concessione edilizia, 4/12/2000 e n. 2000/11274, rilasciata dal Comune di Correggio alla Telecom Italia Mobile spa per la realizzazione di una stazione radio base per l’installazione delle antenne di telefonia cellulare;

di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI CORREGGIO

TELECOM ITALIA MOBILE SPA

Udito il relatore Primo Ref. UMBERTO GIOVANNINI

Uditi altresì per le parti gli Avv.ti Maggiolo, Bertolani e Bianchi, per delega dell’Avv. De Vergottini;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge n. 205/2000 e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che, ad un sommario esame della controversia, il ricorso pare fondato su elementi che ne fanno ritenere ragionevolmente prevedibile l’accoglimento, soprattutto in relazione alla denunciata mancata sottoposizione del progetto edilizio della stazione radio a valutazione d’impatto ambientale, così come espressamente previsto dall’art. 2 bis, 2° comma del D.L. n. 115/97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/97 e alla parimenti denunciata violazione dell’art. 8, 8° comma della L.R. n. 30 del 2000;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Spese al defintivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

PARMA, lì 20 Febbraio 2001.

Presidente

Primo Referendario Rel. Est.

Depositata in Segreteria il 20 Febbraio 2001.

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