T.A.R. EMILIA ROMAGNA – PARMA - Sentenza 23 giugno 1999 n. 452 – Romagna (Avv. Marco Zanlari) c. Comune di Boretto (Avv. Ermes Coffrini) – (accoglie).
Comune e Provincia – Segretario comunale e provinciale – Danni subiti dall’autoveicolo di sua proprietà – Durante il periodo di servizio – Diritto al risarcimento – Sussiste.
Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Controversia concernente il risarcimento dei danni – Giurisdizione amministrativa – Sussiste anche nel caso in cui il risarcimento sia dovuto ai sensi dell’art. 2041 c.c. (indebito arricchimento).
Nel caso in cui una convenzione preveda che sono a carico del Comune le spese di viaggio sostenute da un segretario comunale, il quale deve mettere a disposizione il proprio automezzo per recarsi presso il Comune stesso, non soltanto deve ritenersi che il segretario è da considerarsi in servizio durante il tragitto, ma deve affermarsi altresì che il Comune deve tenerlo indenne – ai sensi dell’art. 1720, 2° comma, cod. civ. e, in via residuale, dell’art. 2041 c.c. - da danni riportati non soltanto alla persona, ma anche all’autovettura in stretta dipendenza dall’esercizio delle mansioni esercitate, salva, ovviamente, l’ipotesi che tali danni siano attribuibili a comportamento colposo del segretario (alla stregua del principio, nella specie, il T.A.R. ha ritenuto che il Comune doveva risarcire il segretario comunale per i danni subiti dall’automezzo di quest’ultimo, a seguito di alcuni atti vandalici, durante l'orario di servizio).Rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo una controversia con la quale un segretario comunale chiede il risarcimento dei danni subiti dal proprio automezzo durante il periodo in cui prestava servizio, dato che la relativa pretesa costituisce il legittimo esercizio di un diritto facente parte del rapporto di pubblico impiego, e ciò anche nell’ipotesi in cui la pretesa stessa sia stata azionata ai sensi dell’art. 2041 c.c., dato che anche l’azione di indebito arricchimento proposta dal dipendente contro la p.a. rientra nell’ambito del rapporto di pubblico impiego.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato al Comune di Boretto, Giampaolo Romagna premette di essere stato nominato con decreto prefettizio del 29.6.1994 segretario del Comune stesso e di essere titolare di segreteria convenzionata anche con il Comune di Gattatico, distante circa 16 chilometri e non collegato al primo, durante le ore notturne, con mezzi di trasporto pubblici, e di non potere usufruire, per recarsi alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, che si tenevano nelle ore serali e notturne, che del proprio automezzo, godendo di un rimborso spese previsto dalle convenzioni.
Il 27.6.1996, non potendo parcheggiare, in occasione di un accesso alle ore 21 alla sede comunale, davanti a quest’ultima essendo in corso lavori di ripristino, era stato costretto a lasciare l’autovettura in zona poco illuminata e non sorvegliata, cosicché il mezzo era stato colpito da atti vandalici, con un danno di L. 5.515.293.
Il Comune aveva manifestato la propria solidarietà, rifiutandosi però di rifondere la somma spesa.
Tutto ciò premesso, ha chiesto accertarsi il suo diritto all’indennizzo per il danno subito, per violazione dell’art. 40 c.c.n.l. del personale dei Ministeri 16.5.1995, dell’art. 52 della l. n. 142/90, degli artt. 1175, 1176, 1223, 1375 del c.c., applicabili nel caso in esame trattandosi di rapporto di lavoro privatizzato ex artt. 2 e 68 del D.Lvo n. 29/93, avendo il Comune omesso di adempiere ai propri obblighi di diligenza e di correttezza, salvaguardando il patrimonio del dipendente mediante l’oppurtuna vigilanza, e ha rivendicato altresì l’applicabilità dell’art. 2041 c.c. per arricchimento ingiustificato del Comune e dell’art. 97 della Costituzione.
Il Comune si è costituito e, anche con successiva memoria, ha contestato la fondatezza del ricorso eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Osserva questo Tribunale che, com’è noto, i segretari comunali, pur appartenendo - fino alle recenti modificazioni di status - ai ruoli del personale statale sono sempre stati inseriti organicamente nella struttura burocratica dei Comuni venendo retribuiti a carico dei bilanci degli stessi. Specificamente per il caso di specie il ricorrente esercitava le sue funzioni al servizio dei Comune di Boretto e di Gattatico a seguito di convenzione ex art. 24 della legge 8.6.1990, n. 142, per la gestione associata del servizio di segreteria, stipulata dai sindaci il 21.6.1994.
Per effetto inoltre dell’art. 6 di tale convenzione le spese di viaggio sostenute dal funzionario per recarsi al Comune di Boretto erano state poste a carico di tale Comune, non essendo quindi soggette a riparto, e venendo liquidate in base alla tabella ACI (che, com’è noto, prevede le spese di carburante, l’ammortamento per l’usura del mezzo, ecc.).
Deve altresì rilevarsi che, come non è contestato fra le parti, tale specifica clausola derivava oltre che dalla contemporaneità del duplice rapporto di servizio anche dalla necessità del funzionario di recarsi spesso in autovettura al Comune di Boretto (e di rientrare poi alla sua residenza) anche nelle ore serali e notturne per assistere, quale unzionario verbalizzante, alle riunioni degli organi di gestione del Comune stesso, non essendo disponibile in tali ore un servizio pubblico di trasporto e non avendo il Comune fornito un veicolo di servizio.
E’ quindi del tutto evidente che attesa l’assoluta particolarità della situazione non soltanto il segretario doveva considerarsi in servizio durante tali viaggi ma in tali occasioni metteva sostanzialmente il proprio automezzo a disposizione dell’amministrazione comunale, che doveva a norma di convenzione rimborsarlo e, per quanto desumibile dalla stessa convenzione, alla stregua dei principi di interpretazione del contratto secondo buona fede menzionata dal ricorrente e appunto dalla specificità della situazione, tenerlo indenne da danni riportati non soltanto alla persona ma anche all’autovettura in stretta dipendenza dall’esercizio delle mansioni esercitate, salva, ovviamente, l’ipotesi che tali danni fossero attribuibili a comportamento colposo del segretario. Poiché, come si è visto, si trattava di mezzo di trasporto assolutamente indispensabile per l’esercizio della funzione affidata al funzionario, deve altresì applicarsi alla fattispecie il principio dell’art. 1720, 2° comma, cod. civ. secondo cui il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico.
E, d’altra parte, sarebbe pur sempre applicabile, in via residuale, l’art. 2041 c.c., dal momento che il Comune, usufruendo della prestazione del funzionario (comprensiva nella messa a disposizione dell’autovettura) non potrebbe rifiutarsi di indennizzarlo per la correlativa e avvenuta diminuzione patrimoniale a seguito dei danni arrecati all’autovettura dagli atti vandalici di terzi. Non è inoltre contestato che nessuna colpa può essere imputata al segretario, che ha parcheggiato la sua autovettura dove poteva, essendo lo spazio antistante la sede comunale occupato da un cantiere.
Contestualmente deve respingersi l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, poiché la pretesa qui dedotta costituisce il legittimo esercizio di un diritto facente parte del rapporto di pubblico impiego, e ciò anche qualora per l’individuazione della fonte normativa si dovesse far riferimento all’art. 2041c.c. (è noto che l’attuale giurisprudenza attribuisca alla giurisdizione del giudice amministrativo anche l’azione di indebito arricchimento proposta dal dipendente contro la p.a. nell’ambito del rapporto di pubblico impiego).
Il ricorso dev’essere quindi accolto, con condanna del Comune resistente a indennizzare il ricorrente per il danno patito, che si liquida in L. 5.515.293, come da documentazione in atti, oltre agli interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo; nulla può essere liquidato a titolo di "fermo tecnico" dell’autovettura, non comprovato quanto all’ammontare mediante idonea prova almeno sul periodo di arresto del mezzo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, condanna il Comune resistente a rifondere al ricorrente quanto indicato in parte motiva, oltre al pagamento delle spese del giudizio,che liquida in complessive L. 3.500.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 15.6.1999.
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999,