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TAR EMILIA-ROMAGNA, SEZ. DI PARMA - Sentenza 22 marzo 2001 n. 166 - Pres. Cicciò, Est. Di Benedetto - GAIA S.r.l. (Avv.to Pietro Marsili) c. Autocamionale della Cisa S.p.A. (Avv.to R. Rossolini) e Coop Service - Servizi di Fiducia di RE (Avv.to E. Coffrini)

Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Gare indette da Società per Azioni a prevalente capitale pubblico -  Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste anche nel caso in cui le società non siano concessionarie.

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie concernenti le procedure di gara indette da Società per Azioni a prevalente capitale pubblico e non concessionarie, considerato che tali enti rientrano tra gli organismi di diritto pubblico, tenuti all’applicazione della normativa comunitaria di cui al D. lgs 157/1995 (1)

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(1) Contra: Cass., Sez. Un., 6 maggio 1995, n. 4991 e 4992.

Come si dà atto nella motivazione della sentenza in rassegna, la questione ormai deve ritenersi superata a seguito della sopravvenuta normativa di cui all’articolo 33 lettera d) del D. lgs 80/1998, nel testo sostituito dall’articolo 7 della legge 205/2000, che ha attribuito al giudice amministrativo tutte le controversie "aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione della normativa comunitaria".

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati concernenti la gara bandita dall’Autocamionale CISA S.p.A. per l’affidamento del servizio di pulizia di alcuni immobili, deducendone l’illegittimità.

Si sono costituite in giudizio la S.p.A. Autocamionale CISA e la controinteressata Coop Service chiedendo la reiezione del ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 300/97 e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di merito del 20 febbraio 2001.

2. Va preliminarmente affermata la giurisdizione di questo giudice amministrativo.

Vero è che al momento della presentazione del ricorso un orientamento della Corte di Cassazione attribuiva alla propria giurisdizione le controversie concernenti le procedure di gara indette da Società per Azioni ancorché a prevalente capitale pubblico (Cass., Sez. Un., 6 maggio 1995, n. 4991 e 4992) purchè, tuttavia, non si trattasse di un concessionario (Cass., Sez. Unite, 9 dicembre 1996, n. 10955).

Tuttavia era condivisibile l’orientamento del Consiglio di Stato che aveva inquadrato anche le S.p.A. a partecipazione pubblica non concessionarie tra gli organismi di diritto pubblico, tenuti all’applicazione della normativa comunitaria di cui al D. lgs 157/1995 come avvenuto nel caso di specie. Infatti, a prescindere dalla natura giuridica pubblica o privata la giurisdizione del giudice amministrativo doveva estendersi a tutte le gare poste in essere da enti rientranti nell’ampia nozione di soggetto aggiudicatore, ai sensi della normativa comunitaria (cfr. ex multis Cons. Stato, 20 dicembre 1996, n. 1577; Cons. Stato, 28 ottobre 1999, n. 1478).

3. Nel caso di specie, poi, la questione è pacificamente superata dalla sopravvenuta normativa di cui all’articolo 33 del D. lgs 80/1998, sostituito dall’articolo 7 della legge 205/2000. Infatti il citato art. 33, lettera d) devolve al giudice amministrativo tutte le controversie "aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione della normativa comunitaria" e, quindi, anche di soggetti formalmente privati quali le Società per Azioni.

Tale jus superveniens è stato pacificamente ritenuto applicabile anche alle controversie già instaurate, presso il giudice amministrativo, come nel caso di specie, sia dalla Cassazione (Cass. Sez. un., 27 luglio 1999. n. 516) sia dal Consiglio di Stato (CdS, Sez. V, ordinanza n. 4822 del 28 settembre 2000).

4. Nel merito il ricorso è infondato, a prescindere dalla genericità dello stesso.

L’Amministrazione ha valutato approfonditamente le giustificazioni fornite dalle partecipanti in ordine alla riscontrata anomalia delle offerte presentate, secondo la procedura di cui al D. lgs 157/1995. Le contestazioni sono state puntuali e per due volte sono state analizzate le giustificazioni presentate (vedi il primo ed il secondo verbale prodotti in atti). Le valutazioni del soggetto aggiudicatore sugli elementi costitutivi dell’offerta non presentano alcun profilo di illegittimità o travisamento dei fatti e, quindi, non appaiono sindacabili in questa sede di legittimità costituendo espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale di merito.

5. In particolare, per quanto concerne la Società ricorrente, dal secondo verbale (doc. 10 in atti) emerge una specifica analisi e valutazione di inattendibilità dell’offerta per quanto concerne la pulizia della vetrata di ingresso per non avere compiutamente valutato i costi per la prescritta presenza di un addetto a terra per il compito di sorveglianza imposta dai piani di sicurezza. Inoltre è stato valutato incongruo il costo rappresentato dall’impresa per la presenza a terra dell’operaio addetto alla sicurezza per quanto concerne la pulizia della facciata esterna (punto 2 del verbale).

Così come non sono state fornite le giustificazioni idonee richieste in ordine alle spese generali ed alle voci che le compongono

6. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo RESPINGE.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, il giorno 20 febbraio 2001.

f.to Gaetano Cicciò Presidente

f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186

Parma, lì 22 marzo 2001.

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