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n. 4-2003 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 3 aprile 2003 n. 210 - Pres. Cicciò, Est. Di Benedetto - Calori (Avv. Rossolini) c. Comune di Fidenza (n.c.) e Donati (n.c.) - (respinge).

Comune e Provincia - Commissione edilizia comunale - Componenti - Nomina - Mediante sorteggio tra più aspiranti idonei e disponibili a seguito di avviso pubblico - Possibilità.

La pubblicazione da parte di un Comune di un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità alla nomina di componente della commissione edilizia e di verificare la qualifica di esperto di tutela ambientale, non comporta l’attivazione di una procedura concorsuale - con la necessità di una scelta comparativa, tra gli aspiranti, effettuata in relazione ai titoli posseduti - essendo l’avviso pubblico diretto a consentire all’amministrazione di verificare la qualifica di esperto e, quindi, il possesso di una professionalità adeguata, senza, per questo, trasformare la procedura in questione in un vera e propria procedura selettiva.

L’individuazione dei componenti della commissione edilizia (tra cui quello esperto in materia di tutela ambientale) costituisce invero una scelta del Comune che non è vincolata alla formulazione di una graduatoria, con il conseguente obbligo per la P.A. di nominare colui che dimostri di possedere maggiori titoli professionali. Legittimamente, quindi, il Comune, una volta ritenuti idonei, sulla base dei titoli prodotti, gli aspiranti disponibili a far parte della commissione edilizia in qualità di esperti di tutela ambientale, effettua un sorteggio tra di essi ai fini della nomina, potendo in tale ipotesi anche effettuare una scelta nominativa non vincolata al possesso di maggiori titoli.

 

(omissis)

per l'annullamento

della delibera datata 17/2/93 n. 9 con la quale il Consiglio Comunale di Fidenza ha nominato per un triennio la Commissione edilizia comunale limitatamente al punto 7 in cui ha nominato la controinteressata in qualità di esperta in tutela dell’ambiente;

(omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il regolamento edilizio vigente nel comune di Fidenza disciplinava la composizione della commissione edilizia prevedendo, tra i suoi componenti, anche un esperto in tutela ambientale.

In data 9 gennaio 1993 il Comune pubblicava un avviso invitando gli interessati a presentare domanda allegando i titoli di studio e professionali ed il relativo curriculum.

Essendo pervenute tre domande, tra le quali quella dell'odierno ricorrente, il Comune individuava l'esperto in tutela ambientale mediante sorteggio.

2. Il ricorrente ha adito il Tar contestando il sorteggio effettuato, quale metodo di scelta, evidenziando in particolare che il Comune aveva posto sullo stesso piano nominativi con caratteristiche diverse ed evidenziando come egli stesso avrebbe esperienza e professionalità che la controinteressata, individuata attraverso sorteggio, non possiederebbe.

3. Il ricorso è infondato.

L’individuazione dei componenti della commissione edilizia, tra cui quello esperto in materia di tutela ambientale, costituisce una scelta del Comune che non è vincolata alla formulazione di una graduatoria con la conseguente nomina di colui che dimostri di possedere maggiori titoli professionali. La circostanza che il controinteressato individuato, al pari del ricorrente in possesso della laurea in geologia, non sia iscritto, secondo quanto riferito dall'interessato nel ricorso, all'albo professionale non appare una circostanza decisiva non avendo l'amministrazione vincolato a tale requisito la scelta dell'esperto.

La circostanza della emanazione di un avviso pubblico, infatti, non comporta l'attivazione di una procedura concorsuale con la necessità di una scelta comparativa, tra gli aspiranti, effettuata in relazione ai titoli posseduti. Si tratta, invece, di un avviso al fine di acquisire la disponibilità alla nomina di componente della commissione edilizia e la richiesta di allegare il titoli posseduti è avvenuta al solo fine di consentire all'amministrazione di verificare la qualifica di esperto di tutela ambientale e quindi il possesso di una professionalità adeguata, senza per questo trasformare il potere di scelta del Comune in una vera e propria procedura selettiva.

4. Pertanto, il Comune, una volta ritenuto idonei, sulla base dei titoli prodotti, i tre aspiranti che avevano avanzato la propria disponibilità a far parte della commissione edilizia in qualità di esperti di tutela ambientale ben poteva effettuare un sorteggio così come poteva effettuare una scelta nominativa non vincolata al possesso di maggiori titoli.

5. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

Nulla per le spese non essendosi costituita l'amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, il giorno 18/03/2003.

f.to Gaetano Cicciò Presidente

f.to Ugo Di Benedetto Consigliere rel.est.

Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.

Parma, lì 3 aprile 2003

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