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Giurisprudenza
n. 5-1999 - © copyright.

Riportiamo di seguito il testo di una recente ordinanza (28 maggio 1999, n. 179) del T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II di Bologna,inviataci cortesemente per fax all'Avv. Gianluca Spigolon del Foro di Rimini, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della denuncia di inizio attività (ex art. 4 L. 493/1994) relativa all'esecuzione di opere edilizie consistenti nella realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare. Per una migliore comprensione della questione, riportiamo ancor prima, per estratto, la email dell'Avv. Spigolon, con la quale si preannunciava l'invio del testo dell'ordinanza:

All'udienza del 27.5.1999 il TAR E.R. ha accolto la domanda incidentale di sospensione con riferimento alla realizzazione dei lavori ed alla attivazione degli impianti inerenti ad una stazione radio mobile (costituita da tre antenne, la più alta delle quali di 8 metri, e da un box metallico - shelter - di circa 7 mq.) da collocarsi sul lastrico solare di un albergo.

Il ricorso, da me predisposto, era stato proposto da Pelliccioni Nicola + 15 contro il Comune di Rimini e nei confronti della Ericsson TLC S.p.A. (WIND) per l'annullamento previa sospensiva:

- della denuncia di inizio attività (art. 4 L. 493/1994) relativa all'esecuzione di opere edilizie consistenti nella realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in Rimini, Viale Vespucci n. 83;

- dell'inerzia e/o silenzio tenuto dal Comune di Rimini nei venti giorni successivi alla presentazione della predetta D.I.A..

L'ordinanza non è motivata (se non con la frase di rito "Considerato che ad una prima delibazione appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare"), ma nel ricorso era stato censurato il fatto che la Ericsson S.p.A. avesse dato inizio ai lavori in seguito alla presentazione di una semplice denuncia di inizio attività e non in base a regolare concessione edilizia (Violazione dell'art. 1 L. 10/1977; Falsa applicazione dell'art. 4 L. 493/1993). Quanto al periculum in mora il ricorrenti lamentavano il presumibile danno alla salute in assenza di adeguati controlli preventivi, producendo una documentazione scientifica sullo stato della ricerca nel settore delle onde elettromagnetiche.

A mio parere la pronuncia in questione è interessante in primo luogo perchè ritiene suscettibile di sospensione una D.I.A. e la successiva inerzia tenuta dal Comune di Rimini. Sul punto non ho trovato precedenti giurisprudenziali (In dottrina si veda: Antonio Bianchi, La denuncia di inizio attività in materia edilizia. Profili ricostruttivi con particolare riferimento alla tutela giurisdizionale del terzo, in Riv. Giur. dell'Edilizia, 1998, 173).

In secondo luogo il TAR E.R., pur nella sommarietà della fase cautelare, sembrerebbe schierarsi con quella giurisprudenza che richiede per le installazioni di stazioni radio base, la necessità di concessione edilizia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6.4.1998 n. 415 in Guida al diritto, 1998, 21, pag. 78), anche in caso di collocazione su edifici esistenti. Al riguardo, mi risulta che sia piuttosto diffusa la realizzazione di questi manufatti con denuncia di inizio attività.

Avv. Gianluca Spigolon del Foro di Rimini

 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA, SEZ. II - Ordinanza 28 maggio 1999 n. 179 - Pres. Papiano, Rel. Brini - Pelliccioni d altri (Avv.ti Spigolon e Beraudi) c. Comune di Rimini (Avv. Fontemaggi) e Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (n.c.) - (accoglie la domanda di sospensione).

(omissis)

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione

- della denuncia di inizio di attività con relativi allegati presentata in data 15.10.1998 al Comune di Rimini dalla Ericsson S.p.A. ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e dell'art. 4 della L. 493/1993 come modificato dall'art. 2 comma 60 della L. 662/1996 per la denuncia dell'esecuzione di opere edilizie consistenti nella realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in Rimini, Viale Vespucci n. 83;

- dell'inerzia e/o silenzio tenuto dal Comune di Rimini nei venti giorni successivi alla presentazione della predetta denuncia di inizio di attività;

- di ogni altro atto antecedente, preordinato o comunque connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di Rimini

Relatore Cons. Grazia Brini

e uditi altresì per le parti gli avv.ti Gianluca Spigolon e Carla Rossi in sostituzione dell'avv. Assunta Fontemaggi;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642;

Considerato che ad una prima deliberazione appaiono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione con riferimento alla realizzazione dei lavori ed all'attivazione degli impianti.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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