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TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 31 luglio 2000 n. 578Pres. Bagarotto, Est. Farina – Mansi (Avv.ti Antonio Mansi e Francesco Paolo Mansi) c. Azienda per i servizi sanitari n.3 "Alto Friuli (Avv. Buno Sbisà) e Micoli (Avv..Roberto Paviotti) – (accoglie).

1. Giurisdizione e competenza – Concorso – Per conferimento di incarico da parte di Azienda USL – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.

2. Giurisdizione e competenza – Concorso – Disciplina prevista dall’art. 68, comma 4, del D. L.vo n. 29/1993 – Interpretazione – Giurisdizione amministrativa - Ricomprende tutti i procedimenti amministrativi sussumibili nel paradigma concorsuale.

3. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Atti impugnati – Individuazione – Riferimento al contesto del ricorso – Necessità.

4. Concorso - Concorso USL – Per l’attribuzione di incarico – Omessa precisazione della specifica disciplina nella quale l’incarico poteva essere conferito – Illegittimità – Ragioni.

1. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ex art.68, comma 4, del D.Lgs.n. 29/1993 una controversia riguardante una procedura concorsuale indetta con avviso pubblico da una Azienda USL tendente all’attribuzione di un incarico in base all’art.15, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Ai sensi dell’art.68, comma 4, del  D.Lgs.n. 29/1993 (come sostituito dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), deve infatti ritenersi che tutte le controversie in materia di "procedure concorsuali" (locuzione da intendersi secondo la comune accezione tecnico-giuridica) per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque siano le concrete modalità di svolgimento delle procedure stesse e la tipologia del posto da ricoprire, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

A questa conclusione non osta il cenno, contenuto nel primo comma dell’art. 68 alle "controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali...."(controversie devolute al giudice ordinario), posto che le locuzioni "assunzione al lavoro" e "il conferimento......degli incarichi dirigenziali" non può, di certo, comprendere le procedure concorsuali, espressamente contemplate dal quarto comma. Neppure l’inciso:"ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti"(soggetti a disapplicazione da parte del giudice ordinario,se "rilevanti ai fini della decisione" ed "illegittimi") è idoneo a spostare la competenza in materia di procedure concorsuali dal giudice amministrativo a quello ordinario.

Ed invero, qualora gli "atti amministrativi presupposti" concernano la procedura concorsuale, è pacifico che essi siano attratti nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in base al quarto comma dell’art.68 (come comprovato dall’ultimo periodo del primo comma, ove vi è un esplicito riferimento all'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante") semprecchè, ovviamente, si sia in presenza di una loro impugnativa avanti quel giudice. Alla formula dell’art. 68, comma 4 va dato quindi il corretto significato tecnico-giuridico, sì da ricomprendervi tutti i procedimenti amministrativi sussumibili nel paradigma concorsuale.

3. Ai fini della corretta individuazione degli atti impugnati non deve farsi esclusivamente riferito a quelli indicati nell'epigrafe del ricorso, ma occorre desumere l'effettiva volontà del ricorrente dal contesto del gravame, dall'esposizione dei fatti, dal complesso delle circostanze dedotte, nonché, in particolar modo, dalle specifiche censure formulate; pertanto, l'identificazione degli atti impugnati non va fatta con formalistico riferimento all'epigrafe, ma deve tener conto dell'intero contesto del gravame, sì che non appare necessaria l'espressa menzione dell'atto impugnato (1).

4. E’ illegittima la delibera con la quale è stata indetta una procedura concorsuale da una Azienda USL tendente all’attribuzione di un incarico in base all’art.15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, ove non sia stata indicata la specifica disciplina (nella specie farmacia ospedaliera o farmaceutica territoriale) nella quale l’incarico in questione poteva essere conferito, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 484 del 1997.

La mancata indicazione della disciplina invero inficia l’intera procedura concorsuale, non solo perché è stata violata una chiara previsione normativa, ma anche e soprattutto perché questa fondamentale carenza si ripercuote sulle operazioni concorsuali: infatti sia la valutazione del curriculum professionale che il colloquio dovevano tenere conto (come si può agevolmente vedere, in particolare, dagli artt.5, 6 ed 8 del D.P.R.n.474) della disciplina in parola.

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(1) Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 27 maggio 1994 n. 882; T.A.R. Basilicata,25 luglio 1997, n. 240;T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 20 marzo 1993, n.96.

 

 

Ric. n. 201/2000 R.G.R.

N. 578/2000 Reg. Sent.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:

Giancarlo Bagarotto – Presidente

Enzo Di Sciascio - Consigliere

Vincenzo Farina – Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

sul ricorso n.201/2000 proposto da MANSI Anna, rappresentata e difesa dagli avv.Antonio Mansi e Francesco Paolo Mansi, con domicilio eletto presso l’avv.Sergio Moze, in Trieste, via F.Severo n.16;

c o n t r o

l’Azienda per i servizi sanitari n.3 "Alto Friuli", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Bruno Barel, con domicilio eletto presso l’avv.Giuseppe Sbisà, in Trieste, via S.Francesco n.11;

e nei confronti

della controinteressata Dott.a Manuela Micoli, rappresentata e difesa dall’avv.Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

per l’annullamento:

1) della deliberazione n.40 in data 20.1.2000 del Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari n.3 "Alto Friuli";2) del verbale in data 6.7.1999 della Commissione di esperti ;3) delle valutazioni tutte ivi contenute e dei curricula allegati;4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 23.6.2000 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

1.Il gravame è diretto all’annullamento:a) della deliberazione n.40 in data 20.1.2000 del Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari n.3 "Alto Friuli", con la quale è stato conferito, a mente dell’art. 15 del D.Lgs.n.502/1992, in seguito ad apposita procedura concorsuale (indetta con avviso pubblico approvato con decreto del Direttore generale n.1047 in data 6.11.1996:i termini di detto avviso erano stati poi riaperti con deliberazione D.G. n.674 del 23.11.1998), l’incarico quinquennale di Farmacista dirigente di II livello alla Dott.a Manuela Micoli;b) del verbale della Commissione di esperti in data 6.7.1999 e delle valutazioni tutte ivi contenute, nonchè dei curricula allegati;c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

La ricorrente premette di essere stata dichiarata idonea (insieme alla controinteressata, risultata poi vincitrice della selezione, ed al Dott.Luciano Cecco) dalla Commissione di esperti, dopo che quest’ultima aveva, in data 6.7.1999, valutato i curricula dei candidati ed espletato i colloqui con i medesimi.Un ulteriore colloquio, precisa la istante, si è tenuto il 21.10.1999, ma di esso non vi è traccia nei verbali delle operazioni concorsuali.

Ciò posto, a sostegno del ricorso la Mansi ha dedotto i seguenti mezzi:

1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs.502/1992 e succ.modificazioni ed integrazioni.Violazione e falsa applicazione della l.241/90.Eccesso di potere per illogicità, per vizio del procedimento, per difetto e insufficienza di motivazione.

La ricorrente lamenta che nè la citata deliberazione n.674/1998 (recante la riapertura dei termini dell’avviso pubblico), nè lo stesso avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale del 18.12.1999, nè, infine, la deliberazione n.40/2000 (recante il conferimento dell’incarico de quo) indicavano la disciplina specifica ("farmacia ospedaliera" ovvero "farmaceutica territoriale":discipline del tutto diverse, anche per quello che riguarda i requisiti e le esperienze professionali) per la quale (previa selezione) avrebbe dovuto essere conferito l’incarico stesso in base all’art. 4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.484.

2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 502/92 e del D.P.R. 474 (rectius 484) del 10.12.1997, per non avere la Commissione giudicatrice accertato e verbalizzato il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati.

3) Eccesso di potere, illogicità, vizio del procedimento e insufficiente e contraddittoria motivazione, sul rilievo che il colloquio non ha preso in considerazione separatamente i due ruoli di cui si è detto:farmacia ospedaliera e farmaceutica territoriale;inoltre, si è voluto, del tutto incongruamente, in relazione all’attività della intimata A.S.S., privilegiare i titoli dei candidati legati a quest’ultimo ruolo.

Tra questi titoli, però, lamenta la deducente, non potevano essere considerati (o, comunque, avrebbero dovuto essere valutati nella loro giusta consistenza) quelli afferenti l’attività svolta dalla Micoli in farmacie private, che nulla hanno a che fare con l’Ospedale, nonchè il servizio svolto dalla medesima presso l’U.S.L. n.10 Maniaghese e Spilimberghese quale Direttore di farmacia interinale ai soli fini della responsabilità della gestione degli approvigionamenti, custodia e somministrazione degli stupefacenti (non trattavasi, precisa l’istante, di servizio di ruolo come responsabile del Servizio di farmacia, contrariamente a quanto asserito dalla predetta nel suo curriculum) .

3) Violazione di legge, sul riflesso che la Micoli, come si legge nel suo curriculum, ha dichiarato di voler prestare servizio presso l’A.S.S. n.6 (ove attualmente lavora) e non presso l’A.S.S.n.3.

4) Violazione e falsa applicazione del D.L. 502/1992 e succ.modificazioni ed integrazioni, della circolare ministeriale 10.05.1996 n.1221, del D.P.R. 10.12.1997, n.484.Violazione e falsa applicazione della l.241/1990.Eccesso di potere per vizio del procedimento, per difetto e/o insufficienza di motivazione, per illogicità, per difetto dei presupposti e violazione del principio di imparzialità.

La ricorrente si duole della estrema genericità dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione giudicatrice, nonchè della insufficienza ed incongruità della motivazione addotta dal Direttore generale nel conferire l’incarico alla Micoli:in particolare, il Direttore ha omesso di svolgere una valutazione comparativa tra i candidati.

5) Violazione di legge, posto che dal verbale della Commissione non risulta l'avvenuta effettuazione del colloquio in data 26.10.1999, di cui si è già detto.

Si sono costituiti in giudizio sia l’intimata A.S.S. n.3 che la controinteressata Dott.a Micoli, deducendo la inammissibilità e l’infondatezza nel merito del gravame.

DIRITTO

1.Il ricorso è volto all’annullamento:

a) della deliberazione n.40 in data 20.1.2000 del Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari n.3 "Alto Friuli", con la quale è stato conferito, a mente dell’art. 15 del D.Lgs.n.502/1992, in seguito ad apposita procedura concorsuale (indetta con avviso pubblico approvato con decreto del Direttore generale n.1047 in data 6.11.1996:i termini di detto avviso erano stati poi prorogati con deliberazione D.G. n.674 del 23.11.1998), l’incarico quinquennale di Farmacista dirigente di II livello alla Dott.a Manuela Micoli;

b) del verbale della Commissione di esperti in data 6.7.1999 e delle valutazioni tutte ivi contenute, nonchè dei curricula allegati;c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

2.In rito, il Collegio deve darsi carico di esaminare, prioritariamente, la eccezione sollevata dalle resistenti A.S.S. e Micoli Manuela, con la quale è stata dedotta la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi ritenere che "il legislatore ha inteso devolvere al giudice ordinario tutta la materia del pubblico impiego, a prescindere dalle posizioni soggettive al suo interno identificabili...".

La eccezione va respinta.

E’ d’uopo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ad oggetto:"Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), all’art. 68. (Controversie relative ai rapporti di lavoro), come sostituito dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (decreto ad oggetto:"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n.59") ha stabilito che:"1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo . (comma così modificato dall’art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 riguardante:"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80".L’art. 18 dispone che"1. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: «l'assunzione al lavoro e», sono sostituite dalle seguenti: «l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti") .

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 45 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.....".

L’art. 2, comma 4 del D.Lgs.n.29 del1993, come modificato dall’art. 2 del D.Lgs n.80 del 1998, ha stabilito che:" In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287".

Se questo è il quadro normativo di riferimento, non è revocabile in dubbio che tutte le controversie in materia di" procedure concorsuali" (locuzione da intendersi secondo la comune accezione tecnico-giuridica) per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque siano le concrete modalità di svolgimento delle procedure stesse e la tipologia del posto da ricoprire, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (art. 68, comma 4 D.Lgs.n.29/1993) .

Diversamente opinando, se, cioè, si ritenesse che la regola in parola possa essere derogata, verrebbe violata non solo la lettera, chiara ed inequivocabile, della norma di cui all’art. 68, ma anche la ratio dell’impianto normativo del D.Lgs.n.80 del 1998, nella parte in cui individua il giudice competente nelle controversie relative ai rapporti di lavoro.

A questa conclusione non osta il cenno, contenuto nel primo comma dell’art. 68 alle "controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali...." (controversie devolute al giudice ordinario), posto che le locuzioni"assunzione al lavoro"e "il conferimento......degli incarichi dirigenziali" non può, di certo, comprendere le procedure concorsuali, espressamente contemplate dal quarto comma.

Neppure l’inciso:"ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti" (soggetti a disapplicazione da parte del giudice ordinario, se "rilevanti ai fini della decisione" ed "illegittimi") è idoneo a spostare la competenza in materia di procedure concorsuali dal giudice amministrativo a quello ordinario.Ed invero, qualora gli "atti amministrativi presupposti"concernano la procedura concorsuale, è pacifico che essi siano attratti nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in base al quarto comma dell’art. 68 (come comprovato dall’ultimo periodo del primo comma, ove vi è un esplicito riferimento all"impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante") :semprechè, ovviamente, si sia in presenza di una loro impugnativa avanti quel giudice.

Facendo applicazione di quanto sopra esposto circa la competenza giurisdizionale in materia di controversie di lavoro, come delineata dal ripetuto art. 68 alla fattispecie per cui è causa, è agevole trarre la conclusione che nel caso di specie, la competenza appartenga al giudice amministrativo ex art. 68, comma 4.

Che si tratti di una vera e propria procedura concorsuale non può essere fondatamente contestabile, dato che il procedimento posto in essere dall’intimata A.S.S. in base all’art. 15, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, riunisce tutte le caratteristiche di questa procedura.

E’ d’uopo rimarcare, al riguardo, che alla formula dell’art. 68, comma 4 va dato (come già si è detto) il corretto significato tecnico-giuridico, si da ricomprendervi tutti i procedimenti amministrativi sussumibili nel paradigma concorsuale.

Sempre in rito, vanno esaminate le altre eccezioni pregiudiziali sollevate dalla A.S.S. e dalla controinteressata.

Sotto un primo profilo, assumono le resistenti, la ricorrente sarebbe sprovvista di un interesse qualificato a dolersi della mancata indicazione, negli atti impugnati, della disciplina specifica (farmacia ospedaliera o farmaceutica territoriale) per la quale era stata indetta la selezione, non essendosi gravata direttamente contro gli atti immediatamente lesivi della sua sfera giuridica, costituiti dalla deliberazione del Direttore generale dell’A.S.S. n.674 del 23.11.1998 (recante la riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico de quo), e dal decreto del medesimo direttore generale n.1047 del 6.11.1996 (recante l’emissione dell’avviso pubblico testè cennato), e non essendosi gravata, inoltre, contro l’ atto presupposto costituito dalla ripetuta deliberazione del Direttore generale dell’A.S.S. n.674 /1998.

Sotto un secondo profilo, le resistenti assumono la carenza di interesse da parte della ricorrente in ordine alla censura relativa alla mancata indicazione della disciplina specifica del posto messo a concorso, essendo stati comunque valutati i titoli posseduti dalla Mansi, e non possedendo quest’ultima i due requisiti ("anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina") richiesti dall’art. 5, lettera b) del D.M. 30 gennaio 1998 per la farmaceutica territoriale (quest’ultimo aspetto è stato dedotto solo dall’A.S.S.) .

Le eccezioni si appalesano infondate.

Va, prioritariamente, detto che dal contesto sostanziale del ricorso si evince che la impugnativa è estesa all’atto presupposto costituito dalla deliberazione D.G. n.674/1998 (con l’allegato avviso pubblico), posto che la ricorrente ha contestato espressamente la fondatezza di questo atto.Al riguardo è d’uopo ricordare che ai fini della corretta individuazione degli atti impugnati non deve farsi esclusivamente riferito a quelli indicati nell'epigrafe del ricorso, ma occorre desumere l'effettiva volontà del ricorrente dal contesto del gravame, dall'esposizione dei fatti, dal complesso delle circostanze dedotte, nonché, in particolar modo, dalle specifiche censure formulate; pertanto, l'identificazione degli atti impugnati non va fatta con formalistico riferimento all'epigrafe, ma deve tener conto dell'intero contesto del gravame, si che non appare necessaria l'espressa menzione dell'atto impugnato (Cfr. Cons. Stato, VI Sez;, 27 maggio 1994 n. 882;T.A.R.Basilicata, 25 luglio 1997, n.240;T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 20 marzo 1993, n.96) .

Nessun onere aveva, poi, la istante, di insorgere tempestivamente contro la ripetuta deliberazione n.674/1998 e tanto meno contro il decreto n.1047/1996, non rivestendo questi atti un contenuto direttamente ed immediatamente lesivo della sua posizione giuridica (Cfr.Cons.St.V, 19 settembre 1995, n.1319) .

In secondo luogo, la circostanza che la ricorrente sia stata "valutata"nulla toglie alla validità della censura fondamentale riguardante l’impianto stesso del concorso, per il quale il bando non indicava, come previsto dalle attuali disposizioni, la disciplina specifica.

Attesa questa carenza che inficia, come si dirà meglio di qui a poco, la procedura concorsuale, appare del tutto inconsistente la tesi della resistente A.S.S. secondo cui la Mansi non avrebbe un interesse qualificato, essendo priva della specializzazione in farmaceutica territoriale:di questa specializzazione, infatti, non vi è traccia negli atti di indizione del concorso, dato che, per l’appunto, non era stata indicata (illegittimamente) la disciplina per la quale era stato indetto il concorso stesso.

Inoltre, va detto che la" Commissione di esperti", come risulta dal relativo verbale, aveva ritenuto che tutti i concorrenti fossero in possesso dei "requisiti specifici di ammissione":tra questi requisiti figuravano anche quelli previsti dall’art. 5, lett.b) del D.P.R. n.494 del 1997.In particolare, è da presumere che la Commissione avesse ravvisato, in capo alla Mansi, il possesso del requisito de quo in relazione alla disciplina di farmacia ospedaliera.

Ne consegue che non è dato stabilire, a posteriori ed in assenza di una impugnativa (in via principale o incidentale) della statuizione della Commissione in punto requisiti (statuizione divenuta, pertanto, inoppugnabile), la mancanza di determinati requisiti ritenuti invece sussistenti dalla Commissione.

3.Nel merito il gravame è fondato.

Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare, prioritariamente e congiuntamente, il primo, il terzo ed il quarto motivo del gravame.

I motivi sono così rubricati:

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs.502/1992 e succ.modificazioni ed integrazioni. Violazione e falsa applicazione della l.241/90.Eccesso di potere per illogicità, per vizio del procedimento, per difetto e insufficienza di motivazione. (primo motivo) .

Eccesso di potere, illogicità, vizio del procedimento e insufficiente e contraddittoria motivazione, (terzo motivo) .

Violazione e falsa applicazione del D.L. 502/1992 e succ.modificazioni ed integrazioni, della circolare ministeriale 10.05.1996 n.1221, del D.P.R. 10.12.1997, n.484.Violazione e falsa applicazione della l.241/1990.Eccesso di potere per vizio del procedimento, per difetto e/o insufficienza di motivazione, per illogicità, per difetto dei presupposti e violazione del principio di imparzialità. (quarto motivo) .

Il Collegio osserva che la fattispecie di cui alla presente controversia è governata dalle disposizioni qui di seguito riportate.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (recante:"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), all’ 15 (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario) ha previsto che:"1. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.......

3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17.

L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. 

La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. L'incarico, che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. 

La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unità sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale ....".

Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 (ad oggetto:"Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ") ha stabilito, all’art. 4 (Discipline) che:"1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 6, le discipline sono quelle di seguito indicate:........

D) Categoria professionale dei farmacisti

che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche

Farmacia ospedaliera

Farmaceutica territoriale

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresì, accedere agli incarichi di secondo livello in:

Biochimica clinica, ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;

Chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica.

L’art. 5 (Requisiti), a sua volta, dispone che:"L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione all'albo professionale, ove esistente;

anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6;

attestato di formazione manageriale.

La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.

L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio"

Il successivo art. 6 (Specifica attività professionale) prevede che:"L'aspirante all'incarico di secondo livello dirigenziale in una delle discipline di cui all'articolo 4 deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa dimostrando di possedere: per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche.......; per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionali come stabilito, per ogni disciplina e categoria professionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera......

L’art. 8 (Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale) stabilisce, poi, che: "1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.

2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.

3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico"

Se questo è il quadro normativo di riferimento, non può disconoscersi la fondatezza delle doglianze attoree.

Ed invero, gli atti impugnati, con i quali è stato iniziata la procedura concorsuale de qua (a cominciare dalla deliberazione D.G.n.674 /1998 con l’allegato avviso) non indicano la specifica disciplina (farmacia ospedaliera o farmaceutica territoriale:art. 4, comma 2, punto D) del D.P.R.n.484 del 1997) nella quale l’incarico in questione poteva essere conferito, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del citato D.P.R.

Come rilevato dalla ricorrente, la mancata indicazione della disciplina inficia l’intera procedura concorsuale, non solo perché è stata violata una chiara previsione normativa, ma anche e soprattutto perché questa fondamentale carenza si ripercuote sulle operazioni concorsuali:infatti sia la valutazione del curriculum professionale che il colloquio dovevano tenere conto (come si può agevolmente vedere, in particolare, dagli artt.5, 6 ed 8 del D.P.R.n. 474) della disciplina in parola.

Può aggiungersi che è del tutto inconferente il cenno fatto dalla controinteressata all’art. 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483, che nulla ha a che fare con la specifica disciplina stabilita dal D.P.R. n.484/1997.

La accertata fondatezza del rilievo attoreo di cui si è parlato sin qui, che assume una valenza assorbente, dedotto con i tre mezzi in esame, esime il Collegio dal prendere in considerazione il secondo mezzo, nonchè gli altri profili dedotti con gli stessi mezzi, che restano assorbiti.

4.In conclusione, alla luce delle complessive considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e, conseguentemente, vanno annullati: 1) la deliberazione n.674 in data 23.11.1998 (con l’allegato avviso) del Direttore generale della predetta A.S.S.; 2) tutti gli atti e le operazioni della procedura concorsuale de qua, affetti da invalidità derivata, attesa la accertata illegittimità della predetta deliberazione, e, segnatamente:il verbale della Commissione di esperti in data 6.7.1999, nonchè la deliberazione n.40 in data 20.1.2000 del medesimo Direttore generale.

5.Le spese giudiziali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla:

1) la deliberazione n.674 in data 23.11.1998 del Direttore generale della predetta A.S.S.;2) tutti gli atti e le operazioni della procedura concorsuale de qua, affetti da invalidità derivata, attesa la accertata illegittimità della predetta deliberazione, e, segnatamente:il verbale della Commissione di esperti in data 6.7.1999, nonchè la deliberazione n.40 in data 20.1.2000 del medesimo Direttore generale.

Condanna l’Amministrazione, in favore della ricorrente, al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in L. 5.000.000 (cinquemilioni) .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 23.6.2000.

Giancarlo Bagarotto – Presidente

Vincenzo Farina – Estensore

Depositata nella segreteria del Tribunale il giorno 31/07/2000

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